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Numero d'incarto:
80.2000.34
Data decisione, Autorità:
06.04.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00034
Lugano
6 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2000
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con
sentenza del 1° febbraio 1999, il Pretore di __________ ha modificato il
dispositivo della sentenza di divorzio del 2 novembre 1998, con la quale erano
stati regolati gli effetti accessori del divorzio dei coniugi __________ e
__________ __________.
In virtù
della nuova sentenza, veniva stabilito che l'abitazione coniugale di __________
__________ costituiva bene proprio del marito; inoltre, la moglie si
riconosceva debitrice nei confronti dell'ex marito dell'importo di fr. 19'800
(alimenti percepiti in più) e il mapp. N. __________ di __________, definito
"acquisto", veniva ceduto dal marito alla moglie «per l'importo di
fr. 200'000, importo costituente il valore della quota economica di ½ del marito».
Circa le
modalità della cessione dell'immobile, le parti avevano concordato che il
marito avrebbe consegnato gratuitamente alla moglie la cartella ipotecaria di
fr. 250'000 gravante il mappale in questione.
- Con
decisione del 27 ottobre 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
notificava a __________ __________ la tassazione dell'imposta sugli utili
immobiliari relativa alla cessione del mapp. N. __________ alla ex moglie. Il
valore di alienazione era commisurato in fr. 550'000, da cui erano dedotti il
valore di acquisto (fr. 150'000), i costi di costruzione e di miglioria (fr.
33'453) e i costi di acquisto (fr. 3'026). L'imponibile ammontava pertanto a
fr. 363'521 e l'imposta (con l'aliquota del 6%) a fr. 21'811.25.
Il contribuente impugnava la suddetta
decisione con reclamo all'autorità fiscale, chiedendo di
essere esentato dall'imposta e, subordinatamente, che l'utile fosse ridotto a
fr. 106'761.
L'Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il gravame, con decisione del 25 febbraio
2000, riducendo il valore di alienazione a fr. 400'000. L'imponibile si
riduceva di conseguenza a fr. 213'521 e l'imposta a fr. 12'811.25
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
propone di dimezzare l'utile imponibile, in considerazione del fatto che,
sebbene il mappale ceduto fosse precedentemente intestato solo al marito, esso
spettava economicamente alla moglie nella misura di metà. Richiama per analogia
il caso dell'imposizione del trasferimento delle azioni di una società
immobiliare, ove la situazione economica prevale sull'intestazione a RF.
-
4.1.
Lo Stato
preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
4.2.
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
- Secondo
l’autorità fiscale, la “cessione” della part. n. __________ di __________ dal
ricorrente alla ex moglie __________ costituirebbe un trasferimento imponibile ex
art. 124 LT.
5.1.
I coniugi
stessi, nella convenzione sottoscritta nel 1999, si sono fondati sul
presupposto che la casa costituisse interamente un aumento da dividere fra i
coniugi, senza fare alcun riferimento alle modalità di finanziamento
dell’acquisto della casa ed in particolare all’esistenza di eventuali crediti
della massa dei beni propri del marito. Donde un credito della moglie nei
confronti del marito.
5.2.
Non vi è
una disposizione della legge tributaria che preveda il differimento
dell’imposizione, nel caso di un trasferimento a saldo di un credito della
moglie, derivante dalla liquidazione del regime patrimoniale. Il differimento è
infatti riservato ai casi dell’adozione e dello scioglimento del regime della
comunione dei beni (art. 125 lett. b LT; cfr. Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 121).
Se il
trasferimento si verifica nell’ambito dello scioglimento del regime ordinario,
si ammette pertanto che il coniuge cedente realizzi un utile immobiliare, anche
senza ricevere un corrispettivo in denaro: in effetti, se egli abbandona la
proprietà di un suo immobile per estinguere un debito nei confronti del coniuge
o quale contropartita del diritto di quest’ultimo ad una parte dell’utile
realizzato dall’unione dei coniugi, si presuppone che egli gli dovesse a tale
titolo un importo corrispondente al valore dell’immobile al momento del
divorzio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 29 ottobre 1997, in RDAF
54/1998 p. 159 ss. consid. 5a).
