AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.109
Data decisione, Autorità:
11.09.2003, TPT
Incarto n.
90.1996.109
Lugano
11 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Eleni Cernecca-Cassayianni,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso del 28/30 settembre 1996 del
Municipio __________ __________, __________
contro
la decisione 28 agosto 1996 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del
comune di __________ concernente l’inventario degli edifici situati fuori
dalle zone edificabili;
vista le risposta 6 novembre 1996 della divisione della
pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con risoluzione 28 agosto 1996, il Consiglio di Stato ha approvato
la variante del piano regolatore del comune di __________ concernente
l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;
che in quella sede il Governo ha eliminato la categoria diroccato
ricostruibile 1b, modificando d’ufficio l’art. 41bis cpv. 2 NAPR (cfr.
risoluzione impugnata, cifra 3.6, pag. 5) e, in evasione dei ricorsi
presentati, ha inserito l’edificio n. __________, situato al mappale n.
__________, e l’edificio n. __________, situato al mappale n. __________,
nell’inventario degli edifici fuori dalle zone edificabili, classificandoli
nella categoria “diroccato 2” (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.7, pag. 6);
che, con ricorso 28/30 settembre 1996, il municipio di __________ è
insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo
la classificazione degli edifici sopracitati nella categoria “meritevole 1b” e
di conseguenza il mantenimento di detta categoria nelle norme di attuazione, adducendo
motivi che non occorre riassumere;
che la divisione della pianificazione territoriale ha postulato la
reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che
la competenza del Tribunale è data ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT);
che
al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a
ricorrere;
che
in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv.
3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la
capacità giuridica, né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al
comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;
che
il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo
1999 in re municipio di __________ pubbl. in __________ __________ -1999 n.
__________, con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in
esame;
che,
peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani regolatori, l'art.
38 cpv. 4 lett. a LALPT ribadisce a chiare lettere il principio suddetto,
stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune;
che
il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune,
esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in
vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio
comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre
RDAT cit., ibidem);
che
non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome
proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune:
recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale
amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico
ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel
Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di __________
-__________, pubbl. in __________ __________ -2002 n. __________; inoltre la
circolare, datata aprile 2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha
reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);
che
i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso;
né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che,
sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome
del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva
dell'insorgente;
che,
dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28
PAmm);
visti gli art. 17 cpv. 3 Cost./TI; 38 LALPT; 9, 13,
80, 106, 110 LOC; 3, 18, 28 PAmm;
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è irricevibile.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
- Intimazione
a:
Municipio di
__________, ____________________;
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona;
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster