AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.168
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00168
80.2001.00169
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2001
in materia di: richiesta
di garanzia per imposte cantonali e comunali 1998, 1999, 2000
presentato da:
__________ , __________ - __________,
rappr. da: __________ __________ __________ &
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ ha soggiornato in Svizzera quale studente dal 25 novembre 1992 al 30
giugno 1994 al beneficio di un permesso di dimora tipo B.
L’ 8
aprile 1998 __________ __________ presentava una domanda volta a ottenere un
permesso B per svolgere attività lucrativa presso la __________ __________. Il
2 luglio 1998 la Sezione stranieri dava al richiedente l'assicurazione di
rilascio di un permesso di dimora e il 1° ottobre 1998 gli concedeva formalmente
il permesso richiesto.
1.2.
Nel
conteggio della trattenuta d'imposta alla fonte per il periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1998 la __________ __________ dichiarava di aver versato dal 13
luglio 1998 alla fine dell’anno a __________ __________ un salario di
complessivi fr. 61'652.-. Negli anni successivi la datrice di lavoro dichiarava
di aver versato al proprio dipendente un salario lordo di fr. 130'000.- nel 1999
e di fr. 110'000.- nel 2000 (fino al 30 novembre 2000, data della partenza).
1.3.
Preso
atto del salario versato, superiore al limite annuo di fr. 120'000.-, l’Ufficio
di tassazione di Lugano-città avviava la procedura per la notifica a __________
__________ della tassazione ordinaria sostitutiva ex art. 113 cpv. 1 LT.
Il 12
dicembre 2000 la __________ __________ ritornava all'Ufficio di tassazione la
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 in bianco, chiedendo di essere convocata
per la definizione dell'imposizione fiscale del proprio cliente, ma facendo
altresì notare che sul salario era regolarmente stata trattenuta l’imposta alla
fonte. In seguito, il 30 aprile 2001 la __________ __________ chiedeva di
stralciare dai ruoli il contribuente __________ __________ (cfr. incarto
fiscale).
1.4.
Il 17
ottobre 2001 l'Ufficio esazione e condoni formulava all'indirizzo di __________
__________ una richiesta di garanzia di fr. 585'000.- per l'imposta cantonale e
di fr. 325'000.- per l'imposta comunale. Il pagamento del credito erariale,
considerata la partenza dalla Svizzera, sarebbe infatti apparso pregiudicato e
il suo atteggiamento sarebbe servito a distrarre i propri beni dall'esecuzione
del fisco.
- 2.1.
Con due
distinti tempestivi ricorsi, entrambi datati 16 novembre 2001, __________
__________, avvalendosi dell’assistenza dell’avv. __________ __________, chiede
l’annullamento delle richieste di garanzie sia per l’IC sia per lCom.
Nega in
particolare che i diritti del fisco sarebbero pregiudicati, poiché, oltre al reddito
del lavoro, su cui è stata operata la trattenuta alla fonte, poteva beneficiare
unicamente del reddito del proprio conto in banca. Rileva inoltre di aver
posseduto alcune vetture, acquistate o ricevute dal padre prima del suo arrivo
in Svizzera e di aver vissuto nell’appartamento del padre.
Per il
ricorrente la richiesta di garanzia deve comunque già essere respinta in ordine
in quanto carente di qualsiasi motivazione.
2.2.
2.2.1. Il
servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere
il ricorso, rilevando, in ordine, che la motivazione della richiesta di garanzia,
seppur succinta, non è tale da dover essere considerata carente e facendo comunque
rilevare la possibilità di sanare nella presente procedura l’ eventuale vizio
di forma. Dopo aver ribadito la legittimazione a chiedere la costituzione di
una garanzia, la Divisione delle contribuzioni espone nel dettaglio i flussi di
denaro che l'hanno indotta a determinare l’ ammontare delle richieste di
garanzia in discussione, affacciando nel contempo l’esistenza di una
consistente sottrazione, risp. di un tentativo di sottrazione dell’imposta sul
reddito e dell’imposta di donazione.
