Motion Grassi
1402
N
5 octobre 1984
Anliegen enthält, beantragt der Bundesrat die Umwandlung in ein Postulat.
Überwiesen gemäss Antrag des Bundesrates Transmis selon la proposition du Conseil fédéral
84.476 Mozione Grassi Strassenverkehrsgesetz. Geschwindigkeits- kontrollen Legge sulla circolazione stradale. Controlli di velocità Loi sur la circulation routière. Contrôles de vitesse
Wortlaut der Motion vom 21. Juni 1984
Der Bundesrat wird ersucht, im Rahmen der Arbeiten zur Revision des Strassenverkehrsgesetzes Artikel 133 der Ver- ordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV) mit Bestimmungen zu ergänzen, die vorschreiben, dass die Poli- zei bei Geschwindigkeitskontrollen die Präsenz ihrer Anla- gen (Fahrzeuge und fest eingerichtete oder mobile Geräte) nicht verheimlichen darf und dass diese Anlagen als Anla- gen der Polizei gekennzeichnet sein müssen. Weiter wird er eingelader zu prüfen, ob nicht vorgeschrieben werden sollte, dass alle Strecken, auf clenen die Polizei mit fest eingerichteten Geräten Kontrollen durchführt, zu signalisie- ren sind.
Testo della mozione del 21 giugno 1984
Il Consiglio federale è invitato a completare l'articolo 133 dell'ordinanza sull'ammissione a la circolazione di persone e veicoli (OAC) del 27 ottobre 1976 nell'ambito dei lavori di revisione cella legge sulla circolazione stradale, con un'ag- giunta intesa a fare obbligo alla polizia di non occultare la presenza ciei propri mezzi (veicoli e apparecchiature fisse e mobili), i quali devono portare le insegne della polizia in occasione degli appostamenti per i controlli di velocità, e ad esaminare se sia il caso di introdurre l'obbligo di segnala- zione di tutte le tratte sulle quali vengono predisposti i controlli tramite apparecchi fissi
Texte de la motion du 21 juin 1984
Le Conseil fédéral est invité à compléter l'article 133 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhi- cules à la circulation routière (OAC) du 27 octobre 1976, dans le cadre des travaux de révision de la loi sur la circula- tion routière, de façon à obliger la police à ne pas masquer la présence de ses propres moyens de transport (véhicules et appareils fixes ou mobiles), qui doivent porter des signes distinctifs lors de tout contrôle de vitesse, ainsi qu'à exami- ner s'il ne faudrait pas introduire l'obligation de signaler tous les parcours sur lesquels on procède à des contrôles au moyen d'appareils fixes.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Allenspach, Aubry, Auer, Blocher, Bonnard. Borel, Bürer-Walenstadt, Butty, Carobbio, Christinat, Columberg, Cotti Flavio, Cotti Gianfranco, Dafflon, Darbellay, Dirren, Etique, Feigenwinter, Fischer-Hägglingen, Frei-Romanshorn, Gautier, Giudici, Gloor, Graf, Houmard, Humbel, Iten, Jeanneret, Jung, Lan- dolt, Maitre-Ginevra, Martin, Massy, Mühlemann, Nef, Oehen, Perey, Pini, Revaclier, Robbiani, Ruffy, Rüttimann, Salvioni, Savary-Friborgo, Savary-Vaud, Schärli, Schmidhal- ter, Schnider-Lucerna, Segmüller, Thévoz, Wellauer, Zbin- den
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Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit
L'articolo 133 OAC rappresenta la base giuridica per le disposizioni emanate dal DFGP (Dipartimento) sui controlli di velocità. Al proposito il Dipartimento ha rilasciato due istruzioni: una dell'11 settembre 1972 sui controlli di velocità nella circolazione stradale, l'altra dell'11 dicembre 1973 sui controlli di velocità senza posti di intercettazione.
«Auch wenn der Fiskus an hohen Busseneingängen interes- siert ist, liegt der Zweck der Radarkontrollen nicht in der Büssung vieler Verkehrssünder.» (STF 103 [1977] IV 189 E 5b).
In effetti, nella sentenza citata poc'anzi si fa leva soprattutto sull'effetto preventivo dei controlli di velocità nell'intento di garantire all'utente la massima sicurezza:
«Die Erfahrung lehrt, dass zwar Strafandrohungen und die individuelle Bestrafung Fehlbarer notwendig sind, dass aber eine gelockerte Verkehrsdisziplin mindestens so wirksam durch die Präsenz der Polizei und das Wissen um häufige Kontrollen gebessert wird.» (cit. STF E 5d)
A ciò va aggiunto che, essendo la polizia al servizio del
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Motion Grassi
cittadino e non alla sua repressione, ogni provvedimento deve essere adottato affinché sia raggiunto lo scopo posi- tivo che gli è stato affidato dal legislatore. Non va infine dimenticato quanto sia importante per la polizia come organo dello Stato di non alienarsi la fiducia e la stima, oltre che la simpatia, del cittadino, elementi preziosi alfine di una collaborazione costruttiva in altri, non meno importanti, settori.
