Decisione del 12 dicembre 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
A.,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2011.109
Fatti:
A. Su richiesta di B., nel marzo 2000, A. ha fatto costituire a Vaduz la fondazio-
ne C., di cui quest’ultimo era membro del consiglio di fondazione, ed ha a-
perto presso la banca D. di Zurigo il conto n. 1 intestato alla fondazione sul
quale l’interessato disponeva di procura e di cui il B. era beneficiario econo-
mico. Negli anni successivi, quest’ultimo avrebbe effettuato molteplici movi-
mentazioni sia in entrata che in uscita sulla suddetta relazione bancaria con
il denaro ricevuto quale compenso per la partecipazione ad operazioni
distrattive ai danni di società del gruppo E.
B. Nel marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC)
ha aperto un procedimento penale nei confronti di F., G., H., B. ed altri in
particolare per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305
bis
n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).
Oggetto del riciclaggio di denaro in Svizzera, avvenuto fra il dicembre 1998
ed il marzo 2004, sarebbero ingenti somme di denaro distratte illecitamente
a società del gruppo agroalimentare italiano E. Il procedimento penale è sta-
to esteso ad A. il 29 settembre 2006 per titolo di riciclaggio di denaro, falsità
in documenti e truffa.
C. Con decreto del 4 ottobre 2011 (v. act. 1.1) ai sensi degli art. 319 e segg. del
codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di
procedura penale, CPP; RS 312.0), il MPC ha abbandonato il procedimento
penale aperto nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro ex
art. 305
bis
CP a seguito di intervenuta prescrizione, proseguendo invece lo
stesso per i reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa (art. 146 CP).
D. Con reclamo dell’11 ottobre 2011 A. è insorto avverso la succitata decisione
dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l’annullamento (v. act. 1).
Esso sostiene che nel suo comportamento non sono ravvisabili, sia dal punto
di vista soggettivo che oggettivo, le condizioni del reato di riciclaggio di dena-
ro ai sensi dell’art. 305
bis
CP, tanto nella sua forma semplice (n. 1) che
aggravata (n. 2). L’insorgente ha poi sottolineato la condotta ineccepibile te-
nuta nei confronti delle autorità, postulando che il MPC pronunci l’abbandono
del procedimento penale nei suoi confronti constatandone l’estraneità ai fatti
e non per avvenuta prescrizione, così da preservare la sua immagine e repu-
tazione.
E. Nella sua risposta del 15 novembre 2011 il MPC ha chiesto la reiezione inte-
grale del reclamo siccome infondato (v. act. 6). Esso ha in primo luogo rile-
vato che, posteriormente al colloquio telefonico intercorso in data
11 marzo 2004 con B., A. sapeva o perlomeno doveva presumere, come pe-
raltro da lui stesso riconosciuto (v. act. 6.7 pag. 21) e confermato dal suo in-
terlocutore (v. act. 6.8 pag. 72), che il denaro versato in contanti sul conto
n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zurigo proveniva da
un crimine, segnatamente dalla bancarotta fraudolenta commessa in Italia a
danno di società del gruppo E. L’autorità federale ha poi affermato che il rici-
claggio di denaro contestato al reclamante è stato derubricato da grave a
semplice in quanto le indagini non hanno permesso di accertare se prima
della suddetta telefonata egli fosse o meno al corrente dell’effettiva origine
criminale dei valori patrimoniali in questione.
F. Invitato a prendere posizione in merito alla suddetta risposta entro il 28 no-
vembre 2001 (v. act. 7) A. non ha reagito.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa-
rio, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19
marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31
agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS
173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci-
sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto-
posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal-
le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II
361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).
1.2. Benché il reclamo sia redatto in lingua tedesca, la presente decisione viene
emessa nella lingua del decreto impugnato, ossia l’italiano (v. art. 67 CPP,
richiamato l’art. 54 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF; RS 173.110])
1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono
del MPC il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396
cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione
impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).
