__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ + __________ __________,
__________ __________,
-
che
__________ __________, __________ a __________ (Canton __________), è
limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare
a __________ __________ __________;
-
che, con
decisione del 15 marzo 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ le notificava
la tassazione IC 1997/98, allestita d'ufficio per mancato inoltro della dichiarazione
fiscale;
-
che, con
decisione dell'8 novembre 1999, l'Ufficio le notificava pure la tassazione IC
1999/2000, sempre allestita d'ufficio;
-
che la
contribuente impugnava entrambe le decisioni con reclamo del 21 febbraio 2000,
chiedendo di ridurre il reddito e la sostanza imponibile a zero, in conformità
con il riparto intercantonale del cantone di domicilio;
-
che, con
due decisioni dell'8 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibili
i reclami, in quanto tardivi;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone le censure già sottoposte all'autorità fiscale;
-
che,
quanto alla tardività nell'inoltro dei reclami all'Ufficio di tassazione,
contesta di avere ricevuto le notifiche e adduce che le sarebbero state
notificate solo le relative bollette;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che, come
detto in precedenza, l'autorità fiscale si è rifiutata di entrare nel merito
dei reclami, in quanto tardivi;
-
che
l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a
ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re
D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
-
che la
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
-
che, in
caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno
della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF
115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si
è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità
l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di
eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in
RTT 1974, p. 65 ss.);
-
che
all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre
prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda
delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in
particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che
confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e
segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio
1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n.
331 del 27 agosto 1984 in re P.);
-
che
costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della
tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire
immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è
indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di
pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il
contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una
bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526
del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re
M.);
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione
di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del
rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107
cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);
-
che la
facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite
nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT
1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione
di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del
termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento;
al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a
conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994
p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid.
4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M.,
inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a
ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);
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che, in
una recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno 1999,
in RDAT II-1999 n. 19t), il Tribunale federale ha negato che dalla
propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui,
allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a
lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a
tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine
previsto dalla legge per ricorrere o reclamare;
-
che,
secondo l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa:
essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli
pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve
agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole,
nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto
(cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari
riferimenti);
-
che un
simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento
legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il
contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la
concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe
addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la
decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai
rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in
effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del
termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, p. 293);
-
che, in
singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto,
la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell’amministrato,
tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche
se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze
particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di
agire entro un ben preciso termine;
-
che,
nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato
che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista
dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro
in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere
contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può
quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine
processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III,
Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD);
-
che per
contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa
le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal
contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia
a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere
in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano:
analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di
diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere
possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche
dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto;
-
che,
sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una
sentenza di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato
irricevibile il reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una
copia della decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli
erano state inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che
l’autorità fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta
di tali invii;
-
che, nel
caso in esame, la ricorrente stessa ammette di aver ricevuto le bollette per il
pagamento del conguaglio d’imposta, indicanti la data dell’avvenuta intimazione
della tassazione, ed ha però reagito solo il 21 febbraio 2000, ad oltre tre
mesi dall'intimazione della tassazione IC 1999/2000 (8 novembre 1999) e quasi
un anno dopo la notifica della tassazione IC/IFD 1997/98 (15 marzo 1999);
-
che si
deve ritenere che le bollette per il pagamento dell'imposta siano state notificate
alla ricorrente nei giorni successivi all'intimazione delle tassazioni
impugnate, come avviene di solito;
-
che, se
così fosse, sarebbe agevole dimostrare l'intempestività dei reclami, dal
momento che è la stessa ricorrente a riconoscere di avere ricevuto le bollette
("fatture fiscali");
-
che,
tuttavia, sebbene l'argomento della mancata intimazione delle decisioni di tassazione
fosse già stato sollevato con il reclamo, l'autorità di tassazione non lo ha
preso in considerazione, limitandosi a rilevare la tardività del reclamo a
partire dalla data di emissione della notifica;
-
che, in
mancanza di ogni indicazione in merito alla data di invio delle bollette in questione,
ed all'eventuale pagamento dei debiti d'imposta che vi si riferiscono, questa
Camera ritiene opportuno rinviare gli atti all'autorità fiscale, perché emetta
due nuove decisioni, complete delle indicazioni necessarie;
-
che, alla
luce della data di invio delle bollette in questione, spetterà poi all'Ufficio
di valutare in che misura il lasso di tempo intercorso tra tale momento e la
data di invio del reclamo possa essere considerato «rispettoso dei principi
della buona fede e della certezza del diritto».
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT