AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1996.121
Data decisione, Autorità:
07.09.1999, TPT
Incarto n.
90.96.00121
Lugano
7 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
__________ Ponti
statuendo
sul ricorso del 13 novembre 1996 della
__________ __________, composta da
:
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
-
__________, __________,
1.,2.,3. rappresentati da st.leg.
. __________ -, __________ __________,
contro
le
risoluzioni 16 ottobre 1996 del Consiglio di Stato che approvano il PR del
Comune di __________ -revisione 1995 (ris. n. ) nonché l’Inventario
degli edifici situati fuori zona edificabile () dello stesso comune
(ris. __________)
vista la risposta 3
febbraio 1997 del Municipio di __________ e 10 marzo 1997 del Consiglio di
Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. La __________ fu
__________ __________ è proprietaria, tra l’altro, delle particelle n.
__________A-C-D e A RFP del Comune di . I fondi sono
situati in località “ ”, in prossimità della frazione dei “
di __________e”.
b. Il PR di __________
aveva inizialmente inserito i subalterni C-D della part. n.
__________nell’elenco degli oggetti dell’Inventario degli edifici fuori zona
edificabile (edificio n. IEFZE) a titolo di edifici “meritevoli di
conservazione”. In un secondo tempo, con l’elaborazione delle zone edificabili
di PR, il fondo è stato attribuito alla zona nucleo dei “ di
__________ ”. Il fondo n. __________A è invece stato catalogato nell’IEFZE
quale oggetto “meritevole di ricostruzione” (edificio n. 20).
c. In data 16 ottobre
1996 il Consiglio di Stato ha approvato, con due distinte risoluzioni, il PR
(revisione 1995) di __________ e l’IEFZE dello stesso comune. Con queste
decisioni il CdS ha modificato d’ufficio sia la qualifica della particella n.
__________C-D, sia quella della part. n. __________A. La prima, oltre a venire
esclusa dalla zona nucleo, è stata inserita nell’IEFZE a titolo di “rilevato 4”
(precedentemente : “meritevole di conservazione”); la seconda è stata censita
quale “diroccato 2” e pertanto non più ricostruibile.
d. I proprietari dei
fondo insorgono ora dinanzi al TPT chiedendo l’annullamento delle modifiche
d’ufficio apportate dal CdS e la conferma della valutazione effettuata dal
Comune di __________.
Per quanto attiene alla
part. n. C-D, se ne richiama l’appartenenza, per tipologia
costruttiva se non altro, alla vicina zona nucleo dei “ di __________
”. Non è inoltre chiaro per quali motivi il CdS ha operato una distinzione tra
i due citati subalterni e il sub. A della part. __________ (considerato quale
“meritevole di conservazione”), dal momento che la sostanza edilizia è del
medesimo tipo. Contestata è pure la modifica della valutazione del rustico al mapp.
n. __________A : il CdS sarebbe in questo caso intervenuto in modo
inammissibile nella sfera dell’autonomia comunale in campo pianificatorio,
negando in pratica la possibilità di ricostruire un edificio caratteristico
della zona.
e. Nelle sue
osservazioni il Comune postula l’accoglimento del ricorso e la riconferma delle
proprie indicazioni nel PR. Nella denegata ipotesi in cui il TPT non
convalidasse l’inclusione del fondo n. __________C-D nella zona nucleo, si
chiede perlomeno di dichiarare i singoli edifici quali “meritevoli di
conservazione”.
Da parte sua il Consiglio
di Stato ha giustificato le modifiche d’ufficio impugnate con il fatto di dover
adeguare le valutazioni degli edifici fuori zona edificabile con la
legislazione vigente, ed in particolare con le direttive cantonali in materia
applicate uniformemente in tutti i comuni.
f. In data 29 aprile
1997 si è svolta l’udienza in contraddittorio. All’occasione le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale
g. Con scritto del 9
maggio 1997 la __________ fu __________ __________ ha dichiarato di ritirare il
ricorso limitatamente alla domanda n. 2 (part. n. __________). Rimane pertanto
da decidere la sorte dei subalterni C-D del fondo n. __________.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
c) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di
lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario
per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque,
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta
più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei
soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo,
sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio
di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto
costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto
comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio
del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo
in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione
democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa
il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il
loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze
o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d,
rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili
alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in RPG 1991, pag. 45 seg., in part. pag.
55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire
molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di
esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco
consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni
del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo
sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente,
rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della
popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid.
5a).
Secondo la LPT la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Quo all’attribuzione del
f.n. C-D alla zona nucleo ()
Principale domanda ricorsuale
è quella di attribuire il fondo n. __________ C-D alla zona nucleo ()
della località “ di __________ ”, come originariamente previsto nel
progetto di PR votato dal legislativo comunale. A detta degli insorgenti questa
soluzione si impone sia dal profilo pianificatorio (prossimità con la zona
nucleo) sia da quello urbanistico, essendo i due subalterni del tutto
assimilabili alla tipologia delle costruzioni di nucleo.
