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Numero d'incarto:
80.2000.29
Data decisione, Autorità:
06.04.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00029
Lugano
6 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Il
14 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui
esponeva loro accanto ai redditi dichiarati un reddito d'altra fonte di fr.
40'000.- di media annua, poiché dall'esame del dispendio non risultava una
liquidità sufficiente per far fronte ai bisogni dell'economia domestica di una
famiglia di cinque persone.
-
Il
29 giugno 1999 i coniugi __________ presentavano reclamo contestando l'esposizione
di una reddito d'altra fonte di fr. 40'000.- di media annua a fronte di uno dichiarato
di fr. 3'750.-.
In
occasione dell'audizione del 20 gennaio 2000 l'Ufficio di tassazione
sottoponeva ai reclamanti il calcolo della disponibilità. __________ __________
ha spiegato di aver ricevuto un prestito dalla madre, residente a __________
__________ (Italia, prov. __________ __________) di L.it. 80'000'000.- e di
aver trasferito personalmente in Svizzera a diverse riprese la somma, che la
madre custodiva al proprio domicilio.
Con
decisione del 14 febbraio 2000 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente
il reclamo, riducendo il reddito d'altra fonte da fr. 40'000.- a fr. 36'000.-
di media annua, rifiutandosi tuttavia di prendere in considerazione l'asserito
prestito da parte della madre per mancanza di documenti giustificativi.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente
l'esposizione del reddito d'altra fonte di fr. 36'000.- da parte dell'Ufficio
di tassazione. Ribadiscono d'aver ricevuto un prestito di L.it. 80'000'000.-
dalla madre, oltre ad altri due prestiti minori di fr. 1'500.- dalle figlie e
di fr. 4'000.- dal cognato.
3.2.
All'udienza
del 3 aprile 2000, dopo ulteriore discussione, su proposta del giudice si è
convenuto di stabilire il reddito d'altra fonte in fr. 30'000.- di media annua.
- Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 14 febbraio 2000 è riformata nel senso
che il reddito d'altra fonte viene stabilito in fr. 30'000.-.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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