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Numero d'incarto:
80.2002.181
Data decisione, Autorità:
19.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.181
Lugano
19 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2002
in materia di: IC 1999/2000 e 2001/02
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con decisione del 21 dicembre 2001, l'Ufficio di tassazione di
__________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1999/2000. In particolare, commisurava la sostanza imponibile
al 1° gennaio 1999 in fr. 233'559.-, avendo incluso nella base imponibile il
credito di fr. 350'000.– vantato dal contribuente nei confronti del fratello
__________, a dipendenza della vendita del mapp. n. __________ di __________.
Il 13
settembre 1996, __________ __________ aveva infatti venduto al fratello il
fondo in questione, al prezzo di fr. 312'000.–, da pagarsi mediante assunzione
del debito ipotecario esistente presso la __________ di __________ __________,
di nominali fr. 350'000.–. L'istituto di credito non aveva tuttavia accettato
la ripresa del debito.
- I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo all'Ufficio di
tassazione, chiedendo lo stralcio del credito di fr. 350'000.– dagli
attivi della sostanza ed il riconoscimento del debito privato di fr. 312'000.–
nei confronti dell'__________ __________ e dei relativi interessi passivi.
I
ricorrenti argomentano di non essere stati liberati dall'onere ipotecario, in
seguito alla cessione dell'immobile, a causa del rifiuto della banca di
liberarlo e di accettare l'assunzione del debito da parte dell'acquirente.
Fanno notare che __________ __________, dopo il rifiuto della banca, ha cercato
di farsi finanziare da altri istituti, senza successo. Ciò avrebbe reso impossibile
l'adempimento del contratto di compravendita, il quale si sarebbe trasformato
in una donazione.
-
Con
decisione del 14 ottobre 2002, l'Ufficio di tassazione modificava la tassazione
impugnata a svantaggio dei contribuenti ed elevava la sostanza imponibile a fr.
293'259.–. Aggiungeva infatti alla sostanza imponibile, al posto del credito
bancario di fr. 350'000.–, il prezzo stabilito dal contratto di
compravendita, cioè fr. 312'000.–. Sulla base della documentazione bancaria a
disposizione, riduceva inoltre l'ammontare del debito ipotecario con la
__________ da fr. 350'000.– a fr. 252'300.–.
-
In
data 28 gennaio 2002, l'autorità fiscale aveva anche notificato ai contribuenti
la tassazione IC/IFD 2001/2002, nella quale aveva aggiunto alla sostanza
imponibile l'importo di fr. 350'000.–.
In
seguito a reclamo, con decisione del 14 ottobre 2002, l'importo del credito
veniva ridotto a fr. 312'000.–, come per il periodo precedente, mentre veniva
confermata in fr. 252'300.– l'entità del debito nei confronti della __________.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,
__________ e __________ __________ chiedono nuovamente lo stralcio della
sostanza di fr. 350'000.– ed il mantenimento del debito privato
di fr. 258'542.60 nel periodo 1999/2000 e di fr. 252'300.– nel
periodo 2001/2002. Osservano che __________ __________ è nel frattempo fallito
e ribadiscono che il fratello ha cercato di finanziare l'acquisto rivolgendosi
a diversi istituti di credito.
-
6.1.
L’imposta
sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). In
linea di principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2
LT), riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari.
Infatti, per l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori
sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Quanto
alle basi temporali, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale
all’inizio del periodo fiscale o dell’imponibilità (art. 54 LT).
6.2.
All'imposta
sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili
in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si
tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
1997, vol. I, tomo I, art. 13 LAID, n. 2, p. 206). Vi rientra pertanto
l'insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo
il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 6a edizione, Zurigo 2002, p. 167)
6.3.
Quanto
alla valutazione dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale:
il credito è imposto al valore nominale. Una deroga è ammessa solo se l'esistenza
del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con certezza o se il
creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per procedere alla
valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve tener conto del
grado di verosimiglianza della perdita (Zigerlig/Jud, op. cit., art. 14
LAID, n. 17, p. 225).
- Nella
fattispecie, è controversa l'inclusione, nella sostanza imponibile, del credito
nato con la vendita della part. n. __________ di __________ dal ricorrente al
fratello __________ __________.
L'autorità
fiscale ha infatti sostituito, nelle tassazioni successive alla vendita in questione,
il valore di stima ufficiale dell'immobile con il credito del prezzo di vendita
(fr. 312'000.–, dovuti dal fratello __________); i ricorrenti ritengono che,
non essendo stato pagato il prezzo, a causa del rifiuto della banca di liberare
il debitore, il contratto di compravendita si sarebbe trasformato in donazione,
con la conseguenza che il credito dovrebbe essere stralciato dalla sostanza
imponibile.
7.1.
Se le
parti concordano che il compratore riceve l'immobile unitamente agli oneri ipotecari
che lo gravano, tali oneri devono figurare nell'atto pubblico. Quest'ultima
forma è infatti richiesta dal diritto federale per tutti gli elementi
essenziali del contratto e per tutte le manifestazioni di volontà delle parti;
vi rientrano in particolare la descrizione precisa dell'immobile e l'intera controprestazione
pattuita (DTF 90 II 281 s.).
