AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.92
Data decisione, Autorità:
23.12.1998, TPT
Incarto n.
90.98.00092
Lugano
23 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
visto
il ricorso del 23 aprile 1998 di
__________ e __________
__________, __________,
rappr. da: St.leg.
__________, __________, __________ & __________, __________ __________,
Contro
la risoluzione 4 marzo 1998 (n° __________) del
Consiglio di Stato, che approva il Piano particolareggiato (PRP) del nucleo
__________;
viste le osservazioni 24
giugno 1998 del Municipio di __________ (rappr. da: avv. _________ ___________
__________) e 1° luglio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli
atti;
esperiti i necessari
accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. I signori __________
e __________ __________ sono proprietari a __________ del mapp. n° __________
RFP, situato nel nucleo del paese, su cui sorge la loro casa d'abitazione e del
fondo contiguo al mapp. n° __________RFP, situato in zona R3. Sul lato
nord/ovest di quest'ultima particella, di forma stretta e molto allungata con
un'appendice terminale rivolta ad est, sorgono alcuni subalterni.
b. In data 18 dicembre
1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il PRP del nucleo, che
prevede fra i suoi obiettivi principali l'eliminazione progressiva del traffico
dal centro del paese tramite una completazione della rete dei collegamenti, che
ne impedisca l'attraversamento veicolare. Il Piano viario contempla quindi la
formazione di una strada di servizio a sud del nucleo, il cui tracciato, da
realizzare sull'asse ed in prolungamento di Via __________ __________ fino
all'intersezione con Via __________, viene a tagliare in due il mapp. n°
__________ RFP: la parte a sud del tracciato rimane attribuita alla zona R3,
mentre la parte a nord, interamente soggetta a riordino fondiario, è sottoposta
a due tipi di azzonamenti: la fascia a contatto con il nucleo viene definita
per una profondità di ca. ml. 20.00 "spazio esterno prevalentemente
verde"; per i sub. B, C, D, ivi situati, è prevista la demolizione senza
ricostruzione; la fascia successiva, profonda ca. ml. 12.50, viene inserita
nell'"area delle nuove costruzioni" e termina a ca. ml. 3.00 dalla
nuova strada. Il PRP prevedeva inoltre l'apertura al pubblico della strada
privata che passa sul mapp. n° __________RFP.
c. Avverso tale
ordinamento sono insorti davanti al Consiglio di Stato i signori __________,
opponendosi alla formazione del nuovo collegamento a sud del nucleo e
all'apertura al pubblico transito della strada privata al mapp. n°
__________RFP e chiedendo che il mapp. n° __________RFD rimanesse interamente
attribuito alla zona R3. A sostegno delle loro tesi essi adducevano che
l'obbligo di riordino fondiario non avrebbe dato sufficienti garanzie e
possibilità di sfruttamento edilizio, che il vincolo di demolizione dei
subalterni era insostenibile, che in generale, vista la grave perdita di valore
del loro terreno, gli azzonamenti proposti andavano ristudiati, considerando in
particolare la possibilità di ampliare verso nord l'area riservata alle nuove
costruzioni, ed infine che la formazione della nuova strada, oltre a non
risolvere il problema viario, avrebbe reso inedificabile la parte della loro
proprietà posta a sud del tracciato.
Salvo per l'accoglimento
della censura rivolta contro l'apertura al pubblico della strada che passa sul mapp.
n° __________RFD, il Municipio di __________ ha chiesto la reiezione del
gravame.
d. Con ris. gov. 4 marzo
1998 (n° __________8) il Consiglio di Stato ha approvato il PRP di __________,
accogliendo il ricorso dei signori __________ limitatamente alla questione
relativa alla strada privata.
e. Dissentendo da tale
decisione i signori __________ insorgono ora davanti al TPT, riproponendo le
censure disattese dal Governo ed invocando un apprezzamento erroneo dei fatti
in relazione alla valutazione dei subalterni da demolire, valutazione peraltro
effettuata senza esperire il necessario sopralluogo.
f. Nello loro
osservazioni il Municipio di __________ e il Consiglio di Stato postulano la
reiezione del gravame.
g. In data 8 settembre
1998 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale veniva
assegnato ai ricorrenti un termine di 60 giorni per comunicare se intendevano
mantenere il ricorso.
Con scritto 26 ottobre
1998 i ricorrenti chiedevano che la procedura seguisse il suo corso.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva dei signori __________, già insorti in prima sede, per
gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT).
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
2.1 Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (art. 16 CF; DTF 115
Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte
pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con
l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3
LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
2.2 Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT). Quest'ultimo motivo d'impugnazione, sostanzialmente identico a quello
previsto dall'art. 49 lett. b PA per i ricorsi all'autorità federale e
dall'art. 104 lett. b OG per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale, consente di invocare l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti, prevalendosi cioè di lacune o di errori che hanno
influito direttamente sull'esito della controversia (A. Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, p. 910; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht
und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, n° __________).
Nel caso concreto i
ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver basato la propria
decisione su un accertamento erroneo della fattispecie, definendo i sub. B, C e
D come "privi di particolare pregio". Orbene, a mente di questo
Tribunale la doglianza è priva di oggettivo riscontro: infatti a prescindere
dal fatto che la contestazione andava semmai proposta in prima sede, nulla
consente di ritenere, sulla base degli atti in nostro possesso, che il Comune,
nel qualificare i subalterni e nell'istituire il vincolo di demolizione contestato,
sia incorso in errori o si sia fondato su premesse lacunose e che di riflesso
il Governo non avesse sufficienti elementi a disposizione per avallare a ragion
veduta la qualifica dei tre manufatti. Anzi, in sede di risposta, il Consiglio
di Stato ha sottolineato come la qualifica dei manufatti rappresenti il
risultato di una verifica dettagliata intrapresa dal Comune in collaborazione
con i funzionari della SPU. Per il che la censura, e con essa quella relativa
al mancato esperimento del sopralluogo, non merita di venir accolta.
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT),
sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2
cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica
(art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i
privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
Ai sensi dell’art. 26
LALPT, il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione. Le
rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio,
delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse
pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano
i fondi la cui utilizzazione è subordinata a un piano particolareggiato, a un
piano di quartiere o ad un'operazione di ricomposizione particellare (art. 28
cpv. 2 lett. c).
Il piano particolareggiato
organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente
delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione
urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla
protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo
richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore
comunale (art. 54 LALPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 10 febbraio
1992 in re Micheli, consid. 5b; DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a,
114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece dalle competenze del TPT.
5.1 Entrando nel merito
del ricorso, va anzitutto osservato che dal profilo viario la penetrazione nel
nucleo di __________ avviene attualmente da ovest, attraverso Via __________, e
da sud, attraverso Via __________ e Via __________, da cui prende inizio Via
__________, strada che permette l'accesso al comparto residenziale posto ad
est. Per i veicoli diretti o prevenienti da questa zona il percorso più diretto
per raggiungere la cantonale è quello che passa attraverso il nucleo. Riguardo
la realizzazione della strada di servizio prevista a sud del centro del paese,
che verrebbe a collegare Via __________ con Via __________, i ricorrenti negano
l’esistenza del requisito del pubblico interesse: a loro dire, essa non
si rivelerebbe indispensabile per accedere al comprensorio posto ad est del
centro storico, che sarebbe adeguatamente servito da Via __________, strada che
già unisce i sedimi con l'asse della strada cantonale. Inoltre il traffico nel
nucleo, peraltro esclusivamente di tipo locale, non sarebbe determinato in modo
prevalente dai veicoli che transitano in direzione del comparto posto ad est.
