AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.16
Data decisione, Autorità:
14.10.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00016
Lugano
14 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 30 gennaio 1995 di
- __________ -__________, __________,
- . __________ -, __________,
1.,2. avv. __________.
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 20 dicembre 1994 del Consiglio di
Stato che approva il piano regolatore del comune di __________ e respinge i
ricorsi di prima istanza
la
viste le osservazioni 29
febbraio 1996 del Municipio di __________ e la risposta 3 maggio 1995 del
Consiglio di Stato,
la
replica 15 aprile 1996 delle ricorrenti
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. .
__________ - e . __________ - sono
comproprietarie dei fondi n. __________, __________, __________ e __________RFD
di __________.
b. Il PR di __________ é
stato adottato dall’Assemblea comunale nella seduta del 4 gennaio 1993; esso
prevede, in particolare, la costruzione di una contrada che dalla strada
cantonale raggiunge la parte bassa del nucleo in corrispondenza dei fondi n.
__________e __________ RFD. A valle del nucleo del villaggio é inoltre prevista
la realizzazione di una strada di servizio per le nuove zone edificabili ZR (zona
residenziale) e EC (zona edificabile d’interesse comunale) che attraverserebbe
parte del mapp. n. __________.
c. Le ricorrenti hanno
contestato queste scelte pianificatorie innanzi al Consiglio di Stato,
chiedendo lo stralcio dal PR della “contrada interna” e della strada di
servizio a valle del nucleo.
A sostegno della loro
impugnativa hanno invocato il mancato interesse pubblico della contrada,
osservando come le abitazione servite dalla contestata opera sono in gran parte
secondarie (eccetto quella dei sigg. __________). Viene pure negata la
proporzionalità del provvedimento, che comporta un grosso sacrificio per la
loro proprietà (occupazione dei fondi n. __________e __________, ora adibiti a giardino-orto).
Si oppongono inoltre alla realizzazione della strada di servizio a valle del
nucleo.
d. Con decisione 20
dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il
ricorso di prima istanza; l’autorità governativa sostiene infatti che la
pubblica utilità della contrada interna é data, oltre che dalla necessità di
garantire un accesso confacente agli edifici esistenti, anche in virtù delle
nuove potenzialità edificatorie della zona “completamento nucleo” e dal
collegamento con il nuovo posteggio. Quanto alla prevista strada di servizio a
valle del nucleo ricorda come la legislazione in materia di pianificazione
impone di dotare di accessi confacenti tutte le aree inserite nel perimetro
edificabile del PR.
e. Dissentendo da tale
decisione le signore __________ -__________e - sono insorte
davanti al TPT chiedendone l’annullamento.
Le contestazioni relative
alla strada di servizio a valle del nucleo sono state abbandonate; ripropongono
invece le censure di primo grado contro la costruzione della “contrada interna”
del nucleo.
f. Nelle rispettive
osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ chiedono la
reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha
ribadito la necessità della contrada, per eliminare le scomode scalinate che
oggi servono la parte bassa del nucleo del villaggio. Osserva inoltre come la
variante di PR elaborata nel gennaio 1996 presenta un nuovo tracciato che si
situa al margine delle part. n. __________e __________RFD.
g. Con replica del 15
aprile 1996 le insorgenti hanno nuovamente ribadito la loro opposizione alla
progettata contrada, evidenziandone la sproporzione tra i costi e i suoi
(minimi) benefici per i residenti del nucleo e la deturpazione di una parte
pregevole del loro villaggio.
h. In data 3 maggio 1996
é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia discussione, le
parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva delle ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri
e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in esame
dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- Come detto le
ricorrenti contestano l’esistenza, in concreto, di un interesse pubblico capace
di giustificare la completazione del piano viario con il tratto di contrada in
esame. Essi rilevano come di fatto già esiste in loco un accesso adeguato e
sufficiente tramite piccole scalinate che scendono dalla strada principale.
6.1 L’art.
19 LPT impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione
degli azzonamenti previsti.
Questa norma è direttamente applicabile, ossia non abbisogna di una
legislazione esecutiva cantonale. La nozione di urbanizzazione è una nozione di
diritto federale (DTF 117 Ib 314); il diritto cantonale può esigere altre
condizioni, ma non ne può porre di meno severe (cfr. Adelio Scolari, Diritto
Amministrativo, Parte Speciale, nota 933, pag. 517). La legislazione ticinese,
a questo proposito, si è limitata a trascrivere il diritto federale (cfr. art.
