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Numero d'incarto:
90.1994.216
Data decisione, Autorità:
04.09.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00216
Lugano
4 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
i ricorsi di
e __________ __________,
____________________,
rappr.
da: avv. __. __________, ____________________, __________ __________
__________ fu __________ __________
Composta
da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________, __________ __________ __________
rappr.
da: avv. __. __________, __________, 9 agosto 1993
contro
la risoluzione 6 luglio 1993 del Consiglio di Stato,
che revoca, limitatamente alle località __________ e __________, le
risoluzioni n. __________ del 31 gennaio 1975 e __________del 30 settembre
__________, con le quali aveva approvato il PR di __________ __________
__________;
visto la risposta
governativa del 29 marzo 1994 e 31 maggio 1994 del Comune;
letti ed esaminati gli
atti,
r i t e n u t o
in
fatto
a. __________ e
__________ __________ sono proprietari delle part. __________e __________RFD
__________ __________ __________, in località __________, la __________
__________ della part. __________.
Il PR approvato dal
Consiglio di Stato nel 1975 inseriva questi fondi in zona __________.
Nel 1986 il Consiglio di
Stato ha istituito in località __________ e __________ due zone di
pianificazione, prorogate fino al giugno 1993. Con la querelata decisione del 6
giugno 1993 ha revocato limitatamente alle aree interessate dalle zone di
pianificazione le risoluzioni 31 gennaio e 30 settembre 1975 con cui aveva
approvato il PR.
b. I ricorrenti
insorgono contro tale revoca, che accusano di ledere l’autonomia comunale, la
garanzia costituzionale della proprietà e il principio della buona fede sicché
ne chiedono l’annullamento. Con protesta di spese e ripetibili.
c. Il Municipio di
__________ __________ __________ fa notare nello scritto del 31 maggio che con
l’adozione del nuovo PR i ricorsi sono privi di oggetto.
Il Consiglio di Stato
chiede nella sua risposta che i ricorsi vengano respinti, spiegando che la
revoca dell’approvazione si era resa necessaria dopo che il Comune aveva
lasciato scadere la zona di pianificazione, malgrado la proroga, senza
modificare il PR per adeguarlo al PD.
d. Nell’udienza del 12
luglio 1994 le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto i ricorrenti,
proprietari di fondi colpiti dal provvedimento contestato, hanno un interesse
degno di protezione a impugnarlo e sono legittimati a ricorrere a norma dell’art.
38 cpv. 4 lett. c) LALPT.
Pertanto, presentato nei
termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Dopo la
presentazione del ricorso e precisamente con risoluzione n.
. del 20.12.94 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo
PR del comune di __________ __________ __________.
Con ciò il PR precedente
(del 1975) è decaduto e il ripristino delle parti di PR revocate dal Consiglio
di Stato non è più possibile annullando la relativa decisione.
Non vi è dunque più
interesse a mantenere il ricorso che dev’essere stralciato dai ruoli.
Rimane la questione delle
spese e tasse di giudizio e soprattutto delle ripetibili.
A questo scopo occorre
fare una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se non fosse
intervenuto il fatto che togliendo l’interesse a mantenerlo rende superfluo il
giudizio di merito.
In proposito van tenute
presenti le seguenti considerazioni.
- Thema decidendi
nella presente vertenza era esclusivamente la legittimità della revoca
(parziale) del PR decretata dal Consiglio di Stato.
La natura
dell’approvazione del PR è controversa; taluni la considerano decisione di
accertamento della conformità al diritto e dell’adeguatezza del PR, altri vi
ravvisano l’atto finale nel processo formativo del PR al quale essa conferisce
efficacia giuridica (effetto costitutivo dell’approvazione; cfr. Rhinow/Krähenmann,
Verwaltungsrechstssprechung. Ergänzungsband Nr. 144 VIII.). In realtà
l’approvazione è un atto amministrativo che partecipa delle due nature e
presenta momenti sia accertativi che costitutivi.