1.4. La decisione impugnata riguarda unicamente l’abbandono per intervenuta
prescrizione del procedimento penale nei confronti di A. per il titolo di rici-
claggio di denaro ex. art. 305
bis
n. 1 CP. Come rettamente indicato dal MPC
nella sua risposta del 15 novembre 2011 (v. act. 6, pag. 3), le allegazioni del
reclamante in merito ai capi d’accusa ancora pendenti nei suoi confronti (truf-
fa e falsità in documenti ai sensi dell’art. 146 CP, rispettivamente 251 CP)
esulano dalla presente procedura di reclamo. Le censure sollevate
dall’interessato in merito ai suddetti reati non sono quindi ammissibili in
questa sede.
- Secondo l’art. 305
bis
n. 1 CP chiunque compie un atto suscettibile di vanifica-
re l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimo-
niali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi
gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote
giornaliere (n. 2).
2.1. A. afferma in sostanza di non essersi reso colpevole del reato di riciclaggio di
denaro ai sensi dell’art. 305
bis
CP, di modo che l’autorità federale avrebbe
dovuto pronunciare l’abbandono del procedimento penale aperto nei suoi
confronti in ragione della sua estraneità ai fatti, e non a seguito dell’avvenuta
prescrizione del reato imputatogli.
2.1.1. Per quanto attiene il supposto reato di riciclaggio semplice di denaro
(art. 305
bis
n. 1 CP), l’insorgente sostiene che l’importo di USD 3,5 milioni
depositato da B. sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca
D. di Zurigo costituisce il provento di attività dell’interessato estranee al suo
ruolo di membro di direzione della banca I. di Milano e quindi al “caso E.”,
per il quale egli non è d’altronde mai stato condannato in Italia. Le condizioni
oggettive del reato ipotizzato non sarebbero pertanto adempiute.
Nel corso del colloquio telefonico intercorso l’11 marzo 2004 tra il reclamante
e B., quest’ultimo aveva manifestato il suo timore che le autorità inquirenti
avrebbero sequestrato il conto della fondazione su cui erano depositati i suoi
risparmi, chiedendogli nel contempo di trasferire USD 50'000.-- per assicura-
re le sue spese di patrocinio. In attesa di un colloquio personale chiarificatore
con il suo cliente, A. aveva deciso di depositare il suddetto importo su un
conto ad esso intestato presso la banca D. di Zurigo, quindi lo stesso istituto
di credito in cui si trova la relazione bancaria della fondazione sul quale egli
aveva pieno potere di disposizione. Rassicurato sull’estraneità degli averi in
conto alla fondazione C. con le indagini inerenti il “caso E.” durante un incon-
tro con B. tenutosi a Zurigo il 18 marzo 2004, l’insorgente rammenta che
l’indomani aveva scritto all’Ufficio federale di Giustizia (in seguito: UFG) per
metterlo al corrente dell’accaduto e dei passi da esso intrapresi. Egli sottoli-
nea inoltre di avere immediatamente dato seguito all’ordine dell’autorità fede-
rale di bonificare gli USD 50'000.-- sul conto della fondazione (v. act. 1.2). In
conclusione, A. ritiene di avere sempre tenuto una condotta irreprensibile nei
confronti delle autorità e ligia ai suoi doveri e di non avere mai cercato di
occultare del denaro, di modo che pure le condizioni soggettive del reato
contestatogli non sono ravvisabili nella sua persona.
2.1.2. Per quanto concerne infine l’aggravante generica del caso grave (art. 305
bis
n. 2 CP) imputatagli in un primo tempo dal MPC, A. sottolinea che si tratta
unicamente di una sorta di ”escamotage” posto in essere dall’autorità federa-
le per ovviare al rischio di prescrizione della procedura aperta nei suoi con-
fronti.
2.2. Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che in data 29 luglio 2009 la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha emesso una ri-
chiesta di rinvio a giudizio per titolo di bancarotta fraudolenta aggravata
(amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP secondo il diritto sviz-
zero) e di usura nei confronti di B. ed altri per avere, nel periodo dicembre
1998-dicembre 2003, distratto illecitamente a società del gruppo E. una
somma complessiva di USD 51,5 milioni (v. act. 6.3). Tale infrazione costitui-
sce il reato a monte del riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305
bis
n. 2 CP,
commesso in Svizzera tra il dicembre 1998 ed il marzo 2004, contestato a
B., ad altri e in un primo tempo anche a A. Interrogato in qualità di indagato
dalle autorità italiane, in data 1° marzo 2004 B. aveva ammesso di avere
versato sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zuri-
go il denaro ricevuto da H. quale compenso per la sua partecipazione alle at-
tività distrattive ai danni di società del gruppo E. (v. act. 6.15). Alla luce di
quanto esposto le allegazioni dell’insorgente in merito all’origine legale del
denaro depositato sulla suddetta relazione bancaria non trovano oggettiva-
mente riscontro nella fattispecie.