Infine, l'obbligo della polizia di usare mezzi (veicoli e appa- recchiature) contrassegnati con le insegne della polizia, non è altro che l'espressione della chiarezza e dell'onestà di un lavoro al servizio del prossimo, un lavoro che non deve essere fatto di nascosto.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 22. August 1984
Risposta scritta del Consiglio federale del 22 agosto 1984 Rapport écrit du Conseil fédéral du 22 août 1984
Da quando hanno avuto inizio i controlli di polizia sulla velocità, si discute se essi debbano essere eseguiti allo scoperto o di nascosto. A una interrogazione ordinaria Schaffer, in tema di controlli di polizia effettuati da agenti in borghese, il Consiglio federale, già nel 1976, ha risposto nei seguenti termini: «I controlli effettuati apertamente da parte di agenti di polizia in uniforme e in veicoli di polizia facil- mente riconoscibili, hanno il vantaggio di suscitare negli utenti della strada l'impressione che vi siano controlli intensi. Il Consiglio federale si pronuncia tuttavia in favore dei controlli di polizia eseguiti di nascosto (da funzionari in borghese) onde cogliere sul fatto gli utenti della strada che mettono in pericolo il traffico quando si ritengono inosser- vati.»
Le esperienze fatte da allora confermano quest'idea. La circolazione stradale ha assunto una tale mole che il condu- cente viene a incorrere relativamente di rado in controlli allo scoperto e ancor meno in controlli fatti di nascosto. Perché la sorveglianza del traffico abbia esito positivo, occorre che l'utente della strada debba contare sulla possibilità di un tale controllo.
Il Consiglio federale condivide l'idea dell'autore della mozione secondo la quale le cabine radar fisse, site in punti pericolosi dei tronchi stradali debbano possibilmente venire collocate in maniera da essere visibili e apparire distinta- mente come installazioni della polizia. Ciò garantisce che nei punti pericolosi del tracciato stradale siano rigorosa- mente osservate le velocità massime, in generale molto ridotte. Preannunciare una riduzione di velocità potrebbe avere un maggiore effetto. Il Consiglio federale condivide anche l'opinione del Tribunale federale ai cui sensi una disciplina allentata della circolazione venga perlomeno migliorata tanto efficacemente, grazie alla presenza della polizia e per la consapevolezza di controlli stradali frequenti, quanto mediante la punizione individuale dei colpevoli. I controlli allo coperto devono essere tuttavia completati da controlli fatti di nascosto; solo in questo modo, i conducenti che non rispettano le norme della circolazione non appena la polizia sia assente possono essere colti in fallo, per poi dover rispondere del loro comportamento.
L'esecuzione della legge sulla circolazione stradale (RS 741.01) compete ai Cantoni i quali adottano le misure neces- sarie (art. 106). Un divieto del Consiglio federale dei controlli fatti di nascosto, da includere nell'ordinanza sull'ammis- sione alla circolazione (RS 741.51), costituirebbe un'inge- renza, non sostenibile dal profilo giuridico e materiale, nei diritti di sovranità dei Cantoni. Se è vero che l'ordinanza concernente l'ammissione alla circolazione (art. 133) pre- vede istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e poli- zia in materia di esecuzione dei controlli della velocità e dell'uso degli apparecchi per le relative misurazioni, ciò va interpretato soltanto come il modo onde fissare dettagli d'ordine tecnico e amministrativo, affinché i diversi procedi- menti di misurazione (ad esempio i controlli radar) vengano applicati unitariamente in tutto il Paese e siano riconosciuti dai tribunali in quanto mezzi di prova.
La mozione non può essere accolta dal Consiglio fede- rale anche per ragioni d'ordine giuridico. Una mozione può soltanto conferire mandato al Consiglio federale di presen- tare un progetto di legge o di decreto con un determinato indirizzo. Emanare prescrizioni esecutive della legge sulla circolazione stradale rientra, secondo l'articolo 106 LCStr. nelle competenze del Consiglio federale. Ove il legislatore autorizzi il Consiglio federale a legiferare, dunque nel cosid- detto campo della legislazione per delega, non possono essere conferiti a detto consesso esecutivo, tramite la via di una mozione, incarichi legislativi vincolanti. Anche sotto questo aspetto, quindi, la mozione non può essere accolta. Il Consiglio federale non può inoltre consentire la trasforma- zione della mozione in postulato. L'esperienza e un nuovo esame dell'intera problematica, inclusi gli argomenti pre- sentati dall'autore della mozione, provano che, per le ragioni esposte, la polizia deve avere anche nel futuro la possibilità di eseguire di nascosto controlli della velocità.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale Déclaration écrite du Conseil fédéral
Il Consiglio federale raccomanda di respingere la mozione.
Abgelehnt - Rejeté
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Mozione Grassi Strassenverkehrsgesetz. Geschwindigkeitskontrollen Mozione Grassi Loi sur la circulation routière. Contrôles de vitesse Mozione Grassi Legge sulla circolazione stradale. Controlli di velocità
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IV
Volume
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Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
84.476
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 05.10.1984 - 08:00
Date
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