AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.47
Data decisione, Autorità:
07.01.2004, TPT
Incarto n.
90.1996.26
90.1996.47
90.2003.32
Lugano
7 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi di
rappr. da: __________ __________
del 13 maggio 1996 (a) e 17 marzo 2003 (b)
Comune di __________,
rappr. da: municipio, __________ __________
del 27 marzo 1996 (c)
contro
le risoluzioni __________ febbraio 1996 (n.
__________) e __________ gennaio 2003 (n. __________) con cui il Consiglio di
Stato ha approvato la revisione, rispettivamente alcune varianti del piano
regolatore di __________;
viste le risposte:
27 giugno 1996 del
municipio di __________;
8 ottobre 1996 della
divisione della pianificazione territoriale;
al sub. a,
8 aprile 2003 del
comune di __________;
14 aprile 2003 della
divisione della pianificazione territoriale;
al sub. b,
8 ottobre 1996 della
divisione della pianificazione territoriale;
al sub. c,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nelle sedute del 21, 22 28, 29 novembre e 5 dicembre 1994 il
consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano
regolatore. In questa sede ha proceduto ad alcuni adattamenti della zona
edificabile che hanno portato, tra l’altro, all’inserimento in zona
residenziale estensiva (RE) dei mapp. __________, __________, __________,
__________, , siti in località __________ -, e di una
fascia di terreno, della profondità di circa 20 metri, ubicata subito a valle
di via , nel comparto collinare di __________ -. Il mapp.
__________, di proprietà di __________ __________ e di 1069 mq di superficie, è
stato incluso in quest’ultima fascia ed è di conseguenza stato assegnato, per
quanto concerne la metà superiore confinante coi margini della strada, alla
zona edificabile. Nella stessa sede il consiglio comunale ha pure previsto di
escludere dal piano delle componenti naturali lo stagno presso il centro
__________, frattanto colmato.
B.
Con risoluzione del __________ febbraio 1996 (n.
) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha
tuttavia negato l’approvazione dell’estensione della zona residenziale al
comprensorio del __________ - ed ha reinserito i fondi in zona
agricola. Nel contempo, pur mantenendo l’inserimento in zona edificabile della
fascia di terreni ubicati in località __________ -__________, esso ha negato
l'inserimento nella zona edificabile del mapp. __________ per motivi inerenti
essenzialmente alla salvaguardia del valore paesaggistico del luogo e alla
contenibilità del piano. Il predetto fondo è stato interamente assegnato
d’ufficio alla zona agricola. Con la risoluzione menzionata è inoltre stato
imposto l’obbligo di ripristino del biotopo umido del centro __________.
C.
Con ricorsi 27 marzo e 13 maggio 1996 il comune
di __________ e __________ __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l’annullamento. I
ricorrenti hanno chiesto l’attribuzione alla zona edificabile del mapp.
__________ così come previsto dal piano regolatore in approvazione. A sostegno delle
loro impugnative, hanno invocato la violazione dell’autonomia comunale e della
parità di trattamento nei confronti dei proprietari dei fondi contigui (mapp.
__________, __________ e ) per i quali era stato mantenuto
l’inserimento parziale in zona residenziale. Le modeste dimensioni del fondo in
parola rendevano inoltre pretestuose le argomentazioni del Consiglio di Stato
in merito alla contenibilità del piano. Nel suo ricorso il comune di Gordola ha
inoltre chiesto la conferma dell’inserimento in zona edificabile dei fondi
posti in località __________ - come pure l’annullamento dell’obbligo
d’inserimento, nel piano delle componenti naturali, del biotopo presso il
centro __________.
D.
In data 27 e 28 novembre 1996 hanno avuto luogo
le udienze. In quell’occasione le parti hanno convenuto la sospensione del procedimento
limitatamente alla contestazione relativa all’assegnazione del mapp. __________
alla zona edificabile, di modo da consentire al comune l’elaborazione di una
variante che tenesse maggiormente in considerazione le esigenze paesaggistiche
del promontorio di __________, così come richiesto dal Consiglio di Stato. Per
il rimanente il comune si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande.
E.
Nelle sedute del 3 e 4 aprile 2000 il consiglio
comunale di __________ ha adottato alcune varianti del piano regolatore. Tra di
esse una prevedeva il reinserimento del mappale __________ nella zona
edificabile (RE) con obbligo di arretrare la costruzione di almeno 6 metri dal
confine col fondo __________ (art. 26 cpv. 2 lett. b) 2. frase NAPR), ubicato
sul lato ovest del mapp. __________. Nella stessa sede il consiglio comunale ha
previsto il ripristino del biotopo umido nel comparto delle scuole medie e del
centro sportivo.
