951.400•Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi
Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi
951.400Decree01.01.1900
951.400
Decreto legislativo
concernente il finanziamento della formazione
permanente dei giuristi
(del 18 febbraio 1991)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1
Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.
Art. 2
L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.
Art. 3
Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 1991, 63.
Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.
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