A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
biefer 5clif age er im Sanuar 1906 .R:enntniß l on jener, g
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ute
nun .lerfoIgten Clnblungßroeife bes m:ngefd)ulbigten er9ieIten.
10. ie unneferung be m:ngeid)ulbigten tft fomit au be
-willigen für bn e ift ber (mtsunterfd) agung, unter ?SorbeljClrt
ber meitimmungen beß m:rt. 4 m:ußl. ?Scrtr. unb mit bem )l.leitetn,
ü6rigenß felbftl.lerft nbHd)en, ?Sorbe9a t, baj3 ber m:ngefd)ulbigte
über9Clu:pt uur für biefe m:ußUeferungßbeHft l erfolgt 11.letOen
fann. WUt ber m:ußlieferung finb bem erfud)euben t tllte gemäf3
m:tt. 9 m:unl.:?Settt. bie bem m:ngefd)ulbigten bei feiner ?Serljaftung
4lbgenommenen egenftiinbe auiSljinaugeben.
emuad) ljat biliS munbeßgettd)t
eitannt:
- ie m:ußHeferung beß m:lfreb te:P9 tui), auiS 5tr tj3burg,
.gfll.lefener oliaeifommiffiir, Cln ben Unterfud)ungßrid)ter 11 beim
Jtaifedid)en 2ctnbHerid)t an traj3burg lottl be)l,)iUigt, foroeit eß
bie m:nf(age )l,)egen (mtßunterfd) agung betrifft, bagegen .lerroei:
gett, fO)l,)cit bie m:nt age auf einfad)e Untetfd)lagung ge9t.
- unu bet erfolt 'oeiS (ngefd)ulbigten finb bie i9m ud feiner
met9aftung abgenommeneu egenftiinbe auß9inaugeben.
- Vert.rag mit Italien. -'rraite avec l'Ita.lie.
- Santenza d.el 19 giugno 1906 nella causa Bonzani.
Estradizione per furto qualificato; art. 2 No 7 Trattato di eslrad.,
art. 401, No 1 C. pen. Hal., art. 265 lett. a C. pen. tiein. -Pre-
scrizione, art. 85 C. pen. tiein., art 91 C. pen. ital.
1 ° TI 28 marzo 1906 veniva arrestata e tradotta nelle ear-
Ceri di Loearno Bonzani Antonia, eolpita ua mandato di eat-
tura dalla
R. Pro euro. di Pallanza in data dell' 11 settembre
- Informata deU' arresto e dopo ehe 10. detenuta fu di
nuovo, eontro eauzione, posta provvisoriamente su piede
libero, la Legazione d'Italia a Berna presentava, in data
deI
18 maggio 1906, una domanda di estradizione al Consigl
io
federale, motivandola sul fatto ehe Ia Bonzani era stata, eon
Auslieferung. - . Vertrag mit Italien. N° 48.
sentenza eontumaciale 11 giugno 1902 deI Tribunale penale
di PalIanza, diehiarata coipevole di furto di quattro lenzuola,
: avvenuto in epoea impreeisata deI mese di gennajo 1902 in
, Cannero,
in danno di Camuzzi Maria, eon abuso di pre-
, stazione d'opera (art. 404, N° 1, deI Cod. pen. ita!.), e
ondannata a dieiotto mesi di reelu"ione, delitto previsto al
l'art. 2,N°7, deI trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia.
La sentenza prodotta in appoggio specifiea ehe Ia Bonzani
era stata nel mese di gennajo 1902 inearieata da eerta
Camuzzi Maria di andare a prandere in easa, vestire, eibare,
aeeompagnare
aU' asiloe eustodire fino a sera una bambino.
della Camuzzi; ehe in questa sua qualita ave va libero aeeesso
alla easa delIa Camuzzi; ehe in seguito questa venne a seo-
prire ehe le erano state rubate dal eassettone esistente nella
Camera da Ietto quattro lenzuola nuove di tela deI valore di
irea 50 franehi; ehe i sospetti essendo eaduti sulla Bonzani,
l'inehiesta aveva dimostrato ehe
il furto era stato di fatti da
uesta eommesso. Il furto rivestire di eonseguenza i earatteri
di furto qualifieato, a tenore deU' art. 404, N° 1, deI Cod. pen. it.
2° Interrogata, la Bonzani dichiarava dapprima di annuire
alla propria estradizione ; ma se ne ricredeva piu tardi dichia-
rando di fare opposizione ed insinuando un atto seritto in
data deI 18 aprile 1906, nel quale allegava:
Nessuua eitazione e mai perveuuta aHa Bonzani, perehe
,.
eomparisse al Tribunale di Pallanza onde rispondere deI
. l'aeeusa ehe le fu addebitata, e per 10. quale e stata eondan-
nata in eontumacia.
La Bonzani fu sentita dal Giudice istruttore di Pallanza,
,
avanti il quale ha recisamente protestato di essere inno-
. cente, e parimenti depose in questo senso avanti 1'0nore-
, vole Proeuratore Pubblico di Loearno, dietro rogatoria
, dell' Autoritä. italiana. Nessuno peri le ha comunieato il
:. deereto di accusa, 0 l'ordinanza di accusa, come nessuno
:. le fece pervenire uno. citazione di comparire al Regio Tri-
., bunale di Pallanza per rispondere delI' aecusa in diseorso.
