AIUTO
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Numero d'incarto:
90.1997.61
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00061
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 5 giugno 1997 di
__________ __________,
__________,
Arch. __________
__________ __________,
__________ __________,
__________,
rappr. da: __________
__________, __________ __________,
tutti rappr. dall'avv. __________.
__________, __________ __________,
contro
la decisione 30 aprile 1997 del Consiglio di Stato
che approva il Piano regolatore cantonale di protezione (PRPC) della
__________ di __________ __________ nel Comune di __________
vista la risposta 7 agosto
1997 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________
sono comproprietari, in ragione di 1/4 cadauno, della part. n. __________RFD di
__________, situata nel perimetro della zona di protezione della __________ di
__________ __________ decretata dal PRCP.
La proprietà é costituita
da un vasto appezzamento di forma rettangolare, in parte prato, in parte boscato.
Lungo il suo lato occidentale scorre il piccolo riale che alimenta la
__________.
b. Il PR di __________ é
stato approvato dal CdS nel dicembre del 1989; secondo questo piano, la
particella dei ricorrenti era divisa tra una zona di protezione natura (la
fascia prossima al riale) e una zona residenziale estensiva RU2.
c. Per poter procedere
alla definizione di misure pianificatorie atte alla protezione della __________
di __________ __________, il Municipio ha provveduto ad istituire una zona di
pianificazione entrata in vigore il 9 settembre 1991 per la durata di due anni
e la cui validità é stata prorogata dal Consiglio di Stato sino al 9 settembre
1995. Il ricorso interposto dai proprietari contro questa proroga é stato
respinto dal TPT con sentenza 8 novembre 1994.
d. Nel frattempo il
Municipio di __________ ha proceduto all’elaborazione di un Piano
particolareggiato della __________ di __________. __________, presentato al
Dipartimento del territorio per esame preliminare in data 1 giugno 1995.
Nella sua seduta del 28
agosto 1995 il legislativo di __________ ha però risolto di rinviare il
progetto di PP al Municipio, demandando al Cantone il compito di provvedere
all’adozione delle misure di protezione della __________. Quest’ultimo ha
quindi deciso di presentare un piano regolatore cantonale di protezione (PRCP)
fondato sulle disposizione del DLBN del 16 gennaio 1940 e del relativo
Regolamento di applicazione (R appl. DLBN del 22.1.1974).
Il piano regolatore
cantonale, che riprende in sostanza i contenuti del PP elaborato dal Municipio
di __________, é stato adottato con risoluzione governativa del 30 aprile 1997.
Esso prevede, in particolare, l’attribuzione integrale della particella n.
__________ alle zone di protezione della natura ZPN1 e ZPN2, e di conseguenza
la sua esclusione dalla zona edificabile.
e. Dissentendo da tale
decisione i proprietari del f.n. __________ sono insorti dinanzi al TPT,
chiedendo l’annullamento del PRCP e il ripristino delle previgenti disposizioni
del PR di __________.
A sostegno della loro
impugnativa osservano infatti che non esiste alcun motivo di interesse pubblico
per decretare l’inedificabilità completa del fondo n. __________, bastando a
scopo di tutela della __________ di
__________ __________ la definizione di una zona protetta lungo il riale. Essi
evidenziano inoltre come in data 29 aprile 1993 il Dipartimento del territorio
aveva preavvisato favorevolmente l’istanza per costruire sul fondo in oggetto.
f. Nelle sue
osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ha ricordato che il piano
regolatore cantonale di protezione ricalca in pratica le proposte del Piano
particolareggiato elaborato dal Municipio di __________ nel 1995. Si tratta
inoltre di conformare la pianificazione locale alle indicazioni scaturite dalle
sentenze 20 settembre 1993 e 8 novembre 1994 del TPT, che evidenziavano la
necessità di ampliare la fascia di protezione attorno alla __________ di
__________, estendendola all’intero f.n. __________.
Postula pertanto la
reiezione del gravame.
g. In data 9 ottobre
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 8 cpv. 2 DLBN, in vigore dal 1 ottobre 1992,
in virtù del quale contro le decisioni dell’ultima istanza amministrativa in
materia di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio é dato ricorso al
TPT (cfr. sentenza TRAM 25.20.1992 in re Lepori D.). La potestà ricorsuale
degli insorgenti é invece data dall’art. 10 cpv. 1 R appl. DLBN; quali
proprietari fondiari nella zona toccata dal PRCP dispongono senz’altro di un
interesse legittimo.
Presentato nei termini
statuiti dall’art. 38 cpv. 1 LALPT, il gravame é pertanto ricevibile in
ordine.
