AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.160
Data decisione, Autorità:
18.04.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00160
Lugano
18 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 30 novembre 1995 di
__________ __________,
__________ __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ottobre 1995 del Consiglio
di Stato che approva la variante di poco conto relativa al vincolo pubblico
sul fondo n. __________RFD __________ __________ e respinge il ricorso di
prima istanza;
viste le
risposte 31 gennaio 1996 del Municipio di __________ __________
e 5 febbraio 1996 del Consiglio di Stato,
la replica 4
marzo 1996 del sig. __________ e la duplica 20 marzo 1996
del Municipio di __________ __________;
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Con decisione 18
agosto 1994 il Dipartimento del Territorio ha approvato, conformemente agli
art. 14 e 15 RLALPT, una variante di poco conto che modifica la destinazione
del fondo n. __________RFD di __________ __________ (gravato da vincolo AP/EP)
da “area di svago-parco giochi” in “posteggio pubblico”.
Il sedime é situato in
località “__________ __________ __________ ”, a lato della strada cantonale,
sotto la collinetta sulla quale sorge la chiesa del villaggio.
b. Contro tale approvazione
é tempestivamente insorto innanzi al Consiglio di Stato __________ ,
chiedendo che venga annullata sia la procedura di adozione della variante di
poco conto, sia il contenuto della variante stessa. A sostegno delle sue
allegazioni ha invocato la violazione del diritto di essere sentito,
l’incostituzionalità dell’art. 15 RLALPT, la violazione della procedura
d’adozione della variante (che sostiene non essere di “poco conto”), la mancata
presa in considerazione di alternative nella scelta dell’ubicazione del
parcheggio e la deturpazione dei luoghi (zona di protezione della chiesa).
Lamenta inoltre che scopo della realizzazione dell’opera in quel punto é quello
di favorire gli utenti del vicino albergo “ __________ ”, notoriamente
carente di posteggi, piuttosto che la popolazione locale.
c. Con decisione 25
ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal sig.
__________ contro la variante di poco conto.
L’autorità governativa
ritiene infatti che la procedura seguita nella fattispecie sia legittima, dal
momento che la modifica muta in maniera minima una disposizione d’uso
ammissibile del suolo sostituendo un vincolo pubblico (area di svago) con un
altro (posteggio). Ricorda inoltre che il posteggio sul fondo n.
__________sostituisce un altro posteggio già previsto nel PR in vigore, non
realizzato per questioni inerenti alla protezione della natura. Sulla scelta
dell’ubicazione, il Governo rammenta l’obbligo di rispetto dell’autonomia
comunale in campo pianificatorio; osserva come il Municipio di __________
__________ abbia comunque attentamente vagliato numerose alternative prima di
scegliere quella proposta per motivi pratici ed economici.
d. Dissentendo da tale
decisione il ricorrente é nuovamente insorto dinanzi al TPT riproponendo, in
sostanza, le censure del ricorso di primo grado. Ribadisce che la procedura di
variante di poco conto non era proponibile in questo caso e che le ubicazioni
alternative dell’opera andavano quantomeno sottoposte all’Assemblea comunale
prima di prendere una decisione in merito.
e. Nelle rispettive
osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ __________
ne chiedono l’integrale reiezione.
Quest’ultimo sottolinea in
particolare la necessità e l’urgenza dell’opera, ricordando che le numerose
alternative al posteggio sul fondo n. __________sono state scartate dopo
consultazione con l’autorità cantonale per problemi di accesso, sicurezza
stradale o ancora di costi eccessivi. Osserva che l’Assemblea comunale di
__________ __________ ha già concesso il credito per l’acquisto del fondo e la
realizzazione del posteggio, avallando implicitamente la scelta pianificatoria
del Municipio; ribadisce inoltre che la realizzazione dell’opera non comporterà
nessuna deturpazione per il paesaggio circostante.
