AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.10
Data decisione, Autorità:
12.08.1999, TPT
Incarto n.
90.98.00010
Lugano
12 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo
sul ricorso del 8 gennaio 1998 di
_________ _________ _________, _________,
rappr. da: __________,
__________ & __________ __________, __________ __________ __________
__________,
contro
la
risoluzione __________ novembre 1998 del Consiglio di Stato con la quale
approva il PR di _________ (revisione
1995) e respinge i ricorsi di prima istanza
vista la risposta 24
febbraio 1998 del Municipio di __________e 16 marzo 1998 del Consiglio di
Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. ______________________________è
proprietario della part. n. _________ RFD di _________, situata nel nucleo di
_________. Sul fondo sorge una antica casa padronale circondata da un vasto
giardino e frutteto.
b. Il PR (revisione
1995) di _________ è stato adottato dal Consiglio comunale nella sua seduta del
8 maggio 1995. Secondo questo piano l’intero mappale n. _________ viene
attributo alla zona nucleo; l’area del giardino-frutteto é inoltre gravata da
un vincolo di parco, mentre le facciate della casa padronale da un vincolo di
“facciate qualificanti”.
c. Contro queste
disposizioni _________ _________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato,
censurandone il mancato interesse pubblico e la mancata proporzionalità. Chiede
in particolare di attribuire la parte non costruita del fondo alla zona
residenziale R2. Ravvisa inoltre una palese disparità di trattamento nei
confronti dei fondi vicini, non gravati né dal vincolo di parco né da quello di
conservazione delle facciate degli edifici (in particolare gli edifici sorgenti
sui f.n. __________e _________ RFD).
d. Con decisione 19
novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e approvato le normative
proposte dal PR relativamente al fondo n. _________ RFD. Per quanto attiene al
vincolo di parco, l’autorità governativa ne sottolinea la valenza a livello
urbanistico e paesaggistico, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione
delle antiche costruzioni del nucleo (e della stessa abitazione sul f.n.
_________). Il vincolo di facciate qualificanti persegue lo stesso scopo di
tutela della pregiata sostanza edilizia esistente nel piccolo nucleo di
_________, e, contrariamente all’opinione dell’insorgente, si estende anche
alle altre costruzioni del complesso.
e. Dissentendo da
questa decisione, l’insorgente ha riproposto davanti al TPT le medesime
argomentazioni e censure, chiedendo lo stralcio dei vincoli di parco e di
“facciate qualificanti” e l’attribuzione della parte non edificata del suo
fondo alla zona residenziale.
f. Consiglio di Stato
e Comune, nelle rispettive risposte, propugnano la reiezione del gravame sulla
scorta delle argomentazioni già sviluppate in prima istanza.
g. In data 24 marzo 1999
si è tenuta l’udienza in contraddittorio. All’occasione le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni, rinunciando al dibattimento finale e
alla presentazione di conclusioni.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. Le questioni espropriative esulano invece dalla presente procedura.
- Vincolo di parco in
corrispondenza del giardino-frutteto sul f.n. _________ (art. 27 NAPR)
L’insorgente ha vivamente
contestato l’introduzione di un vincolo di parco sull’area prospiciente la sua
abitazione; egli osserva infatti che la frazione inedificata del fondo n.
_________ non ha alcun legame funzionale con la zona nucleo (della quale fa
invece sicuramente parte l’edificio) bensì fa parte dell’attiguo comprensorio
costituito dai f.n. __________, __________e __________, tutti collocati in zona
residenziale R2. Il diverso trattamento rispetto ai sopracitati fondi non
avrebbe pertanto giustificazione alcuna.
Il ricorrente aggiunge
inoltre che un’eventuale edificazione in quest’area non apporterebbe
pregiudizio alcuno alla casa padronale, che rimarrebbe soggetta alle stringenti
indicazioni della zona nucleo.
5.1. Il contestato vincolo
trova sicuramente base legale nel disposto di cui all’art. 28 lett. h LALPT.
