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Numero d'incarto:
80.2000.18
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00018
Lugano
3 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2000
in materia di: esenzione tassa di
donazione
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ -__________, domiciliata a __________ donava pochi mesi prima di
morire al __________ der __________ und __________ geistig __________ im
__________ un importo di fr 100'000.-.
L'Ufficio
delle imposte di successione e donazione inviava pertanto alla donataria un
progetto di tassazione, che prevedeva un'imposta di donazione di fr. 28'050.-.
Con scritto
del 30 settembre 1999 l’Associazione beneficiaria inviava all’Ufficio uno
scritto, che veniva trasmesso per competenza alla Divisione delle contribuzioni,
con cui si opponeva alla tassazione sull'imposta di donazione, obiettando che
la sua attività é di pubblica utilità e riveste carattere nazionale. Lo scritto
in questione veniva considerato come una domanda di esenzione.
Con
decisione del 3 gennaio 2000, la Divisione delle contribuzioni, dopo aver preso
visione della documentazione prodotta nel frattempo dall’istante, negava
I'esenzione dalle imposte di successione e donazione: I'attività
dell'istituzione in oggetto non rivestirebbe carattere nazionale, bensì
regionale; inoltre non esisterebbe tra il Canton Ticino ed il Canton __________
alcun accordo di reciprocità in materia di esenzione dal pagamento delle
imposte di successione e donazione.
-
Con il
presente, tempestivo ricorso I'associazione __________ der __________ und
__________ geistig __________ im __________ chiede a questa Camera il
riconoscimento dell'esenzione fiscale. Essa sarebbe membro di "lnsieme
Svizzera" e I'attività dovrebbe pertanto" essere vista in un contesto
nazionale", così che l’associazione avrebbe pertanto carattere nazionale.
-
3.1.
In virtù
dell’art. 154 cpv. 3 lett. b l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in
parte le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro
attività riveste carattere nazionale o internazionale.
Tale
condizione è adempiuta se l’istituzione richiedente opera su tutto il
territorio della Confederazione o quanto meno su quello della grande
maggioranza dei Cantoni oppure sia aperta e frequentata da utenti provenienti
da ogni parte della Svizzera o da un gran numero di Cantoni (cfr. per tutte CDT
n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987; inoltre Richner/Frei,
Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Zurigo, 1996, n.
47 ad § 10, p. 258).
3.2.
3.2.1. Il
carattere nazionale è stato, ad esempio, riconosciuto a un centro culturale
frequentato da persone provenienti da tutta la Svizzera (cfr. CDT n. 171
del 22 aprile 1981), a una chiesa di dimensione nazionale (cfr. CDT n.
207 del 22 maggio 1981) ed anche a un’associazione confessionale affiliata alla
Centrale svizzera d’aiuto ai rifugiati e aperta a persone d’ogni credo e fede,
senza pregiudizi di razza né di nazionalità (cfr. CDT n. 184 dell’11
giugno 1985).
3.2.2. Il
carattere nazionale è invece stato negato a un’istituzione che opera in una
regione ben delimitata, pur non escludendo in linea di principio l’assunzione
di ospiti provenienti da altre regioni (cfr. CDT n. 332 del 28 agosto
1986) e a una casa per anziani, gestita da un’associazione religiosa, che a
causa del ridotto numero di posti disponibili, non poteva che assumere che
un’irradiazione regionale (cfr. CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
3.2.3. Il
carattere nazionale è inoltre stato negato all'attività svolta nell'ambito del
promovimento e del sostegno di una casa per anziani che ha sede in un quartiere
di una grande città. Questa Camera ha infatti riconosciuto che la sua attività
era rivolta preponderantemente agli abitanti del quartiere, cosicché risultava
chiaramente preminente il suo carattere locale. Il fatto che l'istituto si
fosse dichiarato pronto a ospitare anche anziani di altre regioni o cantoni,
ivi compreso il Ticino, non era stato considerato di rilievo, poiché non
modificava sostanzialmente il raggio d'azione dell'associazione circoscritto ad
un territorio ben delimitato (per es. CDT n. 15/91 in re Fondazione
S.-B.; CDT n. ..__________ del 5 dicembre 1997 in re
S.A.O.; v. anche CDT n. ..__________ del 14 aprile
1998 in re Fondazione A. Be.).