5.3.
Il
ricorrente sostiene tuttavia che la soluzione adottata dall'Ufficio di
tassazione terrebbe conto solo dell'aspetto formale, rappresentato
dall'intestazione dell'immobile a registro fondiario, mentre trascurerebbe la
realtà economica, e cioè la circostanza che, essendo l'immobile un acquisto,
esso apparteneva alla moglie, nella misura di un mezzo già prima del divorzio.
Il
ragionamento proposto misconosce i rapporti di diritto civile che intercorrono
fra i coniugi, durante il matrimonio, quando vige il regime della
partecipazione agli acquisti.
Per il
diritto civile, infatti, quando si procede alla liquidazione del regime, si
intraprende dapprima la ripartizione dei beni fra marito e moglie e, in
seguito, la ripartizione dei beni in beni propri ed acquisti. Vi sono cioè non
due ma quattro masse patrimoniali (Pedroli, Il divorzio tra diritto
civile e diritto fiscale, in RDAT I-1998, p. 506 e dottrina citata).
La
separazione fra beni propri ed acquisti ha lo scopo di permettere di calcolare
poi l'aumento, che dovrà essere suddiviso fra i coniugi che liquidano il
regime. Ogni coniuge, infatti, ha diritto alla metà dell'aumento conseguito
dall'altro (art. 215 cpv. 1 CC). Poiché però i due crediti sono compensati, il
vero e proprio credito di partecipazione sarà solo il risultato della
compensazione, cioè la metà della differenza fra il credito più grande e il
credito più piccolo.
Non si
può dunque affermare che, economicamente, la moglie fosse già proprietaria
dell'immobile per un mezzo, prima del divorzio. Infatti, fino al momento della
liquidazione del regime aveva semplicemente un'aspettativa non già sulla metà
dell'immobile in questione bensì sulla metà dell'aumento del marito.
Semplicemente,
al momento di sciogliere il regime patrimoniale, i coniugi hanno convenuto di
estinguere il credito che la moglie vantava nei confronti del marito, mediante
trasferimento della casa appartenente a quest'ultimo.
5.4.
Proprio
per le considerazioni che precedono, il confronto, proposto dal ricorrente, fra
il suo caso e quello dell'azionista che cede le quote di partecipazione in una
società immobiliare non può essere condiviso.
La
ratio dell'assimilazione del trasferimento di azioni o quote di una società per
azioni o di una cooperativa proprietaria di un immobile all'alienazione
civilistica di immobili va ricercata nel fatto che essa permette di raggiungere
un "risultato economicamente corrispondente" a quello dei
trasferimento secondo il diritto civile (cfr. p. es. Soldini/Pedroli, op.
cit., p. 101). E' chiaro, cioè, che, se
la legge non prevedesse questa parificazione, tanto più che in Svizzera gli
utili in capitale provenienti dalla cessione di beni mobili sono esenti
dall'imposta sul reddito, si finirebbe per incentivare la proliferazione delle
società immobiliari. Basterebbe infatti intestare un immobile ad una società
per garantire a se stessi ed all'acquirente l'esenzione fiscale presente e
futura. E' dunque una fattispecie ben diversa da quella dell'immobile
rientrante nella massa degli acquisti dei coniugi. L'attribuzione di un bene
agli acquisti ha infatti una portata limitata al diritto matrimoniale, mentre
non incide sulla titolarità dei diritti reali. In altri termini, proprietario a
tutti gli effetti di un bene che rientra nella massa degli acquisti del marito
è il marito, così come lo è la moglie se il bene rientra fra gli acquisti
della moglie. Né si può affermare apoditticamente che un bene che rientra fra
gli acquisti è "per metà" dell'altro coniuge, se solo si considera
che i crediti fra marito e moglie sono spesso diversi e, come già ricordato,
sono destinati alla fine a compensarsi per dare luogo al solo credito di
partecipazione.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi, visto per
le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 1'000.‑
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per
un totale di fr. 1'080.-
sono
a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario dei Tribunale d'appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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