AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.121
Data decisione, Autorità:
12.03.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00121
Lugano
12 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 15 settembre 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: St. leg.
__________ & __________, __________ __________ __________ __________,
contro
la risoluzione 9 settembre 1997 (n. ) del
Consiglio di Stato che approva il Piano di protezione delle sorgenti
__________ di __________ (. __________), __________ e __________ di
__________ di pertinenza del Comune di __________
viste le osservazioni 24
ottobre 1997 del Municipio di __________, 4 dicembre 1997 del Municipio di
__________, 22 ottobre 1997 del Municipio di __________ e 11 novembre 1997 del
Consiglio di Stato (Sez. della protezione dell’aria e dell’acqua),
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il Piano delle zone
di protezione delle sorgenti di __________ di __________ (__________.
__________), __________ e __________ di __________, di proprietà del comune di
__________ ma situate in parte anche sui territori dei comuni di __________ e
__________, é stato approvato dalla Sez. della protezione dell’aria e
dell’acqua (SPAA) in data 23 aprile 1997. Tale piano prevede il parziale
inserimento (ca. 1/3 della superficie) del mapp. n. __________RFD di
__________, di proprietà della sig.ra __________ __________, nella fascia di
protezione S III della sorgente dei Mulini di __________.
b. Contro l’inclusione
della particella di sua proprietà nella zona di protezione __________
__________ é insorta presso il Consiglio di Stato. Nel suo ricorso critica la
delimitazione delle zone di protezione, effettuata a suo dire in modo
approssimativo e sproporzionato rispetto alle reali esigenze di protezione
delle sorgenti. Lamenta inoltre un’evidente disparità di trattamento, dato che
i fondi vicini inclusi in zona di protezione risultano, contrariamente al suo,
già costruiti e quindi non devono più sottostare alle condizioni restrittive
imposte alla licenza di costruzione in queste aree.
c. Con decisione 9 settembre
1997 il Consiglio di Stato ha nondimeno approvato il piano di protezione delle
sorgenti, respingendo i ricorsi interposti.
L’autorità governativa
richiama in particolare le risultanze della perizia idrogeologica redatta dallo
studio Ing. __________, nella quale si evidenzia che nella zona in cui é
situato il fondo dell’insorgente il confine idrogeologico non corrisponde a
quello topografico e di scorrimento delle acque superficiali. Ricorda inoltre
come le restrizioni derivanti dall’inserimento di un terreno edificabile in
zona di protezione S III sono, tutto sommato, limitate e non ne impediscono di
certo la sua edificazione.
d. Dissentendo da tale
decisione la già ricorrente é insorta davanti al TPT chiedendone
l’annullamento.
A sostegno delle sue
domande ha riproposto, in sostanza, le allegazioni del ricorso di primo grado.
e. Nelle rispettive
osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di __________ auspicano la
reiezione dell’impugnativa.
Quest’ultimo osserva in
particolare che le preoccupazioni espresse dall’insorgente nei suoi allegati
sono sicuramente esagerate rispetto ali effetti risultanti dall’inclusione del
suo fondo in zona S III.
f. In data 27 gennaio
1998 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
g. Con scritto del 4
febbraio 1998 l’insorgente ha comunicato di voler mantenere il ricorso; nel
merito critica nuovamente le risultanze della perizia idrogeologica.
in
diritto
- A norma dell’art. 36
della Legge di applicazione della LF contro l’inquinamento delle acque (LALIA)
contro le decisioni del Consiglio di Stato che approvano i piani delle zone di
protezione delle acque sotterranee é dato ricorso al TPT entro il termine di 15
giorni.
Legittimati a ricorrere
sono, secondo l’art. 36 cpv. 1 LALIA e 43 Lpamm, i proprietari gravati dalle
zone di protezione.
La legittimazione ricorsuale
dell'insorgente è nel presente caso senz’altro data; il ricorso, inoltrato nel
termine di legge, é quindi ricevibile in ordine.
- Le zone di
protezione delle acque sotterranee sono state delimitate dai Cantoni ai sensi dell’art.
20 della LF sulla protezione delle acque del 24.1.1991 (Lpac), corrispondente
in pratica all’art. 30 della precedente LIA. La nozione precisa delle zone di
protezione é riportata all’art. 14 lett. a) Oliq. (RS
..__________), per il quale la zona S comprende tre zone di
protezione attorno alle prese d’acqua sotterranee e sorgive, vale a dire la
zona di captazione (SI), la zona di protezione adiacente (SII) e la zona di
protezione distante (SIII), nonché le aree di protezione delle acque
sotterranee.
Dal profilo pratico, la
delimitazione viene fatta secondo le “Direttive per la determinazione dei
settori di protezione delle acque, delle zone ed aree di protezione delle acque
sotterranee” emanate dall’Ufficio federale protezione dell’ambiente nel 1977, e
parzialmente rivedute nel 1982.
L’allestimento di queste
direttive é espressamente previsto agli art. 19 cpv. 1 Lpac e 5 della relativa
ordinanza (RS .).
Scopo delle direttive é
quello di descrivere in dettaglio per ogni singola zona le disposizioni d’uso
ammissibile del terreno, in modo tale da ridurre al minimo i pericoli di
inquinamento delle acque sotterranee e delle sorgenti. Per sommi capi, le
disposizioni principali possono così essere riassunte (cfr. Perizia
idrogeologica, p. 38):
Zona
S I raggio 10-20 metri : Divieto di accesso con recinto,
salvo casi particolari
Zona
S II raggio minimo 100 m : Divieto di costruzione
Zona
S III raggio minimo 200 m : Divieto di scavo per coltivazioni
di cave in prossimità
della falda, di pozzi
perdenti e di indu- strie inquinanti. Permesso
di costruire abitazioni.