Successivamente ad una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata in data
2 marzo 2004 dalle autorità delle vicina Penisola e volta al sequestro del
conto della fondazione C., l’11 marzo successivo B. ha dato telefonicamente
ordine al reclamante di trasferire USD 50'000.-- dal conto in oggetto ad un
altro intestato a quest’ultimo presso lo stesso istituto di credito, operazione
intervenuta il giorno stesso (v. act. 6.4.1. e 6.4.2). Interrogato in data
16 ottobre 2006 dal MPC in merito al suddetto colloquio telefonico, A. ha di-
chiarato di avere pensato che la richiesta di trasferimento di denaro formula-
ta dal suo cliente fosse da ricollegare alle indagini inerenti il gruppo E.
(v. act. 6.7 pag. 21). Lo stesso B. in un interrogatorio del 6 maggio 2008 ha
confermato di avere informato il reclamante del fatto che gli USD 50'000.--
erano da porre in relazione alle indagini penali in Italia concernenti il
gruppo E. (v. act. 6.8 pag. 72). Tenuto conto di quanto esposto, si deve rite-
nere che posteriormente alla telefonata dell’11 marzo 2004 il reclamante
fosse a conoscenza dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione,
di modo che anche l’aspetto soggettivo del reato di riciclaggio di denaro è
adempiuto.
In conclusione, come rettamente indicato dal MPC nel decreto d’abbandono
impugnato, A. trasferendo del denaro di origine criminale da un conto in
Svizzera su un’altra relazione bancaria con titolare e/o beneficiario economi-
co diverso, e comunicando in ritardo tale operazione alle competenti autorità
federali, si è reso colpevole di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305
bis
n. 1 CP
(v. act. 1.1. pag. 5 e dottrina e giurisprudenza ivi citata), reato successiva-
mente prescritto. A titolo abbondanziale si sottolinea che il riciclaggio di de-
naro contestato a A. è stato derubricato da grave (v. act. 6.1) a semplice
(v. act. 6.2) in quanto le indagini non hanno permesso di accertare se prima
della telefonata dell’11 marzo 2004 il reclamante sapesse o almeno dovesse
presumere che il denaro depositato sul conto della fondazione C. e in parte
movimentato provenisse da un crimine commesso in Italia a danno del
gruppo E.
Le censure del reclamante vanno di conseguenza respinte.
- Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono a carico
della parte soccombente; in concreto viene posta a carico del reclamante
una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del
Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese,
gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162). Essa è coperta dall'anticipo delle spese già ver-
sato.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è
coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, il 13 dicembre 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- A.
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Decisione del 12 dicembre 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
A.,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2011.109
Fatti:
A. Su richiesta di B., nel marzo 2000, A. ha fatto costituire a Vaduz la fondazio-
ne C., di cui quest’ultimo era membro del consiglio di fondazione, ed ha a-
perto presso la banca D. di Zurigo il conto n. 1 intestato alla fondazione sul
quale l’interessato disponeva di procura e di cui il B. era beneficiario econo-
mico. Negli anni successivi, quest’ultimo avrebbe effettuato molteplici movi-
mentazioni sia in entrata che in uscita sulla suddetta relazione bancaria con
il denaro ricevuto quale compenso per la partecipazione ad operazioni
distrattive ai danni di società del gruppo E.
B. Nel marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC)
ha aperto un procedimento penale nei confronti di F., G., H., B. ed altri in
particolare per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305
bis
n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).
Oggetto del riciclaggio di denaro in Svizzera, avvenuto fra il dicembre 1998
ed il marzo 2004, sarebbero ingenti somme di denaro distratte illecitamente
a società del gruppo agroalimentare italiano E. Il procedimento penale è sta-
to esteso ad A. il 29 settembre 2006 per titolo di riciclaggio di denaro, falsità
in documenti e truffa.