Diversamente, l’autorità governativa ha giudicato che la nuova strada di
servizio ed il suo tracciato rispondano ad esigenze funzionali ed urbanistiche
del tutto sostenibili: da un parte l'infrastruttura verrebbe a circoscrivere
coerentemente l'area di intervento del PRP tramite un limite urbanistico
chiaro, caratterizzantesi come un prolungamento logico dell'attuale Via alla
__________, e nel contempo - coerentemente con l'intento di togliere
progressivamente il traffico veicolare dal centro storico -si verrebbe a
predisporre un asse viario di accesso ai fondi ed alle abitazioni situate ad
est del nucleo, evitando il transito all'interno dello stesso.
5.2 La base legale del
contestato vincolo è già data nel diritto federale, segnatamente dall'art. 3
cpv. 3 lett. a LPT, che prescrive alle autorità incaricate di compiti
pianificatori di realizzare una rete viaria pubblica che permette di rendere
sufficientemente accessibili i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro.
Questa imposizione è insita pure nell'obbligo, di cui all'art. 19 LPT, che
induce i comuni a provvedere ad un'adeguata urbanizzazione in funzione degli azzonamenti
previsti. A livello cantonale la LALPT stabilisce espressamente che il comune deve
fissare nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Quest'ultimo
disposto abilita incontestabilmente i comuni a prevedere un collegamento di
servizio quale quello in contestazione.
5.3 L'eliminazione
progressiva del traffico dal nucleo di __________ è uno dei tratti salienti
delle scelte urbanistiche alla base del PRP: oltre alla tutela del carattere
d'insieme del tessuto storico, tramite la valorizzazione degli elementi di
pregio e l'attuazione di interventi di risanamento delle parti manomesse, ed
alla protezione e valorizzazione degli spazi esterni privati, quali cortili
aperti o chiusi, giardini, orti, e spazi residui adiacenti le costruzioni, il
PRP prevede infatti la riqualifica degli spazi pubblici, in quanto elemento
delle relazioni spaziali e funzionali all'interno del nucleo e quale tessuto
connettivo della sua struttura, tramite l'eliminazione progressiva del traffico
veicolare (cfr. Relazione PRP, p. 1.04). A questo proposito è necessario
anzitutto osservare che la nuova strada di servizio, lunga un centinaio di metri
e larga ca. ml. 7.00, pur non essendo confrontata a grossi volumi di traffico
ma atta a convogliare parte dei veicoli che attualmente transitano nel nucleo,
assolve una sua funzione specifica in relazione alla futura pedonalizzazione
del centro di __________. Gli aspetti positivi della contestata opera non
possono essere sottaciuti: anzitutto tramite la sua esecuzione verrà messo a
disposizione dei veicoli diretti o provenienti da est un percorso più consono
alla funzione di servizio che è chiamato ad assolvere. In tal modo si
contribuisce a raggiungere lo scopo di eliminare completamente il traffico dal
nucleo di __________, evitando nel contempo a tali veicoli di percorrere un
tracciato molto più lungo per raggiungere la cantonale. L'opera permetterà inoltre
di rivalutare il carattere abitativo dell’antica contrada e di recuperare gli
spazi d’aggregazione caratteristici (piazze, strade) a vantaggio dell’intera
popolazione del paese e non solo degli abitanti del nucleo. Questi indubbi
benefici rispondono senz’altro ad interessi pubblici generalmente riconosciuti.
Poco importa che il traffico di transito attraverso il nucleo non sia
costituito esclusivamente dai veicoli che provengono da est: il Piano viario
prevede infatti altre misure per evitare l'attraversamento del nucleo, fra cui
per esempio la pedonalizzazione con funzione di servizio limitate del tratto
iniziale di Via __________.
Al cospetto di un
interesse pubblico preponderante anche le doglianze relative alla sensibile
perdita di valore della porzione del mapp. n° __________RFP posta a sud del
previsto tracciato non costituiscono un motivo sufficiente per impedire la
realizzazione dell'infrastruttura e potranno se del caso venir fatte valere in
sede espropriativa.