2.2.2. Con
replica del 25 marzo 2002 il ricorrente si conferma integralmente nel proprio
ricorso. Avverte di essere stato avente diritto economico di un unico conto,
sequestrato in un primo tempo dalla magistratura penale e poi dissequestrato.
Quanto agli altri conti, egli, pur risultandone l'avente diritto economico,
avrebbe agito a titolo puramente fiduciario, come confermato da testi sentiti
dal Procuratore pubblico straordinario. Sarebbe pertanto arbitrario, secondo il
ricorrente, sostenere che l'importo di un miliardo e mezzo di lire confluito
sui suoi conti sarebbe provento di altre attività. Contesta inoltre d'aver
ricevuto donazioni dal padre, eccezione fatta del regalo di un'automobile
__________ del valore di fr. 50'000.-, sulla quale avrebbe dovuto pagare l'imposta
di donazione. Contesta infine recisamente d'aver commesso una sottrazione,
risp. un tentativo di sottrazione fiscale. Tutto ciò avrebbe potuto essere
spiegato, conclude, se il fisco avesse interpellato il suo rappresentante fiscale,
signor __________.
2.2.3. Con
duplica del 30 aprile 2002 la Divisione delle contribuzioni proponeva
nuovamente la reiezione del ricorso, contestando in particolare la tesi secondo
cui il ricorrente avrebbe agito a titolo fiduciario, avendo egli sottoscritto
il formulario A che serve alle banche per identificare il beneficiario
economico. Rileva inoltre che anche il teste citato in replica dal ricorrente
avrebbe confermato la titolarità economica dei conti e che pertanto il miliardo
e mezzo di lire affluito sul conto __________ sarebbe il reddito, di gran lunga
superiore a quello dichiarato all’Ufficio imposte alla fonte, conseguito
nell’attività svolta con il padre. Rileva inoltre che nel caso del conto
__________ il fisco ha calcolato la richiesta di garanzia in base all’imposta
di donazione sui fondi pervenuti al beneficiario economico, vale a dire al qui
ricorrente, sia da __________ __________ sia da __________ __________.
L’Autorità fiscale rileva inoltre che il conto sul quale sarebbero confluiti i
soldi per la manutenzione della barca sarebbe stato di pertinenza economica del
ricorrente, potendosi con ciò presumere una donazione da parte del padre con
l’impegno del figlio di sopperire semmai ai costi per la manutenzione
dell’imbarcazione. Infine, la vettura che il ricorrente ammette d’aver ricevuto
in donazione avrebbe avuto un valore a nuovo nel luglio del 1994 di fr.
227'500.-.
2.2.4.
Con
allegato di "triplica" del 22 luglio 2002 il ricorrente si conferma
nuovamente nel proprio ricorso, negando in particolare d’aver ammesso di essere
avente diritto economico dei conti in discussione. Rileva inoltre che le
medesime operazioni, eseguite dalle società di cui il ricorrente sarebbe
secondo il fisco avente diritto economico, sarebbero state addebitate anche al
padre. Contesta poi l’interpretazione data alla deposizione testimoniale: il
teste non avrebbe mai affermato quello che il fisco gli vorrebbe far dire.
Contesta nuovamente che il conto __________ su cui è affluito il miliardo e
mezzo di lire sia di sua spettanza, dato che l’importo è poi stato accreditato
altrove a terze persone. Quanto all’ interpretazione data alle operazioni
svolte sul conto __________, il ricorrente rileva che ai presunti donatori
sarebbe comunque mancato l’ animus donandi, ciò facendo astrazione dal
fatto che il denaro affluito su quel conto sarebbe poi stato accreditato pari
pari ad altri conti non di sua pertinenza, come per altro spiegato anche dal
teste.
- 3.1.