Commentando queste disposizioni
il perito osserva che “questi valori rappresentano i valori minimi, ossia si
applicano quando la situazione idrogeologica é particolarmente favorevole,
normalmente (le zone di protezione N.d.R.) presentano quindi dimensioni
maggiori. In generale, ma specialmente per le sorgenti, conoscere con
precisione il cammino sotterraneo delle acque, il potere depurante del terreno,
le diverse situazioni a dipendenza delle variazioni climatiche é spesso
difficile. E’ quindi sempre necessario tenere sotto controllo le captazioni ed
eseguire analisi chimico-batteriologiche periodiche, in modo da poter prendere
nuovi provvedimenti in caso di necessità”
- La sorgente dei
Mulini di , che qui ci interessa, é situata sul fianco ovest della
collina che da __________ scende verso la __________ del , nel
territorio di questo comune. La zona di protezione S I, situata all’interno di
un’area recintata di proprietà comunale () é, per ammissione del
perito, piuttosto ridotta, ed andrebbe ampliata verso monte. La zona di
protezione S II si estende invece per ca. 250 metri verso monte, mentre la zona
di protezione S III per ca. 400-500 metri nella medesima direzione, sino ad
includere alcune abitazioni di __________ (nelle località di “ ” e
“__________ ”), nonché parte del fondo dell’insorgente.
Come detto, é soprattutto
la delimitazione di quest’ultima zona che viene criticata dall’insorgente; ella
osserva infatti che la zona di protezione SIII, già notevolmente estesa, in
corrispondenza della zona detta “__________ ” si spinge addirittura ad est
dello spartiacque tra la __________ del __________ e il bacino di __________
(__________), sino ad includere alcuni fondi (tra i quali il suo) che non
avrebbero alcuna relazione fisica, topografica e idrologica con il bacino di
alimentazione della sorgente dei Mulini di __________.
3.1. Le critiche ricorsuali,
benché in parte comprensibili, non possono tuttavia trovare accoglimento in
questa sede.
Va innanzitutto premesso
che le zone di protezione delle sorgenti devono essere delimitate con cura,
tenendo conto di tutte le possibili implicazioni d’ordine geologico,
morfologico ed idrologico della zona. Nessuno, nemmeno l’insorgente, pone in
dubbio il preminente interesse pubblico che soggiace alla protezione delle
falde di alimentazione delle sorgenti, fonte di acqua potabile per gran parte
della popolazione ticinese. Non ci si può invero permettere che sussista un sia
pure lontano pericolo di inquinamento di queste falde.
A questo si aggiunge la
difficoltà, sottolineata dal perito anche in sede di sopralluogo, di procedere
a delle delimitazioni esatte dei bacini di alimentazione sotterranei delle
sorgenti. I mezzi a disposizione non sono illimitati; il numero di campionature
e rilevamenti sul posto deve forzatamente essere contenuto. In altre parole non
é possibile procedere a rilevamenti per ogni singola particella compresa nella
zone di protezione; sarebbe un lavoro enorme, al di fuori della portata tecnica
e finanziaria di ogni Comune e forse dello stesso Cantone.
Nel caso di specie, é
vero, la delimitazione della zona S III, che si estende per ca. 400 metri a
monte del punto di captazione (sorgente) sin oltre la sommità della collina,
eccede largamente i parametri minimi previsti dalle direttive dell’UFAFP (200
metri). Come rilevato più sopra, queste direttive fissano comunque unicamente i
valori minimi, ma non impediscono di certo delle delimitazioni più ampie
qualora la situazione lo richieda. Quanto al fatto che la zona di protezione
III comprenda anche alcuni fondi situati oltre lo spartiacque, sul lato opposto
della collina del __________, va detto che sovente confine orografico-topografico
e confine idrogeologico non corrispondono esattamente : lo scorrimento delle
acque sotterranee può, in altre parole, avere una diversa direzione di quello
delle acque superficiali, a dipendenza della struttura geologica dell’area
considerata (rocce permeabili in superficie). Secondo le valutazioni del
perito, é proprio questa una delle aree in cui il fenomeno si verifica. Le
censure ricorsuali su questo punto non poggiano invero sul elementi scientifici
in grado di confutare le tesi del perito, e vanno pertanto respinte.
Del tutto inconferenti
risultano poi le allegazioni in merito ad una presunta disparità di trattamento
rispetto ad altri fondi della zona; il fatto che questi siano già stati
edificati non li esime certo dal rispetto delle norme di protezione previste
dalla legge, riunite nel “Regolamento della zona di protezione delle captazioni
d’acqua potabile” in atti.
3.2. Risulta chiaramente
dalle pregresse considerazioni che la delimitazione delle zone di protezione
delle sorgenti in oggetto è conforme al diritto e risponde ad un interesse
pubblico preponderante.
Il provvedimento rispetta
inoltre il principio della proporzionalità e infatti non è fuori misura per
rapporto allo scopo perseguito, è adeguato a conseguirlo e non potrebbe essere
sostituito con successo da altro meno incisivo (DTF 117 Ia 318, 115 Ia 376). A
questo proposito va rilevato che le limitazioni d’uso derivante dall’inclusione
di un fondo nella zona di protezione distante S III sono tutto sommato modeste.
Come già riferito, l’edificabilità del fondo n. __________a fini residenziali
non é minimamente compromessa.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
La ricorrente é condannata
al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.--
(quattrocento).
-
Intimazione: -
Avv. __________, __________, per la ricorrente
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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