F.
Con decisione del __________ maggio 2002 (n.
__________), il Consiglio di Stato ha approvato la variante relativa al
ripristino del biotopo umido, mentre con risoluzione del __________ gennaio
2003 (n. __________) ha confermato la sua decisione del __________ febbraio
1996 (n. __________) e negato l’approvazione all’estensione della zona
residenziale al mapp. __________, con conseguente stralcio dell’art. 26 cpv. 2
lett. b) 2. frase NAPR.
G.
Con ricorso 17 marzo 2003 __________ __________
si è aggravato contro quest’ultima risoluzione innanzi codesto Tribunale al
quale ha chiesto, riproponendo in sostanza quanto allegato con ricorso 13
maggio 1996, l’annullamento della stessa e, conseguentemente, l’assegnazione
del mappale 2397 alla zona residenziale, così come sancito dal consiglio
comunale in data 3 e 4 aprile 2000.
H.
Il municipio di __________ ha proposto
l’accoglimento del ricorso, mentre la divisione della pianificazione
territoriale, sulla scorta delle argomentazioni già presentate in occasione dei
ricorsi avverso la risoluzione del 27 febbraio 1996, ne ha chiesto la reiezione.
I.
Il 13 ottobre 2003 si sono tenuti l’udienza ed
il sopralluogo in contraddittorio, durante i quali sono state scattate alcune
fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. In quest’occasione, il
comune di __________ ed il Consiglio di Stato hanno dato atto che la
contestazione relativa al biotopo __________ era stata risolta con
l’approvazione della relativa variante in data 14 maggio 2002 (cfr. ris. gov.
n. , pag. 9); la stessa è pertanto stralciata dai ruoli in quanto
divenuta priva d'oggetto. Per quanto attiene alla contestazione relativa
all’assegnazione alla zona edificabile dei mappali ubicati in località
__________ -, il comune ha preso atto della decisione negativa emessa
in data 27 marzo 1997 da questo Tribunale a seguito dei ricorsi dei proprietari
interessati e ha rinunciato pertanto a richiedere uno specifico giudizio in
merito (cfr. verbale del 13 ottobre 2003); anche questa contestazione è
pertanto stralciata dai ruoli.
Per il restante
le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. a e c
LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili.
-
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
I piani
regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1
Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.
15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga
misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15
anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo
alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli
interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a
salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,
parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione
di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma
una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della
pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché
soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno
interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna
2001, n. 314).
4.1. Il Consiglio di Stato ha approvato - in
linea di massima - tutti gli adattamenti della zona edificabile adottati dal
consiglio comunale di __________ in sede di revisione generale del piano regolatore
e di variante, e questo pur riconoscendo l’elevata contenibilità dello stesso;
fa eccezione quello, menzionato nella narrativa, nella zona __________
-__________. Secondo gli intendimenti del comune si tratta comunque di
adattamenti marginali, che hanno lasciato sostanzialmente invariata
l’estensione della zona edificabile e che hanno quale scopo principale quello
di meglio conformare la situazione pianificatoria con i limiti naturali del
terreno, in particolare per quel che concerne la zona collinare (cfr. rapporto
di pianificazione del maggio 1993, pag. 50).
4.2. Per quanto qui interessa, il Consiglio
di Stato ha approvato, in sostanza, l’estensione della zona edificabile (RE)
alla fascia di terreno posta a valle di via Scuole in zona __________
-__________; esso ha però ridimensionato la medesima, escludendo
dall’azzonamento il mapp. __________ posto all’estremità ovest della stessa. A
sostegno della propria decisione l’autorità cantonale ha addotto sostanzialmente
motivi d’ordine paesaggistico.