Secondo
l’art. 248 cpv. 1 LT, se il debitore d’ imposta o di multa non ha domicilio in
Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’ autorità fiscale
può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’ imposta sia accertata
definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il
sequestro. La richiesta di garanzia deve essere succintamente motivata e
indicare l’ ammontare da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è
parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’ articolo 80 della Legge
federale sull’ esecuzione e il fallimento.
3.2.
La
formulazione dell'art. 248 cpv. 1 LT é analoga a quella dell'art. 169 cpv. 1
LIFD, che a sua volta non si discosta nella sostanza dall’art. 118
dell’abrogato DIFD. La giurisprudenza relativa a questa norma conserva pertanto
tutta la sua validità anche per l’applicazione dell’art. 248 LT e dell’art. 169
LIFD (cfr. STF del 6 novembre 2001 in re M. SA, consid. 3).
3.3
Per
soddisfare l'esigenza di una succinta motivazione, posta dall'art. 248 cpv. 1
LT, basta che l'autorità fiscale esponga brevemente i motivi su cui poggia la
propria decisione, così da consentire al ricorrente di esercitare il proprio
diritto di ricorso (cfr. ASA 67 722, consid. 3c; STF del 6
novembre 2001 in re M. SA, consid. 2a).
La
carenza di motivazione può comunque venire sanata nel corso della procedura di
ricorso, a condizione che il ricorrente abbia avuto la possibilità di prendere
posizione sull'allegato responsivo dell'autorità fiscale (cfr. ASA 67
722, consid. 3c; STF del 6 novembre 2001 in re M. SA, consid. 2a).
3.4.
Va
inoltre precisato che il diritto di essere sentito prima che venga presa una
decisione suscettibile di influire sulla propria posizione giuridica non è
assoluto. Esso può essere limitato da interessi privati o pubblici
preponderanti. La giurisprudenza ammette delle restrizioni soprattutto qualora
sia data una situazione di urgenza oppure in quei casi dove l'audizione
preventiva dell'interessato potrebbe vanificare lo scopo del provvedimento
previsto dall'autorità (RDAT 1998 II 20t, consid. 3b con riferimenti a: DTF
111 Ia 273 consid. 2b e riferimenti; Georg Müller,
Commentario della Costituzione federale, n. 102 e 107 ad art. 4; Jörg Paul
Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991,
pag. 276/277).
La richiesta di garanzie è per sua natura un provvedimento che serve
ad assicurare la successiva esecuzione di un debito d'imposta o di una multa
fiscale (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, III Vol., 2a ed.,
Basilea 1992, n. 1 ad art. 118; Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 5a ed., Berna 1995, pag. 297). La sua efficacia dipende in larga
misura anche dalla sua imprevedibilità per il contribuente e dalla rapidità con
cui la misura viene adottata e posta in esecuzione. Diversamente, il debitore
dell'imposta avrebbe tutto il tempo per prendere le disposizioni necessarie a
vanificare gli sforzi dell'autorità, intesi a garantire l'incasso del credito.
La particolarità della procedura non implica dunque che il contribuente debba
sempre essere sentito prima della formulazione della richiesta (RDAT 1998 II 20t, consid. 3b).
Anche in
questo contesto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può
comunque venire sanata, come rilevato sopra, nel contesto della procedura
ricorsuale (RDAT 1998 II 20t, consid. 3b)
3.5.
Venendo
all'esame del caso concreto, occorre rilevare che le decisioni impugnate si
limitano ad asserire che dall'insieme delle circostanze il pagamento del
credito d'imposta sembrerebbe pregiudicato, che il contribuente non sarebbe più
domiciliato in Svizzera e che con il suo atteggiamento sarebbe servito a distrarre
i propri beni dall'esecuzione del fisco.
Se ciò
adempia il requisito di sufficiente motivazione è questione che può rimanere
insoluta.
Al
ricorrente è stata infatti data facoltà di replicare all'allegato responsivo
dell'autorità fiscale, in cui essa ha dettagliatamente esposto i motivi sui
quali ha fondato la propria richiesta.
Non solo,
al ricorrente è stata concessa facoltà di prendere ulteriormente posizione
sulla duplica dell'autorità fiscale.
