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Numero d'incarto:
90.1997.86
Data decisione, Autorità:
21.05.2003, TPT
Incarto n.
90.1997.86
Lugano
26 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretaria:
Eleni Cernecca-Cassayianni,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso del 16 luglio 1997 di
Municipio di __________, __________ __________
contro
la decisione 10 giugno 1997 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli
edifici situati fuori dalle zone edificabili del comune di __________;
vista la risposta 20 novembre 1997 della divisione
della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con risoluzione 10 giugno 1997, il Consiglio di Stato ha
approvato la variante del piano regolatore del comune di __________ concernente
l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;
che in quella sede il Governo ha, tra l’altro modificato la
valutazione degli edifici n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________5,
__________, __________, __________, __________da “meritevole 1a” in “meritevole
1d” (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4, pag. 5 segg.);
che, con ricorso 16 luglio 1997, il municipio di __________ è insorto
contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo il
ripristino della classificazione degli edifici sopracitati nella categoria
“meritevole 1a”, adducendo motivi che non occorre riassumere;
che la divisione della pianificazione territoriale ha postulato la
reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che
la competenza del Tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT);
che
al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a
ricorrere;
che
in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv.
3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la
capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al
comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;
che
il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5
marzo 1999 in re municipio di Iragna pubbl. in RDAT II-1999 n. __________, con
rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;
che,
peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani regolatori, l'art.
38 cpv. 4 lett. a LALPT ribadisce a chiare lettere il principio suddetto,
stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune;
che
il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del
comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli
spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del
consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l
LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);
che
non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome
proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune:
recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale
amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico
ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel
Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di __________ -_________,
pubbl. in RDAT I-2002 n.; inoltre la circolare, datata aprile 2002, attraverso
cui la sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato
cambiamento di prassi);
che
i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo
preciso; né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che,
sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome
del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva
dell'insorgente;
che,
dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28
PAmm);
visti gli art. 17 cpv. 3 Cost. /TI; 38 LALPT; 9, 13,
80, 106, 110 LOC; 3, 18, 28 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Municipio di
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, __________ __________
Consiglio di Stato, Residenza governativa, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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