- protezione della natura
2.1 La protezione della
natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 24 sexies Cost
che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di
rispettare nell'esecuzione dei suoi compiti le caratteristiche del paesaggio,
l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i
monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un
interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla
Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della
flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono unicamente, a seguito
dell'iniziativa di __________, le paludi e le zone palustri di particolare
bellezza e di importanza nazionale (protezione sancita anche dalla modifica
24.3.1995 degli art. 23 e 24 LPN, in vigore dal 1.1.1997).
La protezione della natura
e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio del 1.7.1966, fondata sul citato art.
24sexies Cost.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LPN "l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere
prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e
altri provvedimenti adeguati. Secondo il cpv. 1bis (introdotto dall'art. 66 no.
1 della L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1.1.1985)
devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice (=
prati umidi) e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i
boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio
naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli
alle biocenosi (risalto ns.)".
Secondo l'art. 18a cpv.
1 LPN (introdotto dal n. 1 della LF del 19 giugno 1987, in vigore dal 1.
febbraio 1988) il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi
d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi
della protezione. Il secondo capoverso fa tassativo ordine ai Cantoni di
disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza
nazionale, di prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare
alla loro esecuzione.
Quanto ai biotopi
d'importanza regionale e locale spetta ai cantoni, a norma dell'art. 18b
cpv. 1 LPN (pure introdotto dalla LF del 19 giugno 1987) provvedere alla
loro protezione e manutenzione. Si tratta secondo la giurisprudenza di un
mandato imperativo (DTF 118 Ib 488, 117 Ib 243 ss, 116 Ib 203 ss; 114 Ib 268 ss).
I biotopi non sono
direttamente designati dall'art. 18 LPN; la loro protezione non deriva
direttamente dal diritto federale (DTF 116 Ib 209 ss, consid. 5).
La Confederazione - e,
trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni - devono
anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da proteggere. Ciò presuppone
la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco.
2.2 La natura e il
paesaggio sono parimenti protetti dalla legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT), fondata sull'art. 22quater Cost.
L'art. 3 cpv. 2 LPT
proclama che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. d)
occorre conservare i siti naturali. Nell’ambito dei PR comunali l'art. 17 LPT
prevede infatti l'istituzione di zone protette comprendenti tra l'altro “i
biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione” (cpv. 1 lett. d). Al
posto delle zone protette il diritto cantonale può prevedere altre misure
adatte (art. 17 cpv. 2 LPT). Anche l’art. 28 LALPT cpv. 2 dispone alla lett. f
che le rappresentazioni grafiche dei PR abbiano in particolare a fissare “le
zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali”
e, alla lett. h, “i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di
taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del
paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio
storico-culturale o della vista panoramica”.
E’ pero’ possibile (ed in
taluni casi auspicabile) affidare la protezione della natura ad altri strumenti
pianificatori : nella scelta delle misure i cantoni godono in effetti di
un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle procedure di cui già
dispongono (DTF 116 Ib 215).
Occorre a questo punto
ricordare che nel Canton Ticino sono tuttora in vigore il Decreto
legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN)
del lontano 16 gennaio 1940 e il relativo regolamento di applicazione del 22
gennaio 1974. Le relative normative conferiscono al Consiglio di Stato la
competenza di assicurare la tutela dei rispettivi beni.
Ciò può avvenire direttamente
con gli strumenti del PR comunale, oppure per iniziativa del Consiglio di Stato
(art. 5 R APPL. DLBN), tramite l’adozione di piani regolatori cantonali di
protezione ai sensi degli art. 9-12 R appl. DLBN.
Ed é precisamente su
questa base che il Cantone ha deciso l’adozione del Piano regolatore cantonale
di protezione della __________ di __________. __________, istituendo le due
zone di protezione della natura ZPN1 e ZPN2 e le relative norme di attuazione.
2.3. La __________ di
__________ __________ di __________, oltre ad essere inserita nell’inventario
dei siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale, é stata iscritta
quale oggetto n. 2512 nell’Inventario federale delle paludi di importanza
nazionale e soggiace pertanto alle disposizioni dell’Ordinanza sulle
paludi (OPN), entrata in vigore il 1 ottobre 1994. Gli oggetti di cui
all’inventario citato (art. 1 OPN) soddisfano le esigenze di particolare
bellezza menzionate nell’art. 24sexies cpv. 5 Cost. fed.. La delimitazione di
tali oggetti é stabilita dai Cantoni che prevedono fra l’altro zone
cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico (art. 3 OPN), adottano
adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione (art. 5 cpv. 1 OPN) e
vigilano in particolare a che i piani e le prescrizioni che regolano la
modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di
pianificazione del territorio, siano conformi all’Ordinanza stessa (art. 5 cpv.