5.4 In merito
all'incidenza finanziaria dell'opera e degli aspetti ad essa collegati sul
bilancio del Comune - aspetto questo peraltro non sollevato in prima sede - va
comunque rilevato che in linea di principio non tocca né compete però al TPT
pronunciarsi sulla bontà, e tantomeno sull'opportunità, di scelte finanziarie
adottate dai comuni. Il TPT, dato il riserbo impostogli in casi del genere, non
può entrare nel merito delle spese per opere pubbliche che l'autorità comunale
decide di accollarsi. Il tribunale interviene solo quando le scelte pianificatorie
sono evidentemente insostenibili dal punto di vista dei costi.
In concreto però non v'è
nulla che lasci intendere che l'autorità comunale abbia sopravvalutato in
maniera clamorosa ed arbitraria le possibilità finanziarie del comune, al
punto oltretutto da rendere irrealizzabile l'opera prevista dal PRP per soli
motivi finanziari. Considerato che questo genere di investimento avverrà
sull’arco di alcuni anni, poiché prima si dovrà procedere all’acquisto delle
aree interessate, e ritenuta l'esiguità del tracciato previsto, non si può
certo considerare la scelta operata dal Comune come arbitraria o sprovvista di
ogni ragionevole fondamento.
6.1 Lo scopo della
contestata strada non è tuttavia solo quello di distrarre dal nucleo di
__________ il traffico in direzione di del comparto ad est; negli intenti del
pianificatore, questa “bretella” è vista infatti anche quale strumento di
promozione urbanistica di una nuova zona edificabile prevista a sud del nucleo,
la cosiddetta “area delle nuove costruzioni” (cfr. Piano delle costruzioni n°
.) e più in generale del riordino urbanistico del suo
fronte meridionale. Questa argomentazione, che ha contribuito in modo decisivo
alla scelta del tracciato della strada, è decisamente contestata dai
ricorrenti: a loro modo di vedere la creazione dell'area verde di stacco e del
comparto delle nuove costruzioni non si fonderebbe su un sufficiente interesse
pubblico, il riordino fondiario costituirebbe un onere troppo gravoso anche in
termini di tempo ed il vincolo di demolizione dei tre subalterni si rivelerebbe
palesemente inconciliabile con la garanzia della proprietà.
Orbene a questo proposito
occorre anzitutto rilevare che il comparto dov'è situato il fondo dei
ricorrenti, incluso attualmente in zona R3, è addossato al fronte sud del
nucleo con cui confina direttamente. Esso presenta una situazione particellare
disordinata e un'edificazione sparsa e casuale. Il PRP pone invece le premesse
necessarie affinché lo sviluppo edilizio avvenga in maniera tale da
salvaguardare e valorizzare gli elementi costituitivi e i rapporti spaziali
presenti nel suo perimetro. Con la scelta di predisporre una fascia
prevalentemente verde di stacco dal nucleo a cui fa seguito un'edificazione orientata
viene sancita in modo preciso e funzionale la distinzione tra la struttura
edilizia del nucleo e l'area residenziale circostante. Si può quindi senz’altro
concludere che la misura pianificatoria all’esame risponde ad un giustificato
interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità; non è dato
infatti di vedere quale altra misura meno incisiva, se non la previsione di un
area di stacco, possa permettere di evitare che il nucleo si espanda in modo
disordinato. La soluzione consacrata dal PRP appare senz’altro logica e
sostenibile. Per quanto concerne poi i sub. B, C e D occorre anzitutto
precisare la portata del vincolo di demolizione senza ricostruzione previsto
dal PRP: lungi dall'implicare l'abbattimento dei tre manufatti ed impregiudicata
la facoltà di effettuare interventi basati sugli art.li 70 LALPT (eccezioni al
principio della conformità di zona) e 39 RALE (edifici esistenti in contrasto
con il nuovo diritto), il vincolo si limita a disporre che (solo) nel caso in
cui i manufatti dovessero venir demoliti, essi non potranno più venir
riedificati. In quest'ottica e considerati gli scopi che si intendono
raggiungere con il PRP il vincolo che grava i tre subalterni appare più che
giustificato, risultando perfettamente conciliabile con la garazia della
proprietà: sarebbe infatti contrario al fine perseguito con l'istituzione
dell'area verde di stacco, permettere che al suo interno vengano perpetrate
situazioni che ne pregiudicano in modo evidente l'attuazione. Per il che anche
questa censura non merita di venir accolta.