Da parte sua il Consiglio
di Stato osserva che le problematiche inerenti l’albergo “__________ __________
” e la sistemazione del vicino fondo n. __________RFD esulano dalla presente
procedura e non possono valere ai fini del giudizio.
g. In data 4 marzo 1996
e 20 marzo 1996 il ricorrente e il Municipio di __________ __________ hanno
presentato al TPT i rispettivi allegati di replica e duplica. Delle
argomentazioni sviluppate in questi documenti, si dirà, per quanto necessario,
nei considerandi seguenti.
h. Con decisione 20
marzo 1996 il Presidente del TPT ha accolto l’istanza per la concessione
dell’effetto sospensivo al gravame giudicando che in concreto l’immediata
esecutività della variante di PR consentirebbe l’esecuzione dei posteggi
paventata dal ricorrente e renderebbe vano il ricorso stesso.
i. Il 26 marzo 1996 é
stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione il sindaco di
__________ __________ ha fatto presente che il giorno precedente si é tenuta la
prima assemblea comunale di approvazione del nuovo PR (in revisione), documento
che riprende la soluzione del posteggio prevista dalla variante di poco conto
impugnata dal sig. __________. Per il restante le parti si sono riconfermate nelle
rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa
controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte
pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con
l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3
LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991,
pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l’art 28 cpv.
2 lett. p LALPT il comune deve fissare nelle rappresentazioni grafiche del
piano regolatore (piano del traffico) la rete delle vie di comunicazione per i
mezzi di trasporto pubblici e privati, con la precisazione delle linee di
arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici.
Sono di poco conto le
modifiche che interessano una ristretta cerchia di persone e una superficie di
terreno non superiore ai 2000 mq e che, segnatamente, mutano in misura minima
una o più disposizioni sull’uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i
parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di
sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) (art. 14 RLALPT). Il Municipio
allestisce gli atti per le modifiche di poco o conto e, previa approvazione del
Dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni (art. 15 RLALPT).
- Il ricorrente
contesta in primo luogo la legittimità della variante di poco conto, sostenendo
che il cambiamento di destinazione configurato per il fondo n. __________RFD é
tutt’altro che di minima importanza, per cui la variante andava semmai adottata
in procedura ordinaria (art. 32 e segg. LALPT). Egli critica inoltre il
concetto stesso di “variante di poco conto”, sancito agli art. 14 e 15 RLALPT,
giudicandola arbitraria e incostituzionale.
Municipio e Consiglio di
Stato considerano invece che nella fattispecie la variante di poco conto sia
perfettamente legittima, dal momento che ad un vincolo di natura pubblica (area
di svago-parco giochi) ne viene sostituito un altro di medesima natura
(posteggio). Osservano inoltre come sia già stato votato il credito per la
realizzazione dell’opera e come il posteggio sul fondo n. __________sostituisca
un altro già previsto a PR. Quanto alla prevista area di svago-parco giochi per
bambini, sottolineano che la stessa é già stata realizzata altrove, e non ve ne
é quindi più bisogno in tale zona.
- Nel caso specifico
la variante di poco conto interessa una cerchia molto ristretta di persone (un
solo proprietario) e una superficie di terreno sicuramente inferiore ai 2000
mq; discutibile é invece che si tratti di una misura che muta in maniera minima
l’uso ammissibile del suolo, come richiesto dall’art. 14 RLALPT.
Pur riconoscendo, come
sostenuto dalle autorità inferiori, che il vincolo gravante il fondo n.
__________RFD rimane lo stesso (zona AP/EP), questo Tribunale non può esimersi
dall’osservare che vi é una notevole differenza dell’uso ammissibile del suolo
a dipendenza della realizzazione di un’area di svago con parco giochi per
bambini oppure di un posteggio pubblico di 13 posti, di cui 9 coperti (cfr.
planimetria e illustrazioni del modellino del progetto in atti). Nel primo caso
non verrebbe probabilmente intaccato più di quel tanto l’aspetto odierno
dell’area; questa conserverebbe in gran parte intatti i suoi caratteri naturali
e paesaggistici quali gli alberi e il prato che digrada da sotto la chiesa sino
alla strada cantonale, giustificando al massimo la posa di alcune attrezzature
di modeste dimensioni tipiche di un parco-giochi (altalena, scivolo,
panchine,..).