L'assunzione
di ipoteche ha infatti anche ripercussioni sul prezzo (Leuenberger,
Abschluss des Grundstückkaufvertrages, in: Koller [a cura di], Der
Grundstückkauf, San Gallo 1989, p. 81).
Orbene,
la regola generale secondo cui il fatto che il nuovo proprietario si sia assunto
il pagamento del debito ipotecario fa sì che il primo debitore sia liberato, a
meno che il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno
di tenerlo ancora obbligato (art. 832 cpv. 2 CC), trova applicazione anche per
le cartelle ipotecarie (Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht,
tomo II, Basilea/Francoforte 1990, p. 268). Si richiedono cioè anche in tal
caso due contratti:
• l'assunzione
di debito interna, cioè la promessa del nuovo debitore di liberare il
precedente, che deve avvenire nella stessa forma richiesta per l'atto con cui
si trasferisce la proprietà (Steinauer, Les droits réels, tomo III,
Berna 1992, nn. 2822b e 2822c, p. 194);
• l'assunzione
di debito esterna, cioè l'accordo tra il nuovo debitore ed il creditore, che si
svolge secondo le regole definite agli articoli 832 ss. CC (Steinauer,
op. cit., nn. 2823 ss., pp. 195-196).
7.2.
Orbene,
nel caso in esame vi è senz'altro stata l'assunzione di debito interna, ma gli
effetti della stessa sono stati vanificati dal rifiuto del creditore di
liberare il primo debitore. Di conseguenza, nei confronti del creditore
ipotecario, il ricorrente è rimasto debitore. Il fratello acquirente dell'immobile,
da parte sua, è diventato debitore del prezzo pattuito nei confronti del
fratello venditore, senza che abbia alcuna rilevanza a tale riguardo la
circostanza che il creditore ha rifiutato di liberarlo dal debito. L'assunzione
di debito interna vincola infatti, come detto, solo venditore e compratore,
secondo l'art. 175 CO, mentre per il creditore costituisce una "res
inter alios acta". Infatti, per sé l'acquirente potrebbe anche
eseguire il proprio obbligo di assumere il debito pagando direttamente il
creditore, invece di offrire al creditore di assumersi il debito dell'alienante
mediante assunzione di debito esterna (Steinauer, op. cit., n. 2822c,
pp. 194-195).
D'altra
parte, se il creditore rifiuta l'assunzione di debito, il debitore primitivo
resta vincolato, ma l'acquirente rimane nondimeno obbligato a liberare
l'alienante in virtù dell'assunzione di debito interna. Egli deve pertanto
adempiere in un altro modo, in linea di principio mediante il pagamento. Se non
lo fa, l'alienante può chiedere garanzia secondo l'art. 175 cpv. 3 CO; non ha
però un interesse sufficiente per farlo fintantoché esiste il diritto di pegno.
Infatti, se paga egli stesso il creditore ipotecario, sarà surrogato nei
diritti di quest'ultimo e beneficerà della garanzia offerta dall'ipoteca (DTF
60 II 178). L'alienante può però anche, date le condizioni di cui all'art. 175
cpv. 2 CO, promuovere un'azione nei confronti dell'acquirente per ottenere
l'esecuzione dell'assunzione di debito interna. Ma può anche agire per ottenere
l'esecuzione del debito sorto con il contratto di vendita immobiliare, se ha
peraltro precedentemente pagato il creditore ipotecario (Steinauer, op.
cit., n. 2823b, pp. 195-196; DTF 65 II 110).
7.3.
Coerentemente
con la situazione di fatto, l'autorità fiscale ha allora ammesso in deduzione
l'ammontare del debito effettivo nei confronti dell'__________, da un lato, ed
ha imposto il valore del credito nei confronti dell'acquirente dell'immobile,
dall'altro.
D'altra
parte, nell'ambito del fallimento del ricorrente, apertosi nel 1998, l'Ufficio
esecuzioni e fallimenti del Distretto di __________ ha invitato __________
__________ a versare alla massa fallimentare la somma di fr. 312'000.–, corrispondente
al prezzo concordato. Anche l'autorità esecutiva ha cioè implicitamente distinto
fra l'assunzione di debito interna e quella esterna, ammettendo che il rifiuto
della banca creditrice di liberare il ricorrente non faccia venir meno il
debito dell'acquirente nei confronti del venditore, fondato sul contratto di
compravendita.
La tesi
dei ricorrenti, secondo cui la mancata assunzione di debito esterna avrebbe
comportato la trasformazione del contratto di compravendita in donazione,
appare semplicemente pretestuosa.
Quanto al
debito del ricorrente nei confronti dell'__________, esso è stato riconosciuto
ed ammesso in deduzione, conformemente alla documentazione esistente.
- Per
le ragioni che precedono, il ricorso è respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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