77 cpv. 1 LALPT).
Col termine di urbanizzazione s’intende l’insieme delle opere necessarie per
rendere una zona idonea ad accogliere degli insediamenti abitativi e produttivi
e perciò idonea ad usi edilizi (cfr. Adelio Scolari, op. cit., pag. 516, punto
932); la predisposizioni di accessi confacenti alle zone edificabili
costituisce una di queste opere di urbanizzazione necessarie.
6.2. Nel
caso concreto il tratto di strada previsto ha quale scopo di collegare, con un
accesso limitato a piccoli mezzi meccanici e da cantiere (larghezza massima 2,5
metri), la strada cantonale con la parte bassa del nucleo di __________,
allacciandosi all’esistente contrada che dal fondo delle ricorrenti (n.
__________) giunge sino alla piazzetta formata dal f.n. __________ (cfr.
planimetria in atti), nonché di creare un passaggio pedonale che dal nucleo
conduca ai nuovi posteggi previsti all’entrata dello stesso. Indipendentemente
dal fatto che tocchi solo una dozzina di particelle questo nuovo tratto di contrada
costituisce un’infrastruttura utile e necessaria, in quanto permette di
raccordare adeguatamente alla pubblica via questi fondi già edificati; le
dimensioni della carreggiata, ridotte per conformarsi al contesto del nucleo e
alla tipologia delle contrade presenti altrove nel villaggio, se non permette
l’accesso con veicoli privati, é comunque in grado di soddisfare i più
elementari bisogni di mobilità in caso di realizzazione di opere pubbliche (ad.
es. macchinari da scavo per le canalizzazioni) e private (ristrutturazione di
abitazioni); si é inoltre voluto rendere più agevole lo spostamento pedonale di
persone anziane o portatrici di handicap, sinora costrette ad utilizzare le
scalinate.
In
simili circostanze, poco importa quindi se fino ad ora i proprietari hanno
potuto comunque raggiungere i propri fondi attraverso le scalinate del nucleo;
ai fini di una corretta ed appropriata urbanizzazione, che rispetti i principi
pianificatori vigenti, è infatti opportuno che l’ente pubblico provveda a predisporre
accessi confacenti alle zone edificabili (DTF 119 Ib 135).
- Al cospetto
dell’esistenza di un interesse pubblico deve ancora essere esaminato il
rispetto del principio della proporzionalità, segnatamente se il mezzo adottato
è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di
interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il
risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo
conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
La misura pianificatoria
all'esame è certamente atta, e nessuno lo contesta, a permettere la creazione
di un accesso stradale per l’area edificata interessata. Il medesimo scopo non
potrebbe inoltre essere raggiunto con una limitazione meno incisiva o gravosa
per la parte ricorrente: il vincolo, per ragioni legate alla morfologia del
suolo, non è infatti facilmente sostituibile con un altro; già si é detto
inoltre dell’insufficiente accesso garantito dalle scalinate. Tra il vincolo e
il risultato di pubblica utilità ricercato esiste inoltre un rapporto più che
ragionevole. In effetti, la contrada, della cui necessità e della cui parziale
esistenza già si è detto, è abbastanza stretta (ha una larghezza massima di 2,5
metri) e non dovrebbe incidere eccessivamente sulla proprietà delle insorgenti
: essa passa infatti (nelle versione presentata dalla variante gennaio 1996)
sul confine del fondo n. __________RFD e lascia libera ancora una gran parte
del vicino fondo n. __________. La realizzazione dell’opera non compromette
inoltre la possibilità di utilizzare le restanti superfici dei fondi
interessati quali spazi di svago (attualmente sono utilizzate quale orto e
giardino).
Anche una certa
deturpazione dei luoghi, in sé inevitabile ma non certo nella misura paventata
dagli insorgenti, rimane nella fattispecie in un rapporto tutto sommato
ragionevole con l’interesse pubblico perseguito.
Gli interessi fatti valere
(esplicitamente od implicitamente) dalle ricorrenti devono quindi senz’altro
cedere il passo all’interesse pubblico in gioco.
- Per le pregresse considerazioni il ricorso è respinto.
Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Le ricorrenti sono
condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, __________, per le ricorrenti
- Municipio di ______
- Consiglio di Stato, ___________
- Sezione pianificazione urbanistica, ____________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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