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Numero d'incarto:
80.2001.58
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00058
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che i
coniugi __________ e __________ __________
non hanno presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 nonostante un
richiamo (15 luglio 1999), una diffida per lettera raccomandata (14 ottobre
1999), una successiva proroga fino al 30 novembre 1999 e una multa disciplinare
di fr. 50.- (16 dicembre 1999), con cui veniva in pari tempo impartito loro un
termine di grazia di dieci giorni per assolvere i propri obblighi procedurali;
-
che
pertanto l’Ufficio di tassazione il 9 ottobre 2000 notificava ai contribuenti
la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui stabiliva d’ufficio il reddito del
lavoro al netto delle deduzioni in fr. 100'000.-;
-
che il 7
novembre 2000 i contribuenti presentavano reclamo, affermando d’aver prodotto
la dichiarazione d’imposta il 19 dicembre 1999 e attirando l’attenzione sul
fatto che sarebbero stati assenti all’estero per una quindicina di giorni, fino
al 26 novembre 2000;
-
che con
lettera raccomandata del 7 novembre 2000 l’Ufficio di tassazione invitava i
contribuenti a voler motivare il reclamo entro il 15 dicembre 2000,
avvertendoli che caso contrario sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che, in
mancanza di riscontri da parte dei contribuenti, l’Ufficio di tassazione con decisione
del 19 febbraio 2001 dichiarava irricevibile il reclamo;
-
che con
ricorso pervenuto a questa Camera il 2 aprile 2001 i ricorrenti chiedono
l’annullamento della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, facendo
tra l’altro notare di aver presentato la dichiarazione d’imposta,
contrariamente a quanto asserito dall’Ufficio di tassazione, il 19 novembre
1999;
-
in
occasione dell’udienza del 3 maggio 2001 la contribuente, sentite le
spiegazioni del giudice relative sia alla tardività del ricorso sia alla
dichiarazione d'irricevibilità del reclamo da parte dell'Ufficio di tassazione,
ha dichiarato di ritirare il ricorso;
-
che
l'Ufficio di tassazione si è impegnato a rivedere d'ufficio la tassazione
IC/IFD 1999-2000, qualora dovesse reperire la dichiarazione d'imposta che la
ricorrente afferma d'aver spedito in busta dell'avv. __________ il 19 dicembre
1999;
-
che
pertanto il ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico la presente cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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