6.2 Come già anticipato, i
ricorrenti sollevano inoltre forti critiche a riguardo della prevista
ricomposizione particellare, da cui l’autorità pianificatoria fa dipendere
l’edificabilità del nuovo comparto denominato "Area delle nuove
costruzioni". A tal proposito va premesso che l’art. 83 LALPT prevede
espressamente la ricomposizione particellare come uno strumento pianificatorio
avente lo scopo di migliorare e razionalizzare l’utilizzazione del suolo
edificabile (cpv. 1); esso consiste in un riordinamento dei fondi , in modo da
dar loro configurazione e superficie adatte o più idonee all’edificazione
prevista dai piani e promuovere la realizzazione degli intenti pianificatori
(cpv. 2). Il riordino fondiario può venir utilizzato ogniqualvolta si rende
necessario promuovere la realizzazione di determinati intenti pianificatori,
quali ad esempio, un piano particolareggiato.
Nel caso concreto, il
riassetto fondiario previsto, lungi dall’essere destituito di qualsiasi fondamento
pianificatorio, persegue uno scopo ben preciso: permettere la realizzazione del
piano particolareggiato assicurando al contempo a tutti proprietari interessati
una congrua edificabilità. Si consideri infatti che, tenuto conto della scelta
operata dall’autorità comunale di confinare l’edificazione in una striscia
situata fra l'area di stacco e la nuova strada di servizio, i fondi inclusi nel
perimetro del PRP e situati ai lati del comparto soggetto a riordino particellare
sarebbero, in caso di mancata esecuzione della misura, gravemente svantaggiati,
risultando in pratica inedificabili. Per contro tramite l'attuazione della
ricomposizione fondiaria e in base all'art. 15 cpv. 4 NAPP che porta l'indice
di sfruttamento dallo 0.6 (cfr. art. 23 NAPR concernente la zona R3) allo 0.8 e
include nel suo calcolo la superficie totale della particella (e quindi anche
la porzione del fondo situata nell'area verde di stacco), ai ricorrenti viene
garantito un congruo potenziale edificatorio. Alla luce di queste considerazioni,
la ricomposizione particellare si presenta come una premessa indispensabile per
l’attuazione del piano particolareggiato e si configura come una misura
vantaggiosa per gli stessi ricorrenti. Il preponderante interesse pubblico alla
sua esecuzione non può pertanto essere disconosciuto, se non si vuole svuotare
il PRP di gran parte dei suoi intenti.
- In conclusione il
pur comprensibile sacrificio che ne deriva ai proprietari deve, nella presente
fattispecie, cedere il passo al preminente interesse pubblico volto alla
riorganizzazione del comparto in cui è inserito il loro fondo e alla
realizzazione della strada di servizio che lo attraversa. Per tutti i motivi
sovraesposti il gravame deve quindi essere integralmente respinto.
Le spese, la tassa di
giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giudizio di complessivi fr. 500.-- (cinquecento) sono poste a carico dei
ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 300.-- (trecento) al Comune a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione: -
St.leg. __________, __________i, __________ & __________,
- Avv. __________ __________,
Municipio di _______
- Consiglio di Stato, __________,
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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