La
censura di motivazione carente appare a questo punto del tutto destituita di fondamento.
Parimenti
superata risulta, per quanto rilevato in particolare al consid. 3.4., la censura
secondo la quale l'autorità fiscale non avrebbe dato seguito alla richiesta di
convocazione del signor __________ della __________ __________, formulata in occasione
della presentazione della dichiarazione d'imposta in bianco.
- 4.1.
Le
ipotesi previste dall'art. 248 cpv. 1 per la richiesta di garanzia non sono
cumulative ma alternative: il domicilio all'estero dei contribuenti é quindi
già motivo autonomo e sufficiente a legittimare la richiesta di garanzia,
purché sia resa verosimile l’ esistenza di un credito d’imposta. Si tratta di
una premessa indipendente (STF del 15 gennaio 1985 in re H. K.; Masshardt/
Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 463).
Non
occorre infatti che l'imposta sia già stabilita definitivamente o che
l'imponibilità stessa dei contribuenti sia accertata in modo definitivo, come
pure la determinazione dell’ammontare dell’ imposta realmente dovuto. La
richiesta può infatti essere formulata in ogni momento, anche quando dette
questioni sono ancora litigiose. L'accertamento definitivo dell'obbligo
tributario, come la fissazione dell'ammontare esatto dell'imposta dovuta
rimangono di competenza dell'autorità fiscale nell'ambito della procedura
ordinaria di tassazione (STF del 6 novembre 2001 in re M. SA; STF
dell' 11 novembre 1982 in re E.G.; Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, p. 332 ss. ; CDT n. 133 del 23 giugno
1994 in re H. Anstalt).
In altre
parole, l’esame delle suddette questioni riveste carattere pregiudiziale e si
limita a un esame prima facie della situazione. Il giudice si discosterà
dalla valutazione dell’autorità fiscale solo se l’ammontare richiesto apparirà
manifestamente eccessivo (STF del 6 novembre 2001 in re M. SA).
4.2.
. Al
riguardo, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che per fondare una
richiesta di garanzia basta anche soltanto un debito fiscale presunto in base
ad accertamenti provvisori e a un esame sommario degli elementi soggettivi e
oggettivi dell'obbligazione tributaria, come pure delle questioni riferite
all'assoggettamento fiscale (Allidi, La costituzione della garanzia e le
altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, in Bernasconi/Pedroli
[a cura di], Lezioni di diritto fiscale svizzero, Agno 1999, p. 303; STF
del 6 novembre 2001 in re M. SA, consid. 2a).
Esulano
quindi dall'ambito dell'esame di una richiesta di garanzia questioni che
concernono l'accertamento definitivo dell'obbligazione tributaria e che devono
quindi essere esaminate e risolte nel quadro delle apposite procedure di
tassazione, risp. di sottrazione (Allidi, op. cit. p. 301).
4.3.
Va
rilevato innanzi tutto che nel caso in esame è unicamente in discussione
l’ammontare della richiesta di garanzia, non invece le altre condizioni.
__________ __________ non risiede infatti più in Svizzera dalla fine di
novembre del 2000 (cfr. art. 248 cpv. 1 LT).
4.4.
L’autorità
fiscale ha calcolato l’ammontare della richiesta di garanzia partendo dalle
seguenti considerazioni:
·
Al momento dell’entrata in Svizzera il
ricorrente era titolare di un conto presso l’__________ di __________ con una
disponibilità di Lit. 306'700'000.-. Su quel conto dal luglio 1998 fino al 23
dicembre 1999, quando il conto è stato chiuso e l’importo è stato trasferito
all'__________ __________ di __________ sul conto __________, sono stati
registrati versamenti in contanti e bonifici per circa un miliardo e mezzo di
lire.
