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Numero d'incarto:
80.2001.130
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00130
Lugano
15 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________
-__________ __________,
__________ __________,
rappr. da: __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
notifica della tassazione IC/IFD 1997-98 l’Ufficio di tassazione aveva dedotto
dal reddito del lavoro di __________ __________ un importo di fr. 100'000.-. Con
una lettera del 14 ottobre 1993, infatti, l'Ufficio di tassazione di
Lugano-Città aveva ammesso il riconoscimento della perdita subita dal
contribuente in relazione all'investimento fatto per la produzione di un lungometraggio,
nella forma di un ammortamento di fr. 100'000.- all'anno per un periodo di sei
anni.
Il
contribuente faceva valere un'ulteriore deduzione di fr.
100'000.- nel successivo periodo 1999/2000, ma l’Ufficio di tassazione la
negava (cfr. notifica della tassazione del 17 aprile 2000).
- Con
tempestivo reclamo del 26 aprile 2000 i coniugi __________
e __________ __________ __________
chiedevano che venisse nuovamente concessa loro la deduzione dell’importo di
fr. 100'000.-. Malgrado che il periodo di ammortamento di sei anni concordato
fosse trascorso, i contribuenti facevano valere il completo insuccesso
commerciale del film e chiedevano quindi di poter ammortizzare l’investimento
sino ad azzerarlo completamente.
Con
decisione su reclamo del 13 agosto 2001 l’Ufficio di tassazione respingeva il
reclamo, argomentando:
Dopo riesame
della richiesta del contribuente e premesso che
- Il
contribuente era titolare della ditta individuale __________
__________, costituita nel 1982 il cui
scopo era la produzione e la commercializzazione del lungometraggio dal titolo
''Il grande illusionista". Al 31.12.1990 l'investimento effettuato per la
produzione del film ammontava a:
-
costi complessivi fr.
2'007'735.--
-
contributi TSI ./. fr.
290'000.--
-
contributo __________ ./. fr.
690'000.--
-
costi a carico del contribuente fr. 1'027'735.--
-
Si
fa notare che i rapporti tra __________
e __________ __________, che sono sfociati in un finanziamento da parte della
__________ di fr. 290'000.--, sono
descritti nel contratto di coproduzione - agli atti - del 30 luglio 1982.
-
Il
lungometraggio si è dimostrato immediatamente non commerciabile tant'è vero che
a tutt'oggi non è stato venduto né sono stati incassati diritti d'autore.
-
Praticamente
la ditta individuale ha cessato l'attività già a fine 1990 ed il contribuente
ha continuato a svolgere la propria attività quale dipendente della __________ __________ __________.
Con la cessazione dell'attività lucrativa gli investimenti effettuati per la
produzione del film sono passati dalla sostanza aziendale a quella privata, per
cui gli ammortamenti 1997 e 1998 sul costo d’investimento del film non possono
essere ammessi in deduzione.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________,
assistiti da __________ __________, postulano nuovamente la richiesta
di poter dedurre l’ammortamento fino ad azzeramento dell’investimento. Rilevano
che la ditta __________ __________ esiste ancora ed è tuttora iscritta
nel registro di commercio di __________
e che quindi non può essere condivisa la tesi dell'autorità fiscale, secondo
cui vi sarebbe stato passaggio dell'investimento dalla sfera della sostanza da
aziendale a quella privata. Fanno inoltre notare che __________ Tog__________ola
è sempre stato dipendente della __________
e che quindi l'attività svolta per la realizzazione del film da parte __________ __________
altro non è che una seconda attività aziendale.
- 4.1.
Secondo
gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quale reddito da
attività indipendente tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa,
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Per gli
articoli 26 LT e 27 LIFD, in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili
le spese aziendali e professionali giustificate, fra le quali rientrano segnatamente:
a)
gli ammortamenti e gli accantonamenti;
b)
le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
c)
i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a
condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;
d)
gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle
partecipazioni che costituiscono sostanza commerciale volontaria secondo gli
articoli 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD.
Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi
del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri
(articoli 26 cpv. 3 LT e 27 cpv. 3 LIFD).
4.2.
Nella fattispecie,
come accennato in narrativa, la __________
Film__________ ditta individuale di cui
è titolare il ricorrente, ha prodotto il film "Il grande
illusionista", costato complessivamente fr. 2'007'735.-. La produzione ha
avuto inizio nel 1982 e si è conclusa, secondo quanto si può ricavare dagli
atti fiscali, alla fine degli anni ottanta. La __________
__________ ha beneficiato, per il
finanziamento dell'opera, di contributi di terzi per complessivi fr. 980'000.-,
mentre tutto il rimanente apporto è stato fornito dallo stesso __________.
Terminata
la produzione del lungometraggio, quest'ultimo si è ben presto rivelato non
commerciabile e non ha pertanto dato luogo ad alcun utile.
Nel
periodo fiscale 1991/92, il ricorrente dichiarava una sostanza aziendale netta
di fr. 1'024'624.-, costituita dall'investimento __________
__________. Egli chiedeva allora
all'autorità di tassazione di tener conto delle difficoltà economiche
determinate dall'investimento in questione e le parti convenivano di ammettere un
ammortamento di fr. 100'000.- all'anno per un periodo di sei anni, a partire
dall'esercizio 1991. L'Ufficio di tassazione precisava che l'accordo avrebbe
potuto essere rimesso in discussione prima del sesto anno se fossero
intervenuti "nuovi fattori che modificano la commerciabilità dello stesso
e di conseguenza la perdita di valore" (cfr. lettera del 14 ottobre 1993).
Tale
accordo è stato eseguito fino alla tassazione IC/IFD 1997/98 (tassazione esercizi
1995 e 1996).
Nel
periodo fiscale 1999/2000, il ricorrente ha ancora fatto valere la deduzione di
fr. 100'000.-. L'autorità l'ha tuttavia negata, argomentando che la ditta
individuale __________ __________ ha praticamente cessato l'attività
già a fine 1990 e che, a tale momento, gli investimenti fatti per la produzione
del film sono passati nella sostanza privata del contribuente.
4.3.
La
motivazione della decisione impugnata appare difficilmente conciliabile con l'accordo
intervenuto fra autorità fiscale e contribuente nel 1993. L'accordo, che prevede
l'ammortamento dell'investimento nella misura di fr. 100'000.- all'anno, per
sei anni, presuppone infatti che l'attività aziendale si sia protratta per almeno
sei anni dal 1991. La decisione su reclamo sembra invece considerare cessata
l'attività della __________ __________ già nel 1990, quando è terminata la
produzione ed il contribuente ha continuato a svolgere la propria attività
lucrativa alle dipendenze della __________
__________ __________.
La
spiegazione della difformità va ricercata nel fatto che l'Ufficio di tassazione
ha evidentemente voluto venire incontro alle esigenze del ricorrente, proprio
concedendogli un ammortamento prolungato su sei esercizi, che altrimenti non
avrebbe avuto alcuna ragione di essere concesso. Se, infatti, la cessazione dell'attività
aziendale della __________ __________ fosse stata stabilita nel 1990,
quando effettivamente si è conclusa l'attività di produzione per cui la ditta
individuale era nata, la perdita subita dalla stessa avrebbe tutt'al più potuto
essere ammessa integralmente nello stesso periodo fiscale 1991/92. Il risultato
pratico, per il contribuente, sarebbe consistito nel poter compensare l'intera
perdita nell'ambito della tassazione 1991/92, mentre non sarebbe più stata
possibile alcuna compensazione nei periodi successivi. Per effetto dell'accordo
del 1993, invece, il ricorrente ha potuto praticamente azzerare la propria
imposta sul reddito per ben tre periodi fiscali (1993/94, 1995/96 e 1997/98).