4.3. La particella del ricorrente è ubicata
ai margini di un ampio comprensorio largamente edificato, caratterizzato dalla
presenza di case monofamiliari, che si è sviluppato nella zona collinare di
__________ -__________ attorno a via __________, via __________ e via
__________ __________. Di forma rettangolare lo stesso si trova circoscritto, a
valle, dalla zona attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP/EP), nella
quale si inserisce una fascia, assegnata in parte alla zona agricola, di protezione
assoluta del paesaggio e, a monte, da una zona agricola che si estende sino ai
margini del bosco soprastante. Il terreno del qui insorgente, posto a valle di
via __________, è ubicato proprio al margine sud di questo comparto, nel punto
in cui la zona attrezzature ed edifici d’interesse pubblico entra in contatto
con la zona agricola. Collocato nel punto di incontro tra zone di utilizzazione
diverse, il mapp. __________ si trova a confinare: verso nord con la strada,
sopra la quale si sviluppa il comparto edificato di cui si è detto prima, a sud
con la zona agricola, a ovest con la zona AP/EP, e verso est – in ordine - coi
mapp. __________ (già edificato), __________ e __________, per i quali il
Consiglio di Stato ha mantenuto l’inserimento parziale (parte superiore del
fondo), rispettivamente totale per il mapp. __________, in zona edificabile.
4.4. Dal punto di vista morfologico la
lingua di terreno, della profondità di circa 20 metri, che ingloba la parte
superiore dei mapp. __________, __________, __________ e l’intero mapp.
__________ forma un complesso unitario e presenta caratteristiche,
sostanzialmente, omogenee. I terreni in parola, tutti ubicati a valle della
strada comunale e inseriti parzialmente (parte inferiore dei mappali) nell’area
viticola, sono situati su un pendio che declina verso sud in direzione del
sottostante percorso pedonale che collega il promontorio di __________ al riale
__________. Questo declivio è interrotto, in corrispondenza del muro di sostegno
del mapp. __________, da un terrazzamento che si estende, anche se in modo meno
pronunciato, alla particella confinate, mapp. : fondo sul quale il
muro di sostegno funge anche da cesura tra la parte alta del declivio, dalla
pendenza più dolce, e la parte sottostante, caratterizzata da una pendenza più
marcata. Testimone del passato sfruttamento viticolo della zona collinare, la
struttura a terrazzo è tipica di tutto il comparto di __________ - e
riappare ripetutamente anche al di sopra di via __________. Nella sua lunghezza
la lingua di terreno che costeggia i margini della strada presenta inoltre un
leggero avvallamento verso ovest, all’altezza dei mapp. __________ e
__________, per poi risalire, pochi metri oltre il confine occidentale del
mapp. __________, verso la sommità del motto di __________.
4.5. Gli sforzi effettuati, in sede di
revisione del piano regolatore e di variante, dalle autorità comunali alfine di
armonizzare i confini delle varie zone di utilizzazione con i limiti naturali
del comprensorio meritano apprezzamento. Nel caso di specie, questa volontà ha
portato alla fissazione del limite meridionale della fascia edificabile in
corrispondenza del terrazzamento che spezza il declivio verso valle (mapp.
__________ e __________); questo limite è stato poi esteso, con una profondità
costante, verso est fino a congiungersi con la zona residenziale preesistente.
Allo stesso modo, nella sua lunghezza, il margine della zona è stato fissato
proprio in concomitanza col confine occidentale del mapp. __________, punto in
cui l’avvallamento verso ovest prende fine e la linea del terreno risale verso
il motto di __________. Come ha potuto essere appurato in sede di sopralluogo,
tra le due zone esiste un confine che non è solo pianificatorio, ma anche fisico.
Dalle considerazioni sopra esposte si evince
come la particolare conformazione del terreno faccia del mapp. __________ la
naturale appendice, non ancora edificata, di un’area che, vista la sua
morfologia collinare, può essere ritenuta largamente edificata. Dal un punto di
vista puramente pianificatorio, l’inserimento di questo fondo in zona
residenziale costituisce il naturale completamento, il classico “ultimo
tassello”, dell’area edificabile sviluppatasi ai margini di via __________.
Zona edificabile che è stata approvata dal Consiglio di Stato senza particolari
osservazioni (cfr. ris. gov. del 27 febbraio 1996, pag. 21) e questo malgrado
l’elevata contenibilità del piano. In linea di principio l’assetto pianificatorio
sviluppato dal comune in quest’area è pertanto condivisibile: chiusura del
comparto edificato con creazione di un fronte omogeneo di case al margine sud
di via __________.
4.6. A sostegno della decisione di non
approvare l'inserimento nella zona edificabile del mapp. __________ il
Consiglio di Stato ha invocato interessi, a suo avviso preponderanti, di
protezione paesaggistica del comparto. Interessi che lo stesso ha però omesso
di meglio specificare e che neppure sono stati rilevati in sede di sopralluogo.