Diversa sarebbe invece
l’incidenza sul suolo in caso di realizzazione del prospettato parcheggio;
l’opera comporterebbe infatti la copertura in asfalto o cemento della parte
pianeggiante del fondo (accessi, posteggi scoperti, area di manovra), nonché lo
scavo al di sotto della collina sulla quale sorge la chiesa per ricavarne i
nove posti-auto coperti. Differente é l’impatto dal profilo del traffico, con
evidenti ripercussioni sul piano viario (immissioni foniche), e dal profilo
paesaggistico-naturalistico (copertura di parte del fondo, abbattimento di
alberi, ecc..). Pacificamente non sono dati i requisiti dell’art. 14 lett. a
LALPT, per cui l’adozione della variante secondo la procedura di poco conto non
é, nella fattispecie, legittima.
A questo nulla cambia che
si tratti di un vicolo sostitutivo di un altro vincolo per posteggio pubblico
previsto nelle vicinanze, non realizzato per questioni di natura economica
(costi) e naturalistica (copertura di un riale); né può assurgere ad una specie
di “cambiale in bianco”, il fatto che l’Assemblea comunale di __________
__________ abbia già approvato i crediti per l’acquisto del fondo n. __________
e la realizzazione del posteggio. In quell’ambito il legislativo comunale non
aveva incaricato il Municipio di procedere ad una modifica di poco conto,
potendo ragionevolmente pensare che il vincolo sarebbe stato iscritto in
occasione della pendente revisione generale del PR.
Nemmeno la dichiarata
urgenza (senz’altro reale, vista la difficoltà nel reperire posteggi constatata
“de visu” durante il sopralluogo del TPT) può giustificare l’adozione del
contestato provvedimento sotto forma di variante di poco conto, dal momento che
manca uno dei requisiti fondamentali richiesti dalla legge.
Si deve ricordare a questo
proposito che la misura prevista agli art. 14 e 15 RLALPT, emananti dal
Consiglio di Stato sulla base dell’art. 41 cpv. 3 LALPT, deve essere utilizzata
con parsimonia, e unicamente nei casi in cui la modifica pianificatoria risulti
effettivamente di poca entità, a tal punto da rendere del tutto legittimo ed
evidente l’esigenza di una procedura semplificata e accelerata.
-
Per finire si
constata che la proposta pianificatoria oggetto della presente variante di poco
conto é stata ripresa nel progetto di revisione del PR, attualmente al vaglio
delle autorità comunali, e già sottoposta con esito positivo all’autorità
dipartimentale per esame preliminare. Questo significa che l’accoglimento del
ricorso (per motivi strettamente d’ordine) non vanifica le intenzioni del
Municipio di __________ __________ di realizzare un posteggio sul fondo n.
__________, intenzioni come detto avallate con pieno accordo delle autorità
cantonali.
-
Per i motivi
anzidetti e per l’annullamento della risoluzione impugnata che ne è
l’inevitabile conseguenza si rende superfluo l’esame delle ulteriori censure
sollevate nel ricorso.
-
Poiché il comune è
intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue
funzioni pubbliche va esente da spese e tasse di giustizia; dovrà tuttavia
corrispondere fr. 1'000.-- di ripetibili alla parte vittoriosa, rappresentata
da un avvocato.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é accolto. Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui
approva una variante di poco conto relativa alla modifica della destinazione
del fondo n. __________RFD di __________ __________ da “area di svago-parco
giochi” in “posteggio pubblico”.
-
Non si prelevano né tasse
né spese di giustizia. Il Comune dovrà corrispondere al ricorrente fr. 1'000.--
a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, __________ , per il ricorrente
- Avv. __________. __________, per il
Municipio di ___________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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