Tale domanda non può
tuttavia essere accolta. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella
sua decisione, i due subalterni indicati del f.n. costituiscono,
assieme al sub. a) del f.n. , un unità edilizia completamente
separata dal contesto del nucleo di villaggio della frazione dei “ ”.
Nel corso degli anni attorno a questa frazione si é inoltre formata una zona
residenziale con villette di stampo moderno, che ora si frappone tra gli
edifici di proprietà della ricorrente e il nucleo vero e proprio dei
“ ”.
Risulta d’altra parte
improponibile la creazione di una piccola zona nucleo limitata a soli 3 edifici
(quelli dell’insorgente e il già citato sub. a-f.n. __________) : siamo infatti
nettamente al di sotto della soglia minima richiesta da costante giurisprudenza
e dottrina per poter definire una zona edificabile.
Preso atto di questa
particolare situazione territoriale, il Consiglio di Stato ha quindi rettamente
optato per l’inserimento delle costruzioni nell’apposito Inventario degli
edifici fuori zona edificabile. Sotto questo punto la modifica d’ufficio
adottata dal CdS non è censurabile, ed il ricorso va di conseguenza respinto.
- Attribuzione dei due
edifici alla categoria degli “edifici rilevati 4” dell’IEFZE
L'Inventario, allestito in
applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OPT(e dell'art. 73 LALPT), elenca e descrive
tutti gli edifici del Comune siti fuori zona edificabile, classificandoli in:
meritevoli di conservazione (categoria 1a); oggetti culturali (cat. 1c);
rustici agricoli meritevoli di conservazione (cat. 1d); edifici rustici già trasformati
(cat. 3); altri edifici rilevati, detti anche "rilevati 4" (cat. 4).
Assente la cat. 1b (rustici diroccati siti in nuclei degni di protezione), non
esistendo nel comune nuclei fuori zona edificabile di quella qualità.
L'Inventario è corredato dal
(nuovo) art. 40 NAPR che stabilisce le diverse modalità per la riattazione
o la trasformazione degli edifici degni di conservazione (cat. 1a, c, d) e gli
interventi ammessi (manutenzione ordinaria e ricupero di parti originali) per
gli edifici rustici già riattati (cat. 3).
Gli interventi sugli altri
edifici rilevati ("rilevati 4") saranno autorizzati solo sulla base dell'art.
22 cpv. 2 lett. a) e dell'art. 24 LPT.
L’ insorgente contesta la
modifica d’ufficio della valutazione dei due edifici soprattutto a dipendenza
della forte limitazione delle possibilità di intervento sugli stessi che ne
deriva. L’attribuzione alla categoria degli edifici “meritevoli di
conservazione -1a” (per tacere della denegata inclusione in zona edificabile)
avrebbe infatti permesso di procedere a lavori di trasformazione e ampliamento
(ancorché limitati) degli edifici in questione senza dover sottostare al regime
eccezionalmente restrittivo dell’art. 24 LPT.
Le argomentazioni
sollevate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi non sono tuttavia
pertinenti in specie.
Va preliminariamente
ricordato che la categoria degli edifici “meritevoli di conservazione-1a” si
distingue da quella degli “edifici rilevati 4” per il fatto che si tratta di
costruzioni tradizionali tipiche dell’economia rurale che per ragioni
architettoniche, storiche o semplicemente paesaggistiche, meritano di essere
conservate, e per la cui conservazione si rende indispensabile un adeguamento
(ancorché limitato) della loro sostanza edilizia e il loro cambiamento di
destinazione in residenze (primarie o secondarie che sia). Non possono
evidentemente far parte di questa categoria edifici come quelli in esame, che già
hanno subito delle trasformazioni sostanziali (riattazioni, rifacimenti
parziali,..) e che sono già adibiti ad uso residenziale. In tal caso la
classificazione non può essere che la categoria “trasformati”3, se si
tratta di ex-rustici riattati mantenendo però le loro caratteristiche
tradizionali, oppure la generica categoria dei “rilevati 4”, che
racchiude tutti gli altri casi possibili (dall’edificio trasformato che ha
perso ogni caratteristica tradizionale alla villa di campagna, dalla stazione
di partenza di una teleferica al deposito industriale, ecc..).
In siffatte circostanze,
la valutazione operata dal CdS è sicuramente quella più corretta e conforme
alle indicazioni dell’IEFZE e merita pertanto di essere confermata.
- Per le ragioni
precedentemente esposte il ricorso deve essere integralmente respinto. Tassa di
giudizio e spese sono messe a carico della parte soccombente.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
La ricorrente é condannata
al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.--
(cinquecento).
-
Intimazione: - Avv.
__________ __________, __________, per gli insorgenti
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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