:. Nel eorso den' anno 1902 la rieorrente Bonzani dimo-
,. rava in Cannero, luogo deI preteso delitto ; poscia si tras-
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342 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
feriva coUa propria famiglia nel Cantone Ticino, aiternandO'
Ia sua dimora tra Brissago ed Ascona. La sua degenz!li
... nelIa Svizzera era nota in ItaUa, ma nessuna Autorita ha
pensato di citare 0 far citare Ia Bonzani al Tribunale ehe
Ia doveva giudieare, eome non seppe mai di essere stata
messa in istato di aeeusa. N emmeno si e fin qui pensato a
eomuniearle Ia sentenza ehe l' ha eondannata in eontuma-
eia, per eui l'arresto segmto fu per lei una vera sopresa .....
Questo stato di cose e piiI ehe sufficiente per giustifieare'
l'oppozizione ehe la Bonzani fa aHa domanda di e:jtradi-
zione, per essere eonsegnata aH' Autoritä. italiana onde
subire una pena portata da sentenza ehe essa ignora, e
per un fatto deI quale non ha potuto difendersi, per non
essere stata regolarmt'nte citata.
E sieeome non e ViiI possibile rimediare a questo stato
di eose, a tenore delle leggi italiane, eosl Ia eonsegna della
Bonzani all' Autorita dei vicino Regno d'Italia dev' essere
negata e rifiutata.
I trattati RUll' estradizione vigenti tra la Svizzera e
I'Italia riposano sul prineipio ehe esista un fatto eontem-
plato dagli stessi, per ottenere un' estradizione deI nazio-
nale, ma quei trattati esigono anche ehe la proeedura
aperta eontro dell' estradando sia stata regolare, e siane)
anche state osservate tutte 1e garanzie e le formalitä. di
legge. In difetto, l'estradizione dev' essere rifiutata. "
3. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale
trasmetteva
gli atti al Tribunale federale per un relativo
giudizio, aeeompagnandoli
di un preavviso deI Procuratore
pubblieo
deHa COllfederazione eonehiudente aH' ammissione
dell'estradizione.
In dirilto:
L'esistenza dei requisiti formali deU' art. 9 deI trattato dt
estradizione fra Ia Svizzera e I'Italia (presentazione di una.
domanda in forma diplomatiea e produzione in eopia od in
originale
di una sentenza di eondanna, di un deereto di messa
in istato di aeeusa, 0 di un mandato di eattura) non e oggetto
di dubbio.
Nessun dubbio deI pari che
il delitto di furto qualifieato,.
Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. No 48.
pel qnale e riehiesta a eonsegna della Bonzani, e previsto
tassatIvamente eome tItolo di estradizione
aI N0 7 art. 2 deI
trattato medesimo.
Che l'estradizione lJOn possa avvenire per
insufficienza deI valore delI' oggetto derubato (ved. N 12 di
delto articolo), non venne neppur preteso nel easo conereto e
n?n pntreb?e deI resto pretendersi, trattandosi di una figura
dl delitto dlversa da quella menzionata
aI N 12 (ved. l'odierna
sentenza deI Tribunale federale
neUa causa di estradizione
otturini). Non. s.olIevata e non sollevabile e deI pari l'eeee-
lOne d p:eSnrIZlOne e do tauto a termini delle Ieggi dello
Stato dl
nfuglO (art. 85 Cod. pen. tie.) che a termini deI
Cod. pen. ital. (art. 91). La sola obbiezione sollevata di vizio
di fo.rma. nel giudizio prolato non e questione ehe possa
esnnnma:sl. da. questo indiee, le pretese iIlegaIitä. 0 irrego-
lanta dl cltazlOne e dl mtimazione riguardando Ia validitä
procedurale deI giudizio emanato, Ia quale non e eceezione
cne possa sollnvarsi in base al trattato. Anehe il problema
dl sapere se Il delitto pel quale venne eondannata Ia Bon-
zani possa nelle cireostanze eonstatate dal Giudiee penaIe
competente riguardarsi come
un furto qualifieato a sensi deI
l' rt. 2,. N° 7 deI trattato, nOn offre nel fattispeeie nessuna
dlffieolta.
Come furto qualificato a sensi dei trattato italo-
svizzero deve riguardarsi qualsiasi furto pel quale rieorre
nna delle aggravanti espressamente
sandte per egge. Ora
tanto il Cod. pen. ital. (art. 404, No 1) che il Cod. pen. tie.
(art. 365, lett. a) qualifieano di cireostanza aggravata e di
conseguenze come un motivo di maggior pena
i1 fatto di
aver eommesso un furto mediante abuso
deHa fidueia 0 delle
comoditä derivanti da reciproei rapporti di coabitazione
ser-
vizio domestico, prestazione d'opera, ece. '
Per qnesti motivi,
II Tribunale federale
pronuneia:
L'opposizione
EI respinta e quindi aecordata alle Autorita
italiane l'estradizione Bonzani.