AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1999.34
Data decisione, Autorità:
28.04.2000, TPT
Incarto n.
90.1999.00034
Lugano
28 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 22 giugno 1999 di
__________, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
il decreto 29 marzo 1999 del Gran Consiglio, che
approva il piano generale della galleria di __________, strada principale
__________, __________ - __________
viste le
osservazioni 14 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio e le osservazioni di stessa data del Municipio di __________;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Il
signor __________ è proprietario ad __________ del mapp. n° RFD,
situato a monte della strada cantonale __________ / - __________
__________ e accessibile esclusivamente dalla __________ __________, che
costeggia ad ovest la proprietà. Il sub. e) del fondo confinante, al mapp. n°
__________RFD, è gravato da una servitù prediale a favore del fondo del signor
__________, che gli consente di posteggiare un'automobile e di accedere
direttamente alla cantonale.
b. Con
decreto legislativo del 29 marzo 1999 il Gran Consiglio ha approvato il piano
generale (PG) per la costruzione della galleria di __________, strada principale
, __________ - __________ in territorio di __________ e __________
__________ /.
Il progetto prevede la costruzione di una galleria bidirezionale lunga 1675 m
sulla strada cantonale , tra il portale sud della galleria di circonvallazione
di __________ e la zona chiamata __________ __________ in territorio di
__________ __________ /. In particolare, secondo il progetto, la
sistemazione dell'area circostante il portale est, ubicato a ca. 100 m dalla
proprietà del signor __________, comporterebbe l'erezione di un muro di
sostegno a monte della strada, lungo i mapp. n° __________e __________RFD, con
conseguente soppressione di alcuni posteggi privati. Il PG prevede quindi la
realizzazione di sei posteggi, a compensazione di quelli soppressi, e di una
piazza di giro sul sedime dell'attuale strada cantonale che, una volta
completata la galleria, verrebbe declassata a strada di servizio a fondo cieco.
L'accesso ai fondi posti a monte della cantonale verrebbe assicurato da un
percorso pedonale che, dai nuovi posteggi, tramite una scala, proseguirebbe
lungo il muro di sostegno per poi congiungersi con la __________ __________,
oppure dal nuovo soprapassaggio previsto all'altezza della __________ e
dell'attuale passaggio pedonale, che verrà eliminato.
Il PG è stato pubblicato presso le cancellerie dei due comuni dal 21 maggio al
20 giugno 1999.
c. Durante
il periodo di pubblicazione il signor __________ è insorto davanti al TPT,
sostenendo che dai piani pubblicati non sarebbe desumibile con esattezza
l'entità e l'impatto dei vari manufatti. Paventando quindi un'eventuale
ostruzione dell'accesso al posteggio di cui dispone, egli chiede, in tale
ipotesi, l'assegnazione in proprietà o ad uso esclusivo di uno dei posteggi
previsti dal PG, nonché la loro copertura. Ritenendo tuttavia che l'ubicazione,
più lontana, del nuovo posteggio rappresenterebbe comunque un aggravio rispetto
alla situazione attuale, egli postula la completazione del PG tramite la
previsione di un lift-montacarichi in prossimità dei nuovi posteggi, che
permetta alle persone invalide di raggiungere il percorso pedonale a monte
della strada, e che valga quale parziale risarcimento per gli inconvenienti
causati.
Il Comune
di __________ e il Dipartimento hanno chiesto in sede di risposta la reiezione
del gravame.
d. In
data 3 novembre 1999 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Su loro
richiesta, la procedura veniva sospesa fino al 31 gennaio 2000 per permettere
di comporre bonalmente la lite.
Comunicando
che le trattative erano fallite, in data 20 febbraio 2000 il ricorrente
chiedeva la riattivazione della procedura.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 13 della Legge cantonale sulle strade (LStr) l'adozione dei
piani generali delle strade segue la procedura dei piani cantonali di
utilizzazione (PUC). Questa, retta dagli art.li 46 ss. LALPT, prevede che i
piani vengono dapprima adottati dal Consiglio di Stato e poi trasmessi al Gran
Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT). Una volta approvato, il piano è
soggetto a pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per un
periodo di 30 giorni (art. 48 cpv. 2 LALPT) nonché sul Foglio ufficiale (cpv.
3).
Contro
la decisione del Gran Consiglio è
dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 49 cpv. 1).
