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Numero d'incarto:
90.1998.26
Data decisione, Autorità:
01.04.1999, TPT
Incarto n.
90.98.00026
Lugano
1 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo
sul ricorso del 21 gennaio 1998 di
__________ __________,
__________ __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________
dicembre 1997 (n° ) del Consiglio di Stato, che approva la
revisione 1995 del PR di __________ e il PP del nucleo tradizionale di
__________ (PP-)
viste le osservazioni 1°
aprile 1998 del Consiglio di Stato e 29 aprile 1998 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli
atti;
r i t e n u t o
in fatto e in diritto
-
che il Consiglio comunale
di __________ ha deciso nelle sedute del 1° e 2 aprile e del 25 luglio 1996 la
revisione del PR e l'adozione del PP-__________. La pubblicazione è avvenuta
dal 16 settembre al 15 ottobre 1996;
-
che con ris. gov.
__________ dicembre 1997, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato
entrambi gli atti pianificatori e deciso i ricorsi;
-
che il PP-__________
prevede la creazione di un giardino attorno all'oratorio di __________.
__________ e destina a questo scopo parte del mapp. n° __________RFD;
-
che nel periodo di
pubblicazione e fino al __________marzo 1997, data della sua morte, il fondo
apparteneva alla signora __________ __________, che ha lasciato quale unico
erede testamentario il fratello, qui ricorrente;
-
che il signor __________,
entrato in possesso dell'eredità, conosciuta la risoluzione di approvazione del
PR e appresa l'esistenza del vincolo a carico del fondo ormai di sua proprietà,
ha presentato il 31 dicembre 1997 al Consiglio di Stato un'istanza di
restituzione del termine di ricorso contro il piano, istanza respinta il 1°
aprile 1998 dal Consiglio di Stato, l'11 maggio 1998 dallo statuente Tribunale
e il 18 febbraio 1999 dall'alta Corte federale;
-
che, senza attendere
l'evasione della predetta istanza, il signor __________ ha presentato il 31
dicembre 1997 un ricorso al Consiglio di Stato contro la pubblicazione del
nuovo PR e il 21 gennaio 1998 un ricorso al TPT, con cui chiede in via
principale l'accoglimento del ricorso contro la pronuncianda decisione del
Consiglio di Stato e in via subordinata l'accoglimento del ricorso contro la
ris. gov. __________dicembre 1997;
-
che il sistema di
protezione giuridica previsto dalla LALPT prevede due gradi di controllo:
secondo l'art. 35 cpv. 1 LALPT contro il contenuto del piano è dato ricorso al
Consiglio di Stato e contro le decisioni di quest'ultimo è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);
-
che il presente ricorso,
presentato prima dell'evasione definitiva dell'istanza di restituzione dei
termini di ricorso e prima dell'eventuale emanazione della decisione di merito
da parte del Consiglio di Stato, e quindi senza conoscerne né le motivazioni né
le conclusioni, risulta improponibile in quanto prematuro;
-
che viste le richieste
contenute nel gravame nemmeno si può ipotizzare che l'atto sia stato inviato
per errore all'istanza sbagliata (cfr. art. 4 LPAmm);
-
che infine e a maggior
ragione, visto l'esito negativo dell'istanza di restituzione dei termini, il
ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;
-
che le spese, la tassa di
giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabile alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Il ricorrente è condannato
al pagamento delle spese e delle tasse di giudizio per complessivi fr. 300.--
(trecento).
-
Intimazione: - avv.
__________ __________,
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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