L’approvazione è una
decisione governativa (impugnabile) che consacra il PR, accertatane la
conformità al diritto e l’adeguatezza, conferendogli efficacia giuridica
(effetto costitutivo dell’approvazione). Attraverso questa decisione, che presenta
momenti accertativi e costitutivi, il Consiglio di Stato partecipa alla
formazione del PR, compiendo l’atto finale che lo suggella e gli conferisce
l’autorità della cosa decisa. L’approvazione pone così in essere una situazione
durevole, suscettibile di trovarsi successivamente in contrasto con
l’evoluzione delle circostanze. Il PR che inizialmente era conforme al diritto
cessa di esserlo. Qui occorre intervenire. Ma non attraverso la revoca
dell’approvazione, bensì modificando il PR stesso. Non è infatti possibile
ritirare l’effetto costitutivo che l’approvazione ha conferito al piano
regolatore, ripristinandola virtualmente come decisione distinta (scorporata
dal contesto), suscettibile di separata revocazione. Una volta conferito,
l’effetto costitutivo persiste, a prescindere dalla persistenza o meno dei
presupposti originali.
Revocato - o, meglio,
sostituito risp. modificato - dev’essere il PR stesso, risp. la parte
rivelatasi difforme ab origine o divenuta tale successivamente.
Il Consiglio di Stato,
come autorità di vigilanza sulla pianificazione, esigerà che il comune metta il
piano in sintonia con la nuova realtà, ne ripristini la conformità col diritto.
Gli fisserà un termine e se il comune non provvederà, farà allestire,
accollandogliene le spese, un nuovo piano che verrà pubblicato (dal comune o,
in caso di suo rifiuto, dall’autorità governativa stessa) e potrà quindi essere
impugnato secondo la procedura degli art. 35 ss LALPT (art. 105 LALPT).
Che l’adeguamento debba
avvenire attraverso la modifica del PR e non attraverso la revoca (totale o
parziale) della sua approvazione risulta chiaramente dall’art. 21 LPR, che in
caso di notevole cambiamento delle circostanze (ma anche in seguito alla
rivelazione di vizi originali, sfuggiti all’accertamento di conformità)
prescrive di riesaminare il PR. Coerente con questo sistema è poi l’insieme
delle misure di salvaguardia della pianificazione (decisione sospensiva, blocco
pianificatorio o edilizio, zona di pianificazione). La legge ha previsto questi
strumenti ma ha anche fissato un termine alla loro vigenza. Alla scadenza senza
che la variante sia stata approvata, il PR vigente continuerà ad essere
applicabile.
La revoca
dell’approvazione non è ammessa come provvedimento aggiuntivo, una volta
esaurite senza successo le altre misure d’intervento a difesa della
pianificazione. Non si dimentichi che la loro durata congiunta può essere
estremamente lunga. Da quando una domanda di costruzione è presentata scattano
i due anni della decisione sospensiva, alla quale si aggiungono i possibili 7
anni della zona di pianificazione. E’ un’enormità. Tant’è che se alla scadenza
non si vuole applicare il vecchio diritto si deve passare all’espropriazione.
Ebbene, non vi sarebbe necessità di sancire queste conseguenze se il Consiglio
di Stato avesse direttamente la facoltà di annullare, totalmente o
parzialmente, il PR ritenuto non più conforme all’ordinamento giuridico (revoca
dell’approvazione). Giustamente questa soluzione non è stata ritenuta dal
legislatore. Non ultimo perché, specie in materia di pianificazione, l’esigenza
di sicurezza del diritto riveste grande importanza e dev’essere adeguatamente
contemperata con quella dell’affermazione del diritto oggettivo. Tanto più
quando la decisione di approvazione del PR interviene a conclusione di una
complessa procedura di democratica formazione della volontà, che non può essere
invalidata con la semplice dichiarazione di cessata conformità. La sua
constatazione può unicamente rimettere in moto la procedura pianificatoria e
concludersi con una variante (o con un nuovo PR) soggetto a sua volta ad
approvazione. Come l’approvazione è intervenuta a coronamento della procedura
di costituzione del piano, così la “disapprovazione” deve trovar posto in un
procedimento che sfoci nell’adeguamento del piano. La revoca si fa non
attraverso una dichiarazione, ma con la sostituzione del piano o delle sue
parti superate dalle mutate circostanze (cfr. Knapp, Précis de droit administratif,
4.ème éd. Nr. 1324).
- Alla luce di queste
considerazioni appare evidente che in caso di giudizio la revoca parziale del
PR di __________, violando il diritto, avrebbe dovuto essere annullata, i
ricorsi accolti.
Il Cantone, in ipotesi
soccombente, è tenuto al versamento di congrue ripetibili ai ricorrenti,
assistiti da avvocati.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono stralciati.
-
Non si prelevano spese né
tasse di giustizia; il Cantone verserà a __________ e __________ __________,
assieme, fr. 1'500.-- di ripetibili e altrettanti alla __________ __________ .
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di ______ _____ _______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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