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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.8
Data decisione, Autorità:
11.04.2000, TPT
Incarto n.
90.2000.00008
Lugano
11 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2000 di
__________ -__________, __________,
rappr. da:
St.leg. __________ __________ __________, __________ __________ __________
__________,
contro
la risoluzione 14 dicembre 1999 del Consiglio di
Stato relativa all'approvazione dell'Inventario degli edifici fuori zone
edificabile (IEFZE) del comune di __________
rilevato
che nel ricorso di seconda istanza la ricorrente chiede la possibilità di utilizzazione
primaria dell'edificio n. __________ IEFZE, mappale n. __________,
contrariamente alla decisione impugnata del Consiglio di Stato che ne vietava
simile utilizzazione ;
preso
atto che nelle osservazioni al ricorso la Divisione della pianificazione
territoriale, in rappresentanza del CdS, ha riconsiderato la proposta del
comune di __________ di concedere la possibilità di utilizzazione a titolo
primario degli edifici ubicati in località "__________", compreso
quello della qui ricorrente;
considerato
che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio
dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi d'oggetto,
rispettivamente d'interesse giuridico;
che a
norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6
LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla
controparte;
che
soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato
dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza),
che in
concreto soccombente è il Cantone che ha aderito alle domande ricorsuali
postulando l'accoglimento del ricorso;
che
venuto così meno l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a
carico del Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili
all’insorgente, assistita da un avvocato;
che tutto
considerato, visto la relativa semplicità della materia del contendere e la
conclusione della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario
di fr. 1.000.-- pare adeguato;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'000.--
(mille) di ripetibili al ricorrente.
-
Intimazione: -
Studio legale ______________________________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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