AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.93
Data decisione, Autorità:
15.12.1998, TPT
Incarto n.
90.98.00093
Lugano
15 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
visto
il ricorso del 23 aprile 1998 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: St. leg.
__________, __________, __________ & __________, __________ __________,
Contro
la risoluzione 4 marzo 1998 (n° __________) del Consiglio
di Stato, che approva il Piano particolareggiato (PRP) del nucleo di
__________;
viste le osservazioni 24
giugno 1998 del Municipio di __________ (rappr. da: avv. __________ __________
__________) e 1° luglio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli
atti;
esperiti i necessari
accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il signor __________
__________ è proprietario a Lamone del mapp. n° __________RFP, situato a sud
del nucleo in zona R3, su cui sorge la sua casa d'abitazione e un'autorimessa
(sub. C).
b. In data 18 dicembre
1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il PRP del nucleo, che
prevede fra i suoi obiettivi principali l'eliminazione progressiva del traffico
dal centro del paese tramite una completazione della rete dei collegamenti, che
ne impedisce l'attraversamento veicolare. Il Piano viario contempla quindi la
formazione di una strada di servizio a sud del nucleo, dotata di posteggi
laterali, il cui tracciato, da realizzare sull'asse ed in prolungamento di Via
__________ __________ fino all'intersezione con Via __________, viene a
tagliare in due il fondo del signor __________: la parte a sud della strada
rimane attribuita alla zona R3, mentre la parte superiore, soggetta a riordino
fondiario, viene inclusa nel perimetro del PRP e assegnata all'Area delle nuove
costruzioni. Il PRP prevede inoltre la demolizione senza ricostruzione del sub.
C.
c. Avverso tale
ordinamento è insorto davanti al Consiglio di Stato il signor __________, opponendosi
alla formazione della strada e chiedendo che il suo fondo rimanga attribuito
alla zona R3.
A sostegno delle sue tesi
egli adduceva che l'inclusione parziale del suo fondo nel perimetro del PRP
appariva insostenibile dal profilo pianificatorio e rendeva l'area inadatta
all'edificazione; che la formazione della strada - comportante l'abbattimento
delle piante longeve che insistono sul suo fondo - non fosse sorretta da un
sufficiente interesse pubblico e risultasse comunque sproporzionata, vista tra
l'altro la presenza di soluzioni di tracciato alternative; che l'esecuzione
dell'infrastruttura e dei posteggi avrebbe causato disagi fonici agli abitanti
della zona; che la distanza della sua casa d'abitazione e dei garages dalla
nuova strada non sarebbe più stata conforme alle NAPR, generando difficoltà di
manovra; ed infine che gli sarebbe stato precluso un ampliamento verso nord
della sua casa d'abitazione.
d. Con ris. gov. 4 marzo
1998 (n° __________) il Consiglio di Stato ha approvato il PRP di Lamone,
respingendo il ricorso del signor __________.
e. Dissentendo da tale
decisione il signor __________ insorge ora davanti al TPT, riproponendo le
censure disattese dal Governo.
f. Nello loro
osservazioni il Municipio di __________ e il Consiglio di Stato postulano la
reiezione del gravame.
g. In data 8 settembre
1998 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale veniva
assegnato al ricorrente un termine di 60 giorni per comunicare se intendeva
mantenere il ricorso.
Con scritto 26 ottobre
1998 il ricorrente chiedeva che la procedura seguisse il suo corso.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva del signor __________, già insorto in prima sede, per gli
stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT).
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (art. 16 CF; DTF 115 Ia
44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art. 22quater
cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT),
sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2
cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica
(art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i
privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
Ai sensi dell’art. 26
LALPT, il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione. Le
rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio,
delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse
pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse
fissano i fondi la cui utilizzazione è subordinata a un piano
particolareggiato, a un piano di quartiere o ad un'operazione di ricomposizione
particellare (art. 28 cpv. 2 lett. c).
Il piano particolareggiato
organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente
delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione
urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla
protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo
richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore
comunale (art. 54 LALPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 10 febbraio
1992 in re Micheli, consid. 5b; DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a,
114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece dalle competenze del TPT.
__________ Diversamente, l’autorità
governativa ha giudicato che la nuova strada di servizio ed il suo tracciato
rispondano ad esigenze funzionali ed urbanistiche del tutto sostenibili: da un
parte l'infrastruttura verrebbe a circoscrivere coerentemente l'area di
intervento del PRP tramite un limite urbanistico chiaro, caratterizzantesi come
un prolungamento logico dell'attuale Via alla Chiesa, e nel contempo -
coerentemente con l'intento di togliere progressivamente il traffico veicolare
dal centro storico -si verrebbe a predisporre un asse viario di accesso ai
fondi ed alle abitazioni situate ad est del nucleo, evitando il transito
all'interno dello stesso.
5.2 La base legale del
contestato vincolo è già data nel diritto federale, segnatamente dall'art. 3
cpv. 3 lett. a LPT, che prescrive alle autorità incaricate di compiti
pianificatori di realizzare una rete viaria pubblica che permette di rendere
sufficientemente accessibili i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro.