Il Tribunale, pur riconoscendo un certo valore paesaggistico della zona collinare
in località __________ -__________, caratterizzata dalla presenza di aree viticole
e arboree, ritiene che lo stesso non sia pregiudicato dall’inserimento,
peraltro solo parziale, del mapp. __________ in zona edificabile. Il valore
paesaggistico del comprensorio, ed in particolare del promontorio di
__________, è infatti già sufficientemente garantito dall’inserimento in zona
agricola (area dei vigneti) e in zona EP/AP (area arborea del motto, chiesa,
casa di riposo) di tutta la fascia collinare sottostante, alle quali si
sovrappone, parzialmente, pure una zona di protezione assoluta del paesaggio.
Nel caso specifico l’aspetto paesaggistico non è pertanto prevalente rispetto
all’applicazione dei principi pianificatori generali.
Nella risoluzione 28 gennaio 2003 il Governo
accenna anche al notevole potenziale edificatorio del comune ed alla
circostanza che non è nemmeno stato valutato il problema del compenso agricolo
(cfr. ris. cit., pag. 6). Ora, tuttavia, sollevare a questo stadio della
procedura tali argomenti ausiliari - meglio sarebbe dire d’emergenza - per
opporsi all’assegnazione al territorio fabbricabile dei soli terreni di due
proprietari (il ricorrente ed un altro proprietario), per una superficie complessiva
di circa 1’000/1'100 mq, appare palesemente discriminatorio e contraddittorio.
Questi argomenti avrebbero difatti semmai dovuto trovare applicazione per tutti
i terreni di nuova assegnazione alla zona edificabile: non possono pertanto
trovare ascolto da parte del Tribunale.
Rifiutandosi di approvare l’inserimento
della porzione superiore del mapp. __________ nella zona edificabile il Governo
ha pertanto indebitamente sostituito il suo potere d’apprezzamento a quello,
correttamente esercitato, dal consiglio comunale, ledendo l’autonomia di
decisione di cui l’autorità locale fruiva a questo scopo.
4.7. Assodato
quanto sopra, il Tribunale ritiene che, in astratto, la variante adottata dal
consiglio comunale di Gordola in data 3 e 4 aprile 2000 debba essere preferita
alla soluzione elaborata in sede di revisione del piano regolatore, in quanto
più confacente alla necessità di salvaguardare il promontorio. L’imposizione di
una distanza minima dal confine con la zona AP/EP (cfr. art 26 cpv. e lett. b)
2. frase NAPR) permette infatti di meglio definire la separazione tra le due
zone, mantenendo al contempo intatte le peculiarità delle stesse.
Per i motivi esposti ai considerandi precedenti,
i ricorsi di __________ __________ e del comune di __________ devono essere
accolti per quanto attiene al principio dell’inserimento, parziale, in zona
edificabile del mapp. __________. Ritenuto inoltre che, con ricorso 17 marzo
2003, __________ __________ ha postulato l’attribuzione del suo fondo alla zona
edificabile come da variante del 3 e 4 aprile 2000 e che il comune ha
tacitamente rinunciato, con l’elaborazione della variante medesima, a chiedere
la conferma di quanto adottato in sede di revisione del piano regolatore,
questa corte decide l’inserimento del mapp. __________ in zona edificabile
secondo i parametri previsti dalla variante in parola.
In conclusione, i ricorsi del comune di
__________ e di __________ __________ devono dunque essere accolti, nella
misura in cui non sono diventati privi d'oggetto.
Visto l’esito del procedimento, non si prelevano
tasse e spese di giustizia (art. 28 PAmm), mentre lo Stato, soccombente in
questo procedimento, è tenuto al pagamento di un’indennità a titolo di
ripetibili al ricorrente, signor __________ __________, essendo quest’ultimo
patrocinato da un legale (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi,
nella misura in cui non sono privi d'oggetto, sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni del __________
febbraio 1996 (n. __________) e del __________ gennaio 2003 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione, rispettivamente alcune
varianti del piano regolatore di __________ sono annullate nella misura in cui
non approvano l’assegnazione del mapp. __________ alla zona residenziale
estensiva (RE);
1.2. il mapp. __________ viene
inserito in zona residenziale estensiva (RE) conformemente alla deliberazione
adottata dal consiglio comunale il 3 e 4 aprile 2000.
-
Non si
prelevano tasse di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino è condannato a versare
a __________ __________ fr. 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________ __________ __________,
__________ __________ __________;
Comune di __________, __________ __________,
rappr. da: municipio di __________, __________
__________;
Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona,
rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione
territoriale, 6501 Bellinzona.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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