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Numero d'incarto:
80.2001.140
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00140
Lugano
15 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2001
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
-__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, non
avendo __________ __________ -__________
inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, nonostante un richiamo e una
diffida per lettera raccomandata rimasti infruttuosi, l'Ufficio di tassazione
di Locarno, con decisione del 16 agosto 2001, infliggeva alla contribuente una
multa disciplinare di fr. 250, attribuendole un ulteriore termine di 10 giorni
per presentare la dichiarazione;
-
che la
contribuente impugnava la multa con reclamo del 28 agosto 2001, argomentando di
non essere in grado di compilare la dichiarazione fiscale a causa di complicazioni
concernenti la comunione ereditaria;
-
che
l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 31 agosto 2001;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ contesta nuovamente la multa, sulla
base delle considerazioni già sottoposte all'Ufficio di tassazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr.
1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo
(artt. 257 LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia
commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato
all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15
giugno 2001;
-
che non è
pertinente l’argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui sarebbe stata
impedita nell'adempimento degli obblighi fiscali a causa di difficoltà
concernenti la comunione ereditaria;
-
che,
infatti, a parte il fatto che la ricorrente avrebbe semplicemente potuto (e
dovuto) chiedere una proroga del termine per la dichiarazione dopo aver
ricevuto la diffida per lettera raccomandata e non soltanto dopo essere stata
multata, non si vede in qual modo le asserite difficoltà riguardanti la
comunione ereditaria abbiano potuto riflettersi sulla dichiarazione della
sostanza ticinese e del relativo reddito, non appena si consideri che tali difficoltà
esistevano già nel precedente periodo, ma non avevano impedito di attribuirle,
conformemente all'avviso concernente partecipazioni a comunione ereditarie, il
25% della sostanza come pure del relativo reddito;
-
che
invece la contribuente ha manifestato disinteresse per gli obblighi fiscali nei
confronti del fisco ticinese e, pur avendo ricevuto un richiamo ed una diffida
raccomandata, non ha né inoltrato la dichiarazione né chiesto una proroga del
termine;
-
che la
sanzione appare pertanto del tutto legittima;
-
che, per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa
riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare
tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione
fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della
capacità contributiva;
-
che,
pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della
circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle
imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali
passata in giudicato;
-
che sia
la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere
l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
-
che, per
i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni
prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si
tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
-
che la
misura della multa inflitta alla ricorrente, che appare ingente in rapporto
all'entità del reddito imponibile, si spiega tuttavia con la recidiva;
-
che,
infatti, la ricorrente era già stata multata per una precedente violazione dell'obbligo
di inoltrare la dichiarazione, nel 1999;
-
che
appare giustificata, in simili circostanze, la conferma della decisione
impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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