Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario[1]

801.140Law01.01.1900

801.140

Regolamento

concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

del 16 dicembre 2008 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze;

viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,

decreta:

Principio

Art. 1

Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.

Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento.

Operatori sanitari

Art. 2

a)autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan)fr. 1'300.–
b)libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed)da fr. 600.– a fr. 1'200.–
c)libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan)da fr. 400.– a fr. 600.–
d)esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan)da fr. 200.– a fr. 400.–
e)nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS)da fr. 450.– a fr. 1'500.– per le professioni universitarie; da fr. 250.– a 600.– per le professioni non universitarie
f)autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan)da fr. 200.– a fr. 400.–
g)rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o similida fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione
h)esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato eticofino a fr. 9'000.–
i)sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed)fino a fr. 3'000.– + le spese per eventuali perizie
l)revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativifino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie
m)
n)autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentoratoda fr. 200.- a fr. 400.-.

Strutture e servizi sanitari

Art. 3

a)autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan)fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni
b)autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan)fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni
c)autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle clinichefino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni
d)autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturnifino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni
e)rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o similida fr. 400.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni
f)revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativifino a fr. 500.–
g)collaudile spese effettive
h)controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimentile spese effettive
i)sopralluoghi a carattere informativo o di consulenzale spese effettive
l)

Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo

Art. 4

a)abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan)le spese effettive
b)collaudile spese effettive
c)controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimentile spese effettive
d)sopralluoghi a carattere informativo o di consulenzale spese effettive
e)decisioni in ambito radonfino a fr. 300.–

Medicamenti e dispositivi medici

Art. 5

a)decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanzeda fr. 200.– a fr. 5'000.–
b)controlli, visite e ispezionile spese effettive

Polizia mortuaria

Art. 5a

a)autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebrifr. 600.–
b)rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o similida fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni
c)nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giornifr. 400.–
d)revoca di un’autorizzazionefino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie
e)autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepolturafr. 200. –
f)autorizzazione per il trasporto di salmefr. 50.– per l’autorizzazione comunale; da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale

Fotocopie e lavori di cancelleria

Art. 6

a)fotocopiefr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.– a partire dall’11. pagina
b)altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.)da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all’autorità

Disposizioni abrogative

Art. 7

Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Pubblicato nel BU 2008, 720.

Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.

Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.

Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.

Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.

Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71.

Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.

Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.

Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.

Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.

Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.

Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.

Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.

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