2 lett. a OPN).
Come detto l’adempimento
dei compiti assegnati dai citati disposti federali al Cantone é, nel caso
concreto, stato attuato per il tramite di un piano regolatore cantonale di
protezione ai sensi del R appl. DLBN. E non poteva essere altrimenti; si
ricorda infatti che il Consiglio comunale di __________, con decisione 28
agosto 1995, ha deciso di rinviare al mittente il progetto di Piano
particolareggiato della __________ elaborato dal Municipio, chiedendo al
Cantone di provvedere lui stesso a stabilire i limiti e le prescrizioni delle
misure volte alla protezione della __________. Va rilevato al proposito che lo
strumento del PRCP é già stato utilizzato con successo in diverse circostanze
(si cita in particolare la protezione dei laghetti di __________ e __________),
e permette all’autorità cantonale di intervenire direttamente e celermente
nell’adozione di misure di protezione a livello pianificatorio.
Le critiche espresse dai
ricorrenti in merito all’adozione dello strumento del PRCP nel caso specifico
sono quindi prive di fondamento, e vanno senz’altro respinte.
- Interesse pubblico -
proporzionalità
Nel merito gli insorgenti
contestano l’estensione della zona di protezione della natura ZPN2 all’intera
superficie del fondo n. __________, ritenendo che lo scopo di tutela della
__________ può essere benissimo assicurato con la sola definizione di una zona
di protezione lungo il corso del ruscello (corrispondente in pratica al
perimetro della zona di protezione assoluta ZPN1).
Simili affermazioni si
scontrano tuttavia con le risultanze dei numerosi studi effettuati sul biotopo,
già citati nella precedenti sentenze del TPT 20 settembre 1993 (re Giani A.) e
8 novembre 1994 (re __________ e __________). In particolare lo studio
effettuato dallo Studio consulenze ambientali __________ e __________ negli anni 1993-94 (che é servito da base per
l’elaborazione del PRCP e per l’iscrizione della __________ nell’Inventario
federale delle paludi) ha evidenziato l’importanza della salvaguardia delle
zone “cuscinetto” a contorno della zona umida vera e propria, zone nelle quali
va evitato il sorgere di nuove infrastrutture per il traffico e di nuove
edificazioni, allo scopo di non compromettere il delicato equilibrio idrologico
della zona e di evitare la distruzione della vegetazione ripuale come pure
l’aumento di immissioni di origine antropica di ogni genere.
Non fa dubbio, alla luce
di queste circostanze (che, per quanto possibile, sono state verificate in sede
di sopralluogo), che l’estensione della zona di protezione della natura ZPN2 a
tutto il f.n. __________ (e a numerosi altri nella zona) sia pienamente
giustificata.
L’interesse pubblico a
proteggere la __________ e i suoi dintorni prevale senz’altro su quello privato
dei proprietari a poter liberamente disporre del loro fondo e merita tutela in
questa sede. Né vi sono peraltro motivi per porne in dubbio la proporzionalità
: il provvedimento è idoneo a conseguire lo scopo, non si vede quale altra
misura meno incisiva potrebbe raggiungere lo stesso risultato e infine tra
scopo e mezzo per conseguirlo corre un rapporto ragionevole (zumutbar).
- Gli insorgenti
pretendono un diritto all’edificazione sulla part. n. __________in ragione di
una licenza edilizia rilasciata loro dal Dipartimento del territorio in data 29
aprile 1993.
Ora, a questo Tribunale
risulta in effetti che una licenza di costruzione sul fondo é stata
effettivamente approvata nel 1993. Tale licenza é stata tuttavia annullata e
sostituita dalla decisione 18 agosto 1994, allorquando il Dipartimento, su
istanza di riesame presentata dal Municipio di __________ e tenuto conto delle
sentenze del TPT nel frattempo emanate, ha rilevato gli aspetti di diritto
cantonale e federale che si opponevano al rilascio della licenza edilizia.
A torto i ricorrenti
pretendono quindi di disporre di un’autorizzazione a costruire ancora valida.
Anche quest’ultima censura, al pari delle precedenti, non merita accoglimento.
- Stando
così le cose, il ricorso deve essere integralmente
respinto.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 600.-- (seicento).
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________, per i ricorrenti;
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, ___________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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