3.3.
Secondo
l'art. 154 cpv. 1 lett. d LT sono inoltre esenti le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo
pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di
interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità
esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini.
- Nel
caso in esame la decisione della Divisione delle contribuzioni merita conferma.
4.1.
Va
innanzi tutto rilevato che tra il Canton __________ e il Canton Ticino non è
stato stipulato alcun accordo di reciprocità in materia di esenzione dalle
imposte di donazione e di successione.
La
fattispecie in esame va pertanto giudicata dal profilo dell'art. 154 cpv. 3
lett. b LT, ritenuto che in discussione è unicamente la questione di sapere se
l'attività svolta dalla ricorrente, pacificamente di pubblica utilità, abbia
carattere nazionale.
4.2.
Come
risulta dal verbale dell'assemblea 7 maggio 1999 e dai
conti di esercizio 1996-99, l'associazione ricorrente riunisce i genitori e gli amici dei ragazzi psichicamente
andicappati. All'associazione aderiscono in qualità di membri 123 genitori, che
pagano le quote sociali, e da 206 soci sostenitori.
L'attività
dell'associazione consiste statutariamente nel prendersi cura delle persone
disabili sia in età prescolare, sia durante la scuola, sia dopo. A tal fine
organizza attività ricreative e sportive, corsi di pittura, di musica, di
cucina e altri.
L'associazione
sostiene inoltre i genitori dei disabili, aiutandoli a svolgere i loro compiti
educativi e di assistenza. Promuove altresì i contatti fra genitori,
coinvolgendo inoltre i loro amici attraverso un programma di corsi e di
conferenze e, come risulta dal verbale dell'assemblea del 26 maggio 1999,
creando occasioni d'incontro principalmente nel Canton __________ e nelle
regioni circostanti (__________, __________, __________).
La natura
stessa dell'associazione, le persone cui si rivolge, il tipo d'attività che
svolge stanno necessariamente a indicare che essa non può che avere un
carattere spiccatamente locale o quanto meno regionale, diversamente il suo
programma d'aiuto, assistenza e coinvolgimento non sarebbe praticamente
realizzabile.
L'irradiazione
dell'attività della ricorrente è quindi, per forza di cose, geograficamente
limitata a una delimitata porzione di territorio e ciò impedisce a questa
Camera di riconoscere alla meritoria attività svolta dal __________ der
__________ und __________ geistig __________ im __________, quel carattere
nazionale, che solo consente, secondo la legge fiscale ticinese, di riconoscere
l'esenzione dalle imposte di donazione a quelle assiociazioni di pubblica
utilità che hanno sede in un altro Cantone.
4.3.
4.3.1. La
ricorrente rileva nondimeno di appartenere a "Insieme Svizzera", che
coordina le attività a livello nazionale.
Tale
argomento, pur comprensibile e giustificato, non è giuridicamente di pregio,
poiché nulla toglie al carattere regionale della ricorrente, che è la diretta e
sola beneficiaria della donazione.
4.3.2. La
ricorrente fa inoltre notare che i campi di vacanza estivi hanno avuto luogo
più volte in Ticino.
Anche questo
argomento non è di pregio, poiché è comunque evidente che le persone che ne
beneficiano sono quelle della regione in cui opera. Il carattere nazionale
dell'attività non può infatti essere fatta dipendere dal luogo in cui anno per
anno si decide di far trascorrere agli ospiti le vacanze. Sono invece i
beneficiari, segnatamente la loro regione di provenienza, a determinarlo.
4.3.3. La
ricorrente avverte infine di essere finanziata dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali.
Anche questo
argomento è privo di rilevanza giuridica, poiché il finanziamento da parte
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è concesso in base ai criteri
della LAI, che sono diversi e fanno astrazione dalla condizione posta
all'esenzione fiscale dalla legislazione cantonale.
- Vero è
che recentemente il popolo ticinese ha parzialmente abrogato l'imposta di
successione e di donazione. Il sovrano, facendo propria un'iniziativa
presentata da un movimento politico, ha sì sgravato i discendenti dalle imposte
di donazione e successione, ma ha tuttavia lasciato inalterata la norma che qui
ci occupa. Questa Camera non può quindi far altro che continuare ad applicarla.
Per questi motivi,
visti per le spese l' art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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