·
All’ __________ __________ di __________ sono
poi stati aperti altri conti, segnatamente il conto __________ e il conto
__________ Ltd.
·
Sul conto __________ sono affluiti ulteriori
capitali, segnatamente un importo di Lit. 3'424'686 provenienti dal conto cifrato
__________ /., la cui avente diritto economica
era la sorella __________ __________ e un importo di EUR 592'118.07 provenienti
dal conto cifrato __________ /., il cui beneficiario
economico era il cugino __________ __________.
·
Sul conto __________ Ltd sono invece confluiti
gli averi che questa società deteneva sul conto __________
/.__________ pari a EUR 547'482.28 e GBP 23'789.09.
L’avente diritto economico del conto di provenienza presso __________ era il
padre __________ __________. Alla fine di ottobre del 2000 la relazione
__________ disponeva ancora di 575'000 EUR.
·
Sul conto __________, infine, erano invece
depositati fondi provenienti dai risparmi di __________ __________ e da
donazioni ricevute dal padre.
·
Gli averi della famiglia __________ presso
l'__________ , che ammontavano a circa fr. 10 mio, sono stati
trasferiti tra il 21 ed il 25 gennaio 2000 all' __________
__________.
·
Inoltre, nel novembre 1998, __________
__________ ha ricevuto in regalo una vettura __________ __________ __________
__________ dal padre, che ha pure provveduto a saldare diverse spese pagate dal
figlio con la carta VISA.
È a
partire da questi elementi che l’autorità fiscale ha determinato l’ammontare
della richiesta di garanzia, tenendo conto non solo dei redditi, ma anche della
multa fiscale per tentativo di sottrazione e degli interessi di ritardo. Sempre
secondo l’autorità fiscale, il tentativo di sottrazione sarebbe configurato
dalla presentazione in bianco della dichiarazione d’imposta IC 1999-2000 e
dalla mancata segnalazione al fisco al momento della partenza dalla Svizzera
dei redditi conseguiti negli anni 1999-2000. Inoltre, il ricorrente non avrebbe
denunciato al fisco le donazioni ricevute.
4.5.
Il
ricorrente rileva che l’unico conto di cui era l’effettivo avente diritto
sarebbe stato quello aperto presso la __________ del , poi sostituito
da quello aperto presso l’ , su cui gli veniva versato lo
stipendio e che fu in un primo tempo sequestrato dalla magistratura penale e
poi dissequestrato. Contesta poi di essere l’avente diritto economico del conto
cifrato presso l’, affermando di esserne sì il titolare ma a mero
titolo fiduciario e che in tale veste avrebbe agito anche in seguito, quando
l’importo fu trasferito sul conto __________ dell’__________ __________ di
__________. Questa sua veste di mero agente a titolo fiduciario sarebbe
avvalorata dall’afflusso di ulteriori capitali, che sarebbero stati di
pertinenza di terzi e, meglio, della sorella __________ e del cugino
__________, come confermato anche dal teste __________ al procuratore pubblico
straordinario. Non diversamente ne andrebbe dell’ulteriore conto denominato
__________ Ltd, che sarebbe servito, sempre secondo __________, alla manutenzione
e all’uso della “barca” del padre. Anche in relazione al conto __________ egli
avrebbe agito a titolo fiduciario, pur figurando quale avente diritto economico.
Sarebbe quindi arbitrario sostenere che il miliardo e mezzo di lire confluiti
sul conto __________ sono provento di attività lucrativa, quando egli ha invece
agito a mero titolo fiduciario e non ha svolto altra attività lucrativa se non
quella per la __________ __________.
4.6.
Di
diverso avviso è la Divisione delle contribuzioni, che in duplica ribadisce che
dalla documentazione che serve alle banche per identificare il beneficiario
economico, giusta l’art. 3 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza,
__________ __________ risultava essere nel contempo titolare ed avente diritto
economico dei conti.