Il
ricorso è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere d'apprezzamento (49 cpv. 2 lett. a), l’accertamento inesatto
o incompleto di fatti rilevanti (lett. b) o l’inadeguatezza del provvedimento
pianificatorio (lett. c).
Sono legittimati a ricorrere i comuni interessati
(art. 49 cpv. 3 lett. a), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (lett.
b) od ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione
(lett. c).
Nella
fattispecie la legittimazione attiva del signor Large è data ai sensi dell'art.
49 cpv. 3 lett. a) LALPT. Il ricorso, inoltrato tempestivamente, è ricevibile
in ordine.
Da
rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di ricorso contro i piani di
utilizzazione cantonali, ai quali per espresso rimando della LStr. sono assimilati
i piani generali delle strade, il TPT fruisce di un potere cognitivo
sensibilmente più esteso rispetto a quello di cui gode nella procedura di
ricorso contro i PR. Contrariamente all'art. 38 LALPT, l'art. 49 cpv. 2 lett.
c) LALPT ha infatti riservato al TPT la competenza di verificare anche "l'adeguatezza
del provvedimento pianificatorio" adottato dal parlamento cantonale.
Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità
delle scelte pianificatorie effettuate dal Cantone.
- Entrando
nel merito della vertenza, occorre ricordare che, secondo l’art. 11 LStr, i
piani generali, “concretano gli indirizzi della pianificazione
cantonale dei trasporti”. Essi “indicano in particolare: il tracciato
delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna,
gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di
arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature d’importanza
cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di
servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il
traffico pesante”.
I progetti definitivi,
giusta l’art. 19 LStr, “precisano i particolari tecnici dell’opera, quali
l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la
protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di
allineamento”.
Mentre a norma dell’art.
13 LStr i PG seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione
cantonali (PUC), l’art. 22 LStr, dispone che “per la procedura di
approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione è applicabile la legge
di espropriazione”. Con l’avvertenza, fondamentale, che “non sono
ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani generali,
e in particolare sul principio dell’espropriazione” (art. 22 cpv. 2 LStr).
Il Tribunale di
espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche
dei progetti definitivi ed approva gli stessi, al più tardi contestualmente alla
decisione di immissione in possesso (art. 22 cpv. 3 LStr). Risulta da questa
ripartizione funzionale e procedurale il ruolo chiaramente preponderante del PG
nella definizione dell’opera e nella decisione di realizzarla.
Nella seconda fase possono
essere oggetto di contestazione, da dirimersi dal Tribunale espropriativo solo
modifiche del progetto definitivo che non comportino modifiche del PG.
- In
concreto, con il ricorso in parola, il signor __________ non contesta
l'interesse pubblico e l'opportunità degli interventi e delle opere previste
dal PG della galleria di __________. Egli si limita ad invocare una presunta
imprecisione dei piani, per giustificare, nel caso in cui le opere di
sistemazione dell'area circostante il portale est dovessero ostruire l'accesso
al suo posteggio, una serie di pretese, che vanno dalla completazione del PG
tramite la realizzazione di un lift-montacarichi, all'esecuzione di una
copertura dei posteggi previsti in prossimità della piazza di giro, e
all'assegnazione di un posto-auto in proprietà o a suo uso esclusivo.
3.1 Entrando
nel merito della vertenza, occorre anzitutto premettere che attualmente
l'accesso al posteggio di cui dispone il signor __________ al mapp. n°
__________RFD avviene come segue:
° il
ricorrente può accedervi direttamente se proviene da __________, e
° immettersi
direttamente sulla strada cantonale se diretto a __________;
° se
proviene da __________, vista la presenza di una linea di sicurezza, il
ricorrente per raggiungere il posteggio deve proseguire fino ad __________,
invertire il senso di marcia alla rotonda di __________ __________ e ritornare
in direzione di __________;
° se
dal posteggio intende andare ad __________, sempre a causa della presenza della
linea di sicurezza, il signor __________ è obbligato a dirigersi verso
__________ per poi invertire, dopo circa 800 m a __________, il senso di
marcia.
3.2 Da un esame dei piani che accompagnano il PG, fra cui quello
prodotto dallo stesso ricorrente in questa sede (piano n° 405.715 G / 014a
Galleria di __________ - Portale est), si evince chiaramente come l'accesso al
posteggio di cui usufruisce al mapp. n° __________RFD non verrà in alcun modo
ostruito dagli interventi di sistemazione dell'area circostante il portale est
della galleria: secondo i piani infatti, l'unico intervento costruttivo
previsto dal PG all'altezza del mapp. n° __________RFD e della __________
__________ consiste nell'esecuzione di un soprapassaggio in sostituzione del
passaggio pedonale esistente che verrà eliminato. Ritenuto quindi che il signor
__________ potrà continuare a disporre liberamente del suo posteggio, va subito
respinta, siccome priva di fondamento, la domanda volta ad ottenere
l'assegnazione ad uso esclusivo o in proprietà di uno dei sei posteggi previsti
dal PG in prossimità del portale est.
Sempre da
un esame dei piani, emerge inoltre chiaramente che, a causa del pericolo di
stacco di materiale dalle pareti rocciose soprastanti, il PG già preveda la
copertura dei posteggi: la richiesta avanzata in tal senso dal ricorrente si
rivela così priva d'oggetto e non merita accoglimento.
Occorre
tuttavia rilevare che, con l'esecuzione della galleria (cfr. PG, piano n°
405.715 G/006a, 1:2000 e Relazione tecnica, p. 6 ss.), l'accesso al posteggio
del signor __________ non subirà alcuna modifica nei primi tre casi riportati
al considerando che precede. Per contro, nel caso in cui egli intenda andare ad
__________, il tragitto risulterà prolungato di ca. 2,8 km rispetto
all'attuale, poiché dovrà percorrere la nuova galleria in direzione di
Brissago, proseguire fino alla piazza di giro ubicata oltre il portale ovest e
ripercorrere lo stesso tragitto in senso inverso.
3.3 Alla
luce di queste circostanze e malgrado quest'ultimo inconveniente, appare evidente
che nell'ambito della ponderazione degli interessi che l'art. 3 cpv. 1 OPT
prescrive alle autorità che "dispongono di margine d'azione
nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale",
l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera, interesse peraltro non
contestato dal ricorrente, risulti preponderante e prevalga su quello a veder
immutate le modalità d'accesso al posteggio di cui dispone al mapp. n°
__________RFD. La realizzazione della galleria di __________ si è infatti resa
necessaria per importanti motivi legati alla sicurezza del traffico, ed in
particolare per eliminare i pericoli di caduta massi e di franamenti, che
minacciano la strada esistente, e per migliorarne la fluidità. La Relazione
tecnica, p. 1, adduce a proposito: "attualmente Via __________ è
tortuosa e stretta. L'incrocio di veicoli pesanti, torpedoni, ecc., è
difficoltoso (…). Il fondo stradale è irregolare, deformato e con molti
rappezzi. Inoltre la presenza di numerosi accessi a proprietà private ostacolano
ulteriormente il traffico. Dal pendio a monte della strada si sono registrate
in passato cadute di massi che hanno richiesto lavori di consolidamento
notevoli (…). Il pericolo per l'intenso traffico della litoranea è perciò
tuttora presente (…)". Meritano quindi piena condivisione le
osservazioni espresse al proposito dal Dipartimento, senza dimenticare che, dal
profilo della sicurezza, lo stesso signor __________ potrà beneficiare dei
grossi vantaggi apportati dall'esecuzione dell'opera.
3.4 Rimane
infine da esaminare la fondatezza dell'ulteriore richiesta, volta ad ottenere
la realizzazione di un lift-montacarichi in prossimità della piazza di giro e
dei posteggi previsti dal PG. A sostegno della domanda, il ricorrente richiama
l'art. 30 LE, secondo cui nella
costruzione di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al pubblico,
come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza,
dev’essere tenuto conto dei bisogni degli invalidi motulesi, in quanto non
insorgano costi sproporzionati o altri notevoli inconvenienti. Orbene tale richiesta non merita accoglimento, poiché l'esecuzione
di un lift-montacarichi non migliorerebbe di fatto la situazione: ipotizzando
la messa in esercizio di un tale manufatto, raggiunto il sentiero pedonale
previsto a monte della cantonale e percorsi i primi cento metri, il passaggio
risulterebbe poi ostruito dalla presenza della __________ __________, che conta
almeno 50 gradini su diverse rampe. Sotto questo profilo la postulata
completazione del progetto si rivela quindi sprovvista di qualsiasi interesse
pubblico.
Per tutti
questi motivi il ricorso viene dunque respinto.
Le spese,
la tassa di giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Il
ricorrente è condannato al pagamento delle spese e tasse di giudizio per
complessivi fr. 700.-- (settecento).
Non
vengono assegnate ripetibili.
- Intimazione: -
avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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