Questa imposizione è insita pure nell'obbligo, di cui all'art. 19 LPT, che
induce i comuni a provvedere ad un'adeguata urbanizzazione in funzione degli azzonamenti
previsti. A livello cantonale la LALPT stabilisce espressamente che il comune
deve fissare nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore la rete delle
vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Quest'ultimo
disposto abilita incontestabilmente i comuni a prevedere un collegamento di
servizio quale quello in contestazione.
5.3 L'eliminazione
progressiva del traffico dal nucleo di __________ è uno dei tratti salienti
delle scelte urbanistiche alla base del PRP: oltre alla tutela del carattere
d'insieme del tessuto storico, tramite la valorizzazione degli elementi di
pregio e l'attuazione di interventi di risanamento delle parti manomesse, ed
alla protezione e valorizzazione degli spazi esterni privati, quali cortili
aperti o chiusi, giardini, orti, e spazi residui adiacenti le costruzioni, il
PRP prevede infatti la riqualifica degli spazi pubblici, in quanto elemento
delle relazioni spaziali e funzionali all'interno del nucleo e quale tessuto
connettivo della sua struttura, tramite l'eliminazione progressiva del traffico
veicolare (cfr. Relazione PRP, p. 1.04). A questo proposito è necessario
anzitutto osservare che la nuova strada di servizio, lunga un centinaio di
metri e larga ca. ml. 7.00, pur non essendo confrontata a grossi volumi di
traffico ma atta a convogliare parte dei veicoli che attualmente transitano nel
nucleo, assolve una sua funzione specifica in relazione alla futura pedonalizzazione
del centro di __________. Gli aspetti positivi della contestata opera non
possono essere sottaciuti: anzitutto tramite la sua esecuzione verrà messo a
disposizione dei veicoli diretti o provenienti da est un percorso più consono
alla funzione di servizio che è chiamato ad assolvere. In tal modo si
contribuisce a raggiungere lo scopo di eliminare completamente il traffico dal
nucleo di __________, evitando nel contempo a tali veicoli di percorrere un
tracciato molto più lungo per raggiungere la cantonale. L'opera permetterà
inoltre di rivalutare il carattere abitativo dell’antica contrada e di
recuperare gli spazi d’aggregazione caratteristici (piazze, strade) a vantaggio
dell’intera popolazione del paese e non solo degli abitanti del nucleo. Questi
indubbi benefici rispondono senz’altro ad interessi pubblici generalmente
riconosciuti. Poco importa che il traffico di transito attraverso il nucleo non
sia costituito esclusivamente dai veicoli che provengono da est: il Piano
viario prevede infatti altre misure per evitare l'attraversamento del nucleo,
fra cui per esempio la pedonalizzazione con funzione di servizio limitate del
tratto iniziale di Via __________. Inoltre alla luce dell'esiguità del nuovo
collegamento, del contenuto volume di traffico che sarà chiamato a convogliare
e della scarsa edificazione presente nel comparto, gli eventuali disagi fonici
appaiono minimi e sicuramente sopportabili se commisurati al chiaro
miglioramento della rete dei collegamenti di Lamone.
5.4 Infine in merito
all'incidenza finanziaria dell'opera e degli aspetti ad essa collegati sul
bilancio del Comune - aspetto questo peraltro non sollevato in prima sede - va
comunque rilevato che in linea di principio non tocca né compete però al TPT
pronunciarsi sulla bontà, e tantomeno sull'opportunità, di scelte finanziarie
adottate dai comuni. Il TPT, dato il riserbo impostogli in casi del genere, non
può entrare nel merito delle spese per opere pubbliche che l'autorità comunale
decide di accollarsi. Il tribunale interviene solo quando le scelte pianificatorie
sono evidentemente insostenibili dal punto di vista dei costi.
In concreto però non v'è
nulla che lasci intendere che l'autorità comunale abbia sopravvalutato in
maniera clamorosa ed arbitraria le possibilità finanziarie del comune, al
punto oltretutto da rendere irrealizzabili l'opera prevista dal PRP per soli
motivi finanziari. Considerato che questo genere di investimento avverrà
sull’arco di alcuni anni, poiché prima si dovrà procedere all’acquisto delle
aree interessate, e ritenuta l'esiguità del tracciato previsto, non si può
certo considerare la scelta operata dal Comune come arbitraria o sprovvista di
ogni ragionevole fondamento.
6.1 Lo scopo della
contestata strada non è tuttavia solo quello di distrarre dal nucleo di
__________ il traffico in direzione del comparto ad est; negli intenti del
pianificatore, questa “bretella” è vista infatti anche quale strumento di promozione
urbanistica di una nuova zona edificabile prevista a sud del nucleo, la
cosiddetta “area delle nuove costruzioni” (cfr. Piano delle costruzioni n°
.) e più in generale del riordino urbanistico del suo
fronte meridionale. Questa argomentazione, che ha contribuito in modo decisivo
alla scelta del tracciato della strada, è decisamente contestata dal
ricorrente: a suo modo di vedere, la nuova area delle nuove costruzioni sarebbe
priva di motivazioni pianificatorie sostenibili, precludendogli l'edificazione,
vista l'esigua porzione del suo fondo che ne è inclusa e comunque l'onere
costituito dal riordino fondiario sarebbe troppo gravoso anche in termini di
tempo.
