Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

824.110Law01.01.1900

824.110

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

(del 28 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) del 20 giugno 2014,

vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 30 settembre 1996,

decreta:

Dipartimento competente

Art. 1

Il Dipartimento della sanità e della socialità:

a) è l’autorità competente per vigilare sull’esecuzione della legislazione federale e cantonale;

b) nomina i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le modalità di retribuzione;

c) esercita tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un’altra autorità.

Organi di esecuzione

Art. 2

Gli organi di esecuzione sono:

a) il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari;

b) il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari.

Delega di competenze

Art. 3

Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l’esecuzione di certi compiti d’ispezione a terzi.

Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale.

Chimico cantonale

Art. 4

Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso.

Il Laboratorio cantonale è composto da:

a) l’ispettorato delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e

b) il laboratorio, specializzato nell’esame dei campioni.

Ispettorato

Art. 5

L’ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti:

a) svolge tutte le attività di ispezione previste dall’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr);

b) effettua i prelievi di campioni secondo l’OELDerr;

c) effettua le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva.

La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all’art. 8 cpv. 1 dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell’allegato.

Laboratorio

Art. 6

Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti:

a) effettua le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso giusta l’OELDerr;

b) esegue analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell’ambito delle sue attività di controllo delle derrate alimentari;

c) può eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati all’indipendenza espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari;

d) i risultati delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma ISO17025.

Veterinario cantonale

Art. 7

Il Veterinario cantonale dirige l’Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.

Il Veterinario cantonale, con l’aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell’igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione).

Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali.

Emolumenti

Art. 8

Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare degli emolumenti per:

a) il controllo che porta a una contestazione;

b) la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;

c) il controllo successivo di un’azienda;

d) l’onere per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva);

e) il controllo degli animali da macello e delle carni;

f) il controllo di un laboratorio di sezionamento;

g) le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;

h) le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento;

i) le altre analisi.

Autorità di ricorso

Art. 9

Il Consiglio di Stato è l’autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.

Contravvenzioni

Art. 10

Le contravvenzioni ai sensi dell’art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell’art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.

Abrogazione

Art. 11

È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 4 novembre 1997.

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017.

Pubblicato nel BU 2017, 69.

Allegato

Frequenza minima di controllo per le imprese ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN)

CodiceCategoria d’impresaIntervallo tra due controlli (n. max di anni)
AImprese industriali
A4Produzione di oggetti d’uso
A401Cosmetici: produzione (materie prime)8
A402Cosmetici: lavorazione/trasformazione4
A403Tessili: produzione8
A404Tessili: lavorazione/trasformazione8
A405Oggetti d’uso: produzione8
A406Oggetti d’uso: lavorazione (trasformazione)8
A407Giocattoli: produzione (materie prime)8
A408Giocattoli: lavorazione/trasformazione8
A409Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: produzione4
A410Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: lavorazione/trasformazione4
CImprese di distribuzione
C5Commercio di oggetti d’uso
C502Cosmetici: importazione4
C503Tessili: importazione8
C504Oggetti d’uso: importazione8
C505Giocattoli: importazione8
C506Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: importazione4
FPiscine e docce accessibili al pubblico
F1Piscine coperte4
F2Piscine all’aperto4
F4Docce accessibili al pubblico, inserite in attività che non ricadono nelle categorie D (aziende di ristorazione), F1 e F28

Cpv. introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.

Allegato introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.

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