Per quanto attiene
all’interesse pubblico di un simile vincolo, lo stesso risulta evidente non
appena si consideri le particolarità dei luoghi. Il giardino antistante la casa
padronale sul f.n. _________, con le sue piante di alto fusto, gli alberi da
frutta, gli arbusti e i fiori, è di indiscutibile pregio e contribuisce a
valorizzare e caratterizzare non solo l’edificio principale, ma tutto il
retrostante piccolo (ma ben conservato) nucleo di _________. Dal profilo
paesaggistico, ma anche da quello puramente architettonico, di arredo “urbano”,
il parco privato forma un tutt’uno con le antiche case del nucleo e non può,
come vanamente sostiene l’insorgente, essere considerato un elemento a sé
stante. La sua evidente funzione è quella di dare respiro e decoro alle
costruzioni del nucleo, ed evitare che un’edificazione di stampo moderno vada a
soffocare questa preziosa testimonianza dei tempi passati. Dalla planimetria in
atti si evince d’altronde che vincoli simili gravano anche altre proprietà
attorno al nucleo di _________ (tutte le aree colorate in grigio definite quali
“spazi liberi privati”).
La misura pianificatoria
rispetta anche il principio della proporzionalità.
Nella situazione
“spaziale” sopra descritta, la soluzione consacrata dal PR appare senz’altro
logica e sostenibile, e merita conferma anche in questa sede. Diminuire
l’efficacia del vincolo concedendo ad esempio la possibilità di edificare
all’interno del perimetro del parco, significherebbe rovinare irrimediabilmente
uno degli scorci più pregevoli di tutto il Comune di _________. Va pure
smentita, a questo proposito, l’asserita affinità tra il giardino del fondo n.
_________ e i fondi delle vicinanze situati in zona residenziale. Il
sopralluogo ha permesso al contrario di constatare che il parco della villa,
circondato da un muro e chiuso da cancellate, si stacca nettamente dal
comprensorio residenziale situato più a sud, e non può in nessun modo esservi
assimilato.
In definitiva, si può
senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame risponde ad un
giustificato interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità.
Il pur comprensibile sacrificio che ne deriva al proprietario deve, nella
presente fattispecie, cedere il passo al preminente interesse pubblico volto
alla preservazione di sufficienti aree libere da costruzioni attorno al nucleo
di _________.
- Vincolo di “facciate
qualificanti” (art. 29 NAPR)
Le finalità perseguite
dalla contestata norma ricalcano in pratica quelle del vincolo precedente, vale
a dire la salvaguardia del nucleo di _________ nelle sue caratteristiche
spaziali e architettoniche attuali. Va da sé che la tutela delle volumetrie e
delle facciate degli edifici rappresenta un tassello indispensabile di questa
scelta pianificatoria : l’identità stessa delle costruzioni potrebbe infatti
essere irrimediabilmente compromessa nel caso di interventi edilizi inappropriati
o deturpanti.
Ora, la qualità
architettonica delle facciate della casa padronale sul f.n. _________
giustifica senz’altro la loro tutela per mezzo di questo vincolo, tutela che si
estende comunque a tutto il fronte sud del complesso di edifici di cui fa
parte, nonché all’interno della corte (cfr. planimetria in atti, linee
tratteggiate in neretto).
La norma non risulta
inoltre eccessivamente penalizzante per il proprietario; certo, in caso di
ristrutturazioni lo obbliga a rispettare le forme architettoniche e gli
elementi decorativi tradizionali, è tuttavia concessa al Municipio la facoltà
di concedere deroghe per piccole sopraelevazioni e modifiche alle facciate (art.
29 cpv. 3).
Quanto all’invocata
disparità di trattamento, va preliminarmente ricordato che in ambito pianificatorio
il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato
con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in
posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e
facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria
è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile
contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità
obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF
111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si
verificano però nel caso all'esame; come detto gran parte delle costruzioni del
nucleo di _________ sono interessate da questo vincolo. La sua imposizione
sulle facciate dell’edificio dell’insorgente non risulta né discriminatoria, né
manifestamente insostenibile o, peggio ancora, arbitraria. Al contrario, le
motivazioni addotte a suffragio di questa scelta, inerenti soprattutto alla
conservazione della qualità architettonica del nucleo, sono più che valide e
convincenti, e meritano quindi piena riconferma in questa sede.
- Stando così le cose,
il ricorso deve essere respinto.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________ -__________, __________, per l’insorgente;
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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