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Numero d'incarto:
80.2001.139
Data decisione, Autorità:
11.10.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00139
Lugano
11 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2001
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale
2001/2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava, con decisione del
15 giugno 2001, una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, avvertendolo
nel contempo che, in caso di inosservanza, gli sarebbe stata inflitta una multa
disciplinare;
-
che, non
essendo stato dato seguito alla diffida in questione, con decisione del 12
luglio 2001, l'Ufficio di tassazione infliggeva al contribuente una multa di
fr. 500, attribuendogli un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la
dichiarazione;
-
che il
contribuente impugnava la multa con reclamo del 20 luglio 2001, argomentando di
non essere in grado di compilare la dichiarazione fiscale, non essendo ancora
stato tassato nel cantone di domicilio, ed esprimendo pesanti apprezzamenti
sull'operato dell'autorità fiscale ticinese;
-
che
l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 30 agosto 2001;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta nuovamente la multa, sulla base delle considerazioni già sottoposte
all'Ufficio di tassazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia
commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato
all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15
giugno 2001;
-
che non è
pertinente l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato
impedito nell'adempimento degli obblighi fiscali dalla circostanza che non era
ancora stato tassato nel cantone di domicilio;
-
che,
infatti, a parte il fatto che il ricorrente avrebbe semplicemente potuto
chiedere una proroga del termine per la dichiarazione, non si vede in qual modo
la circostanza che egli non fosse ancora stato sottoposto a tassazione nel
Canton Lucerna abbia potuto riflettersi sulla dichiarazione della sostanza
ticinese e del relativo reddito;
-
che
invece il contribuente ha manifestato un totale disinteresse per gli obblighi
fiscali nei confronti del fisco ticinese e, pur avendo ricevuto un richiamo ed
una diffida raccomandata, non ha né inoltrato la dichiarazione né chiesto una
proroga del termine;
-
che la
sanzione appare pertanto del tutto legittima;
-
che, per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa
riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare
tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della
dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga
conto della capacità contributiva;
-
che,
pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della
circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle
imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali
passata in giudicato;
-
che sia
la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere
l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
-
che, per
i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni
prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si
tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
-
che la
misura della multa inflitta al ricorrente, che appare ingente in rapporto
all'entità del reddito imponibile, si spiega tuttavia con la recidiva;
-
che,
infatti, il ricorrente era già stato multato per una precedente violazione
dell'obbligo di inoltrare la dichiarazione, nel 1997;
-
che
appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata,
anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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