AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1997.131
Data decisione, Autorità:
12.03.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00131
Lugano
12 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 1 ottobre 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 9 settembre 1997 del Consiglio di
Stato che approva una variante del PR di __________ (posteggio pubblico sul mapp.
n. __________)
visto la
risposta del 23 ottobre 1997 del Consiglio di Stato e 22 dicembre 1997
del Municipio di __________,
letti ed
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
a. Il PR di __________,
approvato dal Consiglio di Stato il 7 agosto 1990, prevedeva la creazione di un
parcheggio sul mapp. __________. Il relativo vincolo AP fu avversato dal
proprietario presso il Consiglio di Stato e quindi dinanzi al TPT. Nel frattempo
il Municipio aveva intrapreso lo studio di una variante che trasferiva il
posteggio sul mapp. __________di proprietà di __________ __________.
Tale variante é stata adottata dall’Assemblea comunale il 27 luglio 1995 e
approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 6 agosto 1996.
b. IL 25 ottobre 1996 il
qui ricorrente ha introdotto un istanza di restituzione dei termini di ricorso
per il fatto che l’adozione della contestata variante non gli sarebbe stata
comunicata a titolo personale. La vertenza é stata definitivamente decisa dal
TPT con sentenza del 28 aprile 1997, che ha annullato la decisione 18 dicembre
1996 e ritornato gli atti al Consiglio di Stato affinché decida nuovamente
sull’approvazione della variante in contestazione.
c. Con risoluzione 9
settembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato l’approvazione della
variante di PR che istituisce un vincolo di posteggio pubblico sulla part. n.
__________. L’autorità governativa ritiene che dal profilo dell’adeguatezza e
della fattibilità tecnico-finanziaria l’ubicazione prescelta sia di gran lunga
più favorevole di quella precedentemente proposta (sul vicino f.n. __________)
o di altre ipotesi prese in considerazione nella fase di studio (ad. esempio
sui fondi n. __________,__________o __________, posti più a monte).
d. Dissentendo da tale
decisione __________ __________ é insorto dinanzi al TPT, chiedendone
l’annullamento.
A sostegno delle sue
argomentazioni invoca l’assenza di un qualsiasi interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera sul suo fondo rispetto alla precedente proposta che lo
prevedeva sul f.n. __________. Egli fa inoltre notare che, a differenza di
quest’ultimo, sul f.n. __________sorge la sua casa di abitazione, che verrebbe
gravemente deturpata dall’opera, con conseguente notevole deprezzamento di
tutta la proprietà.
e. Nelle rispettive
osservazioni Municipio di __________ e Consiglio di Stato chiedono la reiezione
del ricorso richiamandosi alle considerazioni già esposte in prima istanza.
f. In data 12 febbraio
1998 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c).
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- L’oggetto del
contendere é costituito dall’annosa vicenda del posteggio pubblico P2,
destinato a servire la parte del nucleo di __________ detta “__________
__________ __________ ”. Questi era originariamente (PR 1990) previsto sul
mappale n. __________, situato immediatamente a valle di quello
dell’insorgente. Nel corso dell’esame di un ricorso, si era poi deciso di
abbandonare il vincolo apposto su questo fondo per motivi tecnici e finanziari
(la conformità del terreno avrebbe richiesto delle opere di ripiena) e di
proporre una variante di PR per lo spostamento del posteggio sul f.n.
__________.
Il proprietario di
quest’ultimo sedime contesta tuttavia l’opportunità di una simile variante; a
suo dire, il vincolo non soddisfa il requisito di pubblico interesse, non
essendo sufficientemente dimostrata la necessità di disporre di parcheggi in
quella zona; egli sostiene inoltre che la realizzazione degli otto posteggi
comporterebbe un danno sproporzionato alla sua proprietà, alla quale verrebbe
sottratta un’area pregiata.
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in
contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- Da quanto riportato
nel Rapporto di pianificazione del Piano regolatore 1990 (pagg. 18-19) si
evince che il Comune di __________ non dispone di un numero sufficiente di
posteggi pubblici; il grado di motorizzazione del comune é infatti molto
elevato, superando sia la media del distretto di __________ sia quella
Cantonale. Già nel 1980 (cfr. tabella a pag. 19) si contavano 2,07 abitanti per
autoveicolo, vale a dire un veicolo per circa due persone; negli ultimi 15 anni
vi é motivo di credere che questo rapporto sia ulteriormente aumentato.
Tenuto conto della
relativa frammentazione dell’abitato e della presenza di più nuclei, il PR ha
previsto una razionale distribuzione di posteggi su tutto il territorio
comunale. Invece di concentrare tutte le disponibilità in un unico grande
parcheggio, si é intelligentemente optato per una serie (9 per l’esattezza) di
piccole strutture, più vicine ai nuclei abitati (e quindi potenzialmente più
utili), e meno problematiche dal profilo dell’inserimento nel paesaggio.
Alla luce di queste
considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta
risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
- Resta da esaminare
la questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità
e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Il ricorrente nega
l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa
censura non può però essere seguita.
L’area scelta per
l’infrastruttura, a ridosso del già citato nucleo di “__________ __________ __________ “, si presta in modo particolare
alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti e i visitatori di questa
zona; questa ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente accessibile e
vicina alle abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta
non sarebbe utilizzata dai potenziali fruitori). La morfologia pianeggiante del
terreno dell’insorgente, separato dalla strada solamente da un basso muretto e
situato alla stesso livello del campo stradale, nonché la disposizione stessa
degli otto posteggi (obliqui) permette di limitare al massimo lo spreco di
terreno e il dispendio di finanze pubbliche. La precedente proposta pianificatoria,
che prevedeva il posteggio sul vicino fondo n. __________, non era invece
altrettanto felice; questo terreno, occupato ora da un vigneto, risulta infatti
infossato di qualche metro rispetto al campo stradale. La realizzazione dei
posteggi risultava pertanto notevolmente più cara, vista la necessità di
costruire dei muri di sostegno e la relativa ripiena; la presenza di questi
muri sarebbe risultata dubbia anche dal profilo estetico e urbanistico.
Né può essere negata la
proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto
ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che
ne deriva al privato.
Si osserva infatti che
l’area gravata dal vincolo é tutto sommato modesta (ca. 125 mq) rispetto
all’estensione del fondo, sorge nella zona più discosta dall’abitazione del
ricorrente e non incide in modo decisivo sulle capacità edificatorie del fondo.
Come spesso accade in casi analoghi, il Comune potrebbe inoltre concedere al
proprietario, a determinate condizioni, la facoltà di computare negli indici
edificatori anche la superficie sottratta per la realizzazione del vincolo AP.
Il pur comprensibile
sacrificio che ne deriva al proprietario deve, nella presente fattispecie,
cedere il passo al preminente interesse pubblico volto alla realizzazione del
posteggio pubblico su parte del suo fondo.
Per i predetti motivi si
può senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame rispetta il
principio della proporzionalità; la soluzione consacrata dal PR, pur non
essendo l’unica possibile (il ricorrente propone infatti altre ubicazioni per
il posteggio), appare senz’altro logica e sostenibile, e merita conferma anche
in questa sede.
- Stando
così le cose, il ricorso deve essere respinto.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________. __________, __________, per il ricorrente;
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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