Orbene a questo proposito
occorre anzitutto rilevare che il comparto dov'è situato il fondo del
ricorrente, incluso attualmente in zona R3, è addossato al fronte sud del
nucleo con cui confina direttamente. Esso presenta una situazione particellare
disordinata e un'edificazione sparsa e casuale. Il PRP pone invece le premesse
necessarie affinché lo sviluppo edilizio avvenga in maniera tale da
salvaguardare e valorizzare gli elementi costituitivi e i rapporti spaziali
presenti nel suo perimetro. Con la scelta di predisporre una fascia
prevalentemente verde di stacco dal nucleo a cui fa seguito un'edificazione
orientata viene sancita in modo preciso e funzionale la distinzione tra la
struttura edilizia del nucleo e l'area residenziale circostante. Si può quindi
senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame risponde ad un
giustificato interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità;
la soluzione consacrata dal PRP appare senz’altro logica e sostenibile.
6.2. Come già anticipato,
più che censurare il concetto del PRP vero e proprio, il ricorrente solleva
forti critiche a riguardo della prevista ricomposizione particellare, da cui
l’autorità pianificatoria fa dipendere l’edificabilità del nuovo comparto
denominato "Area delle nuove costruzioni". A tal proposito va
premesso che l’art. 83 LALPT prevede espressamente la ricomposizione particellare
come uno strumento pianificatorio avente lo scopo di migliorare e
razionalizzare l’utilizzazione del suolo edificabile (cpv. 1); esso consiste in
un riordinamento dei fondi , in modo da dar loro configurazione e superficie
adatte o più idonee all’edificazione prevista dai piani e promuovere la
realizzazione degli intenti pianificatori (cpv. 2). Il riordino fondiario può venir
utilizzato ogniqualvolta si rende necessario promuovere la realizzazione di
determinati intenti pianificatori, quali ad esempio, un piano
particolareggiato.
Nel caso concreto, il
riassetto fondiario previsto, lungi dall’essere destituito di qualsiasi
fondamento pianificatorio, persegue uno scopo ben preciso: permettere la
realizzazione del piano particolareggiato assicurando al contempo a tutti i
proprietari interessati una congrua edificabilità. Si consideri infatti che,
tenuto conto della scelta operata dall’autorità comunale di confinare
l’edificazione in una striscia situata fra l'area di stacco e la nuova strada
di servizio, la porzione del mapp. n° __________RFD inclusa nel perimetro del
PRP sarebbe, in caso di mancata esecuzione della ricomposizione particellare,
gravemente svantaggiata rispetto alle altre proprietà, risultando praticamente inedificabile.
Per contro tramite l'attuazione della misura e in base all'art. 15 cpv. 4 NAPP
che porta l'indice di sfruttamento dallo 0.6 (cfr. art. 23 NAPR concernente la
zona R3) allo 0.8 e include nel suo calcolo la superficie totale della particella
(e quindi anche la porzione del fondo situata nell'area verde di stacco), al
ricorrente viene garantita una congrua potenzialità edificatoria.
Alla luce di queste
considerazioni, la ricomposizione particellare si presenta come una premessa
indispensabile per l’attuazione del piano particolareggiato e si configura come
una misura vantaggiosa per lo stesso ricorrente. Il preponderante interesse
pubblico alla sua esecuzione non può pertanto essere disconosciuto, se non si
vuole svuotare il PRP di gran parte dei suoi intenti.
- In conclusione il
pur comprensibile sacrificio che ne deriva al proprietario deve, nella presente
fattispecie, cedere il passo al preminente interesse pubblico volto alla
riorganizzazione del comparto in cui è inserito il suo fondo e alla
realizzazione della strada di servizio che lo attraversa: i disagi collaterali
legati all'esecuzione dell'infrastruttura, quali il problema dell'accesso ai
due garages (sub. C), le cui entrate risulteranno poste a ca. ml. 3.00 dal
marciapiede, appaiono facilmente sormontabili con semplici accorgimenti tecnici
e di segnaletica stradale, volti a garantire la fluidità del traffico; neppure
un'eventuale ampliamento della casa d'abitazione, che potrà comodamente essere
eseguito sul lato ovest, viene precluso. Per tutti i motivi sovraesposti il
gravame deve quindi essere integralmente respinto.
Le spese, la tassa di
giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giudizio di complessivi fr. 400.-- (quattrocento) sono poste a carico del
ricorrente, che rifonderà fr. 300.-- (trecento) al Comune a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione: -
St.leg. __________, __________i, __________ & __________,
- Avv. __________ __________,
Municipio di ________
- Consiglio di Stato, __________,
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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