L’afflusso
di capitali di terzi e, meglio della sorella e del cugino, sul conto __________
andrebbero invece interpretati, secondo la Divisione delle contribuzioni, come
donazioni, poiché il ricorrente anche in questo caso era titolare e avente diritto
economico del conto. Inoltre, sempre secondo l’autorità fiscale, __________
__________ era titolare e avente diritto economico anche del conto __________:
la natura degli afflussi di capitali non cambierebbe in virtù del fatto che il
conto sarebbe servito alla gestione (uso e manutenzione) della “barca”. Il
valore della __________ donata al ricorrente dal padre __________, non sarebbe
di soli fr. 50'000.-: il suo valore a nuovo nel luglio del 1994 era di fr.
227'500.
Di
diverso avviso il ricorrente, che in triplica, stigmatizza l’atteggiamento
della Divisione delle contribuzioni, rilevando che determinate operazioni
effettuate sui suoi conti sarebbero state già imputate a __________ __________,
anche se suo padre non figurava né come titolare né come avente diritto
economico. Diversa inoltre l’interpretazione della deposizione del teste
__________. Quanto poi alle asserite donazioni, esse sarebbero frutto di
un’interpretazione distorta dei fatti, poiché mancherebbe comunque l’ animus
donandi e ciò sarebbe provato dal fatto che i capitali in discussione, così
come sono affluiti sono anche usciti dal conto. Contestato infine il valore
della __________ donatagli dal padre, non superiore a fr. 50'000.-.
4.7.
Orbene,
non v’è chi non veda, esaminando le tesi contrapposte del ricorrente e della
Divisione delle contribuzioni, come si tratti di due posizioni diametralmente
opposte, dove le ragioni non stanno verosimilmente tutte da una sola parte. È
senz’altro possibile che il ricorrente, pur figurando formalmente in pari tempo
quale titolare e avente diritto economico dei conti, abbia agito, almeno in
parte, a mero titolo fiduciario, così come è senz’altro possibile che
determinati capitali affluiti e poi nuovamente usciti da altri conti non
fossero di sua spettanza e quindi non fossero delle donazioni.
Gli
argomenti contrapposti delle parti mettono in evidenza il vero problema, che è
un problema di merito: quello di accertare la natura di determinate operazioni
che incontestabilmente sono state effettuate sui conti del ricorrente. Si
tratta, in altre parole, di una questione di qualifica, che richiede, da un
lato, una attenta valutazione della documentazione finora acquisita agli atti e
della testimonianza __________ - dalla quale risulta per altro che determinati
importi, affluiti sul conto __________, sono stati ridistribuiti in parte su
conti di terzi in parte su conti (p. es. __________), il cui titolare e avente
diritto economico era sempre __________ __________ - e, dall’altro, la
eventuale assunzione di ulteriori prove, per es. l’audizione del fiduciario
__________, la compulsazione degli incarti del padre, della sorella, del cugino
ecc. Solo allora sarà possibile determinare l’esatto importo del debito
fiscale, l’esistenza o meno di donazione e di un eventuale tentativo di
sottrazione.
Trovandoci
invece nel quadro di una richiesta di garanzia, che può essere chiesta in ogni
momento e in via d’urgenza per assicurare all’erario il debito d’imposta, non
si può censurare l’ atteggiamento della Divisione delle contribuzioni. Certo,
essa ha dimensionato la propria richiesta considerando l’ipotesi più favorevole
all’erario. Non le si può quindi obiettare, a meno di esprimere un giudizio di
merito anticipato estraneo al presente procedimento, che essa non abbia reso
verosimile l’esistenza di un credito d’imposta dell’ampiezza della garanzia
richiesta.
Non v’è
comunque ragione di dubitare che a mano a mano che nel corso della procedura di
tassazione dovessero venire chiariti al di là di ogni ragionevole dubbio diversi
aspetti a favore del ricorrente, l’Autorità fiscale non mancherà di trarne le
conseguenze sul piano della garanzia sin qui richiesta.
4.8.
Quanto
appena esposto vale, mutatis mutandis, anche per la determinazione del
valore della __________ donata dal padre al ricorrente, come pure per l’entità
delle spese voluttuarie relative alle vacanze in __________, pagate con la
carta di credito del padre.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 250.–
per un
totale di fr. 2750.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster