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Numero d'incarto:
90.1998.46
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, TPT
Incarto n.
90.1998.00046
90.1997.00161
Lugano
20 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
visto l'istanza di revisione 12 ottobre 2001
presentata da
__________, __________,
concernente
la sentenza __________ marzo 1999 emanata da questo
Tribunale sui ricorsi inc. ..__________ e
..__________ contro la risoluzione __________ ottobre
1997 del Consiglio di Stato di approvazione della revisione del PR di
__________,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Con
risoluzione __________ottobre 1997 (n. __________) il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione generale del PR del Comune di . Ha negato
tuttavia l'approvazione di un piccolo comparto edificabile di tipo estensivo
istituito in località " __________ ", rinviando di
conseguenza gli atti al comune affinché questi elaborasse una variante che
attribuisse la pozione non boschiva di detto comparto alla zona agricola.
b. Contro
tale decisione __________ __________, proprietario delle part. n. __________e
RFD in località " __________ ", è insorto al TPT
chiedendo la loro attribuzione alla zona edificabile.
c. Con
sentenza 15 marzo 1999 questo Tribunale ha respinto il gravame e confermato la
decisione governativa, in quanto i terreni in oggetto, oltre ad essere inidonei
per motivi d'inquinamento fonico, avrebbero costituito una piccola zona
edificabile residenziale lontana dall'abitato contraria alla LPT, nonché
ingiustificata dal profilo della contenibilità delle zone edificabili,
sovradimensionate nel caso del comune di __________.
d. Cresciuta
in giudicato la sentenza del TPT, nella seduta del 29 settembre 1999 il
Consiglio comunale di Grancia ha adottato alcune varianti di PR, fra le quali
quella che assegna i terreni del comparto "__________ __________ "
alla zona agricola. Pubblicata presso la cancelleria comunale dal 15 novembre
al 14 dicembre 1999 senza suscitare impugnativa alcuna, è stata approvata dall'Esecutivo
cantonale il __________ novembre 2000 con risoluzione n. __________.
e. Con
istanza di revisione 12 ottobre 2001 menzionata in epigrafe, integrata con
alcuni complementi del 22 ottobre, 30 ottobre, 13 novembre, 5 dicembre e 10
dicembre 2001, __________ __________ chiede ora la revisione del pronunciato di
questo Tribunale sulla base di fatti nuovi che, a suo dire, sarebbero rilevanti
e sarebbero emersi dopo la notifica della sentenza. Egli conclude con la
richiesta d'inclusione dei suoi terreni nella zona edificabile, come d'altronde
starebbe per avvenire relativamente al limitrofo comparto agricolo nell'ambito
della revisione del PR del comune di __________.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- Ricevibilità
Le
vertenze presso il TPT sono rette dalla Lpamm, applicabile in forza del rimando
dell'art. 38 cpv. 6 LALPT. Giusta l'art. 35 Lpamm, contro le sentenze del TPT è
dato il rimedio della revisione: la legittimazione attiva dell'istante,
portatore di un indiscutibile interesse legittimo ai sensi dell'art. 43 Lpamm,
e la competenza di questo Tribunale sono senz'altro date.
L'istanza
di revisione inoltrata il 12 ottobre 2001 è tempestiva, essendo intervenuta nel
termine di 15 giorni dalla scoperta dei fatti nuovi addotti dall'istante, che
dagli atti risultano essergli venuti a conoscenza il 9 ottobre 2001 (art. 36
Lpamm). Stando così le cose, il rimedio è ricevibile in ordine.
- Nel
merito
Giusta
l'art. 35 Lpamm il rimedio della revisione è dato unicamente in virtù di ben
determinati motivi, vale a dire:
·
se l'Autorità ha aggiudicato ad una parte più di
quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o
altra cosa senza che una speciale norma lo consenta (lett. a);
·
se essa non ha apprezzato, per inavvertenza,
fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene
disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. b);
·
se da un procedimento penale risulta che un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante
(lett. c);
·
se l'istante, dopo la decisione, è venuto a
conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva
potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (lett. d);
Occorre
rilevare come i motivi contemplati dalle lettere a), b) e c) art. 35 Lpamm non
sono di gran lunga rintracciabili nella presente fattispecie alla luce della
natura del provvedimento querelato, dell'istruttoria condotta in quell'ambito,
nonché del suo esito.
Pure il
motivo di cui all'art. 35 lett. d) Lpamm non risulta minimamente adempiuto,
risultando oltretutto manifestamente improponibile. Difatti, l'istante fa
valere di essere recentemente venuto a conoscenza della nuova misurazione
planimetrica effettuata dall'Ing. __________ __________, che indica sul suo
fondo (mapp. n. _________ ) l'alveo del riale, che invece scorre sul fondo
limitrofo (mapp. n. __________).
Orbene,
per i motivi illustrati in precedenza, la decisione di escludere dalla zona
edificabile i terreni dell'istante, come pure di tutti quelli compresi nel comparto
"al Bisole", si è fondata su motivi che prescindono ed esulano
completamente dalla localizzazione del tracciato di detto riale. Di
conseguenza, il fatto addotto non è assolutamente rilevante per la fattispecie.
Inoltre,
ritenuto che all'epoca della sentenza di questo Tribunale, 15 marzo 1999, la
nuova misurazione non era ancora stata pubblicata (luglio 1999) e, come ben
documenta l'istante nel complemento del 22 ottobre 2001, la vecchia mappa
catastale rilevava fedelmente il riale sul mapp. n. 325, il fatto addotto non
può essere considerato con tutta evidenza un fatto nuovo ai sensi della lettera
d) dell'art. 35 Lpamm. Non solo, ma considerato che nel frattempo la
rilevazione planimetrica è stata corretta escludendo dal fondo n. 4 il riale in
oggetto (cfr. doc. allegato al complemento d'istanza 13 novembre 2001), la
presente istanza appare oltretutto temeraria.
Stando
così le cose, non sussistono neppure lontanamente motivi per procedere al
riesame della fattispecie (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 35 Lpamm, pag. 189) e, sia detto per
chiarezza, non se ne ravviserebbero nemmeno nell'ipotesi ventilata dall'istante
di un'attribuzione alla zona edificabile del comparto, prospiciente al suo
terreno, ubicato nel territorio del comune di , quest'ultimo
risultando dal profilo pianificatorio nettamente separato dal comprensorio
" __________ " per mezzo dell'asse stradale cantonale che
conduce in direzione di __________.
- Visto
quanto precede, l'istanza, manifestamente infondata, non può che essere
respinta. Spese e tasse di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
-
L'istanza
è respinta.
-
L'istante
è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento).
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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