4.4.
Alla luce
di queste circostanze, il trattamento fiscale di cui il ricorrente ha goduto
nel corso degli ultimi tre periodi fiscali appare molto favorevole, al punto
che ci si potrebbe seriamente chiedere se si giustificassero ammortamenti
straordinari su una sostanza commerciale che in realtà non era più tale, in
seguito alla cessazione di ogni attività della __________
__________.
In questa
sede, si tratta tuttavia di pronunciarsi sulla tassazione del periodo
1999/2000, poiché le tassazioni dei periodi precedenti sono tutte definitive.
È vero
che, se si segue il ragionamento proposto dai ricorrenti, si dovrebbe ancora
ammettere l'ammortamento straordinario del valore residuo dell'investimento.
Tale ragionamento si fonda tuttavia sull'ipotesi che l'attività della __________ __________
sia cessata solo alla fine del 1996, quando si è conclusa l'efficacia dell'accordo
con il fisco.
Come
rilevato, la tesi dell'autorità si regge invece sull'ipotesi che l'attività sia
cessata già nel 1990 e il solo motivo per cui sono stati ammessi gli ammortamenti
straordinari per i sei anni successivi va ricondotto alla volontà di venire
incontro alle difficoltà economiche sorte con l'insuccesso commerciale della
produzione cinematografica del ricorrente. In altri termini, pur considerando
cessata l'attività indipendente già nel 1990, il fisco ha nondimeno voluto
"prolungare artificialmente" la vita della __________ __________
fino al 1996, semplicemente per tener conto della particolare situazione del
contribuente. Lo ha fatto nell'ambito di un accordo, che deve essere
interpretato in buona fede e che porta alla conclusione che, invece di ammettere
la compensazione della perdita intera in un unico periodo fiscale, è stata concessa
la compensazione prolungata su tre periodi. Tale soluzione, infatti, sebbene
non abbia consentito l'ammortamento dell'intero investimento ma solo di una
parte dello stesso, ha comportato una riduzione degli oneri fiscali del
ricorrente molto superiore.
Il fatto
che la sostanza aziendale al 1.1.1997 sia stata stabilita in fr. 529'380, come
sottolineato dai ricorrenti, rientra coerentemente nella finzione pattuita
nell’interesse del contribuente: si tratta infatti del valore residuo
dell’investimento, dopo gli ammortamenti ammessi per sei anni.
4.5.
Di
conseguenza, la decisione dell'Ufficio di tassazione, di negare la deduzione di
un ulteriore importo di fr. 100'000 all'anno anche negli esercizi 1997 e 1998
ed anche di escludere la subordinata richiesta di un ammortamento residuo
straordinario di fr. 529'380, deve essere condivisa.
Come si è
visto, l'operato dell'autorità fiscale è stato infatti estremamente favorevole
al ricorrente, nei periodi precedenti.
La
circostanza che la __________ __________ sia tuttora iscritta a Registro di
commercio appare, in tale contesto, priva di ogni rilievo, essendo la stessa
indiscutibilmente inattiva sin dalla fine della produzione del film di cui si è
detto.
Né si può
condividere l'interpretazione, data dai ricorrenti, ad una frase contenuta
nella lettera del 1993 dell'Ufficio di tassazione, ove quest'ultimo si riserva
la facoltà di "rimettere in discussione" l'accordo con il
contribuente. Tale affermazione non indica certo la volontà dell'autorità di
garantire una sorta di automatica proroga degli effetti dell'accordo, ma funge
unicamente da clausola di garanzia degli interessi del fisco stesso,
nell'eventualità di una successiva evoluzione favorevole delle sorti
commerciali della produzione cinematografica in questione. Prova ne sia che
tale clausola è contenuta nella lettera con cui il fisco aderisce alla proposta
contenuta nel precedente scritto (dell'11 ottobre 1993) del rappresentante del
contribuente.
- Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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