C. Con decreto del 4 ottobre 2011 (v. act. 1.1) ai sensi degli art. 319 e segg. del
codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di
procedura penale, CPP; RS 312.0), il MPC ha abbandonato il procedimento
penale aperto nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro ex
art. 305
bis
CP a seguito di intervenuta prescrizione, proseguendo invece lo
stesso per i reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa (art. 146 CP).
D. Con reclamo dell’11 ottobre 2011 A. è insorto avverso la succitata decisione
dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l’annullamento (v. act. 1).
Esso sostiene che nel suo comportamento non sono ravvisabili, sia dal punto
di vista soggettivo che oggettivo, le condizioni del reato di riciclaggio di dena-
ro ai sensi dell’art. 305
bis
CP, tanto nella sua forma semplice (n. 1) che
aggravata (n. 2). L’insorgente ha poi sottolineato la condotta ineccepibile te-
nuta nei confronti delle autorità, postulando che il MPC pronunci l’abbandono
del procedimento penale nei suoi confronti constatandone l’estraneità ai fatti
e non per avvenuta prescrizione, così da preservare la sua immagine e repu-
tazione.
E. Nella sua risposta del 15 novembre 2011 il MPC ha chiesto la reiezione inte-
grale del reclamo siccome infondato (v. act. 6). Esso ha in primo luogo rile-
vato che, posteriormente al colloquio telefonico intercorso in data
11 marzo 2004 con B., A. sapeva o perlomeno doveva presumere, come pe-
raltro da lui stesso riconosciuto (v. act. 6.7 pag. 21) e confermato dal suo in-
terlocutore (v. act. 6.8 pag. 72), che il denaro versato in contanti sul conto
n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zurigo proveniva da
un crimine, segnatamente dalla bancarotta fraudolenta commessa in Italia a
danno di società del gruppo E. L’autorità federale ha poi affermato che il rici-
claggio di denaro contestato al reclamante è stato derubricato da grave a
semplice in quanto le indagini non hanno permesso di accertare se prima
della suddetta telefonata egli fosse o meno al corrente dell’effettiva origine
criminale dei valori patrimoniali in questione.
F. Invitato a prendere posizione in merito alla suddetta risposta entro il 28 no-
vembre 2001 (v. act. 7) A. non ha reagito.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa-
rio, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19
marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31
agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS
173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci-
sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto-
posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal-
le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II
361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).
1.2. Benché il reclamo sia redatto in lingua tedesca, la presente decisione viene
emessa nella lingua del decreto impugnato, ossia l’italiano (v. art. 67 CPP,
richiamato l’art. 54 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF; RS 173.110])
1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono
del MPC il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396
cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione
impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).
1.4. La decisione impugnata riguarda unicamente l’abbandono per intervenuta
prescrizione del procedimento penale nei confronti di A. per il titolo di rici-
claggio di denaro ex. art. 305
bis
n. 1 CP. Come rettamente indicato dal MPC
nella sua risposta del 15 novembre 2011 (v. act. 6, pag. 3), le allegazioni del
reclamante in merito ai capi d’accusa ancora pendenti nei suoi confronti (truf-
fa e falsità in documenti ai sensi dell’art. 146 CP, rispettivamente 251 CP)
esulano dalla presente procedura di reclamo. Le censure sollevate
dall’interessato in merito ai suddetti reati non sono quindi ammissibili in
questa sede.
- Secondo l’art. 305
bis
n. 1 CP chiunque compie un atto suscettibile di vanifica-
re l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimo-
niali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi
gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote
giornaliere (n. 2).
2.1. A. afferma in sostanza di non essersi reso colpevole del reato di riciclaggio di
denaro ai sensi dell’art. 305
bis
CP, di modo che l’autorità federale avrebbe
dovuto pronunciare l’abbandono del procedimento penale aperto nei suoi
confronti in ragione della sua estraneità ai fatti, e non a seguito dell’avvenuta
prescrizione del reato imputatogli.
2.1.1. Per quanto attiene il supposto reato di riciclaggio semplice di denaro
(art. 305
bis
n. 1 CP), l’insorgente sostiene che l’importo di USD 3,5 milioni
depositato da B. sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca
D. di Zurigo costituisce il provento di attività dell’interessato estranee al suo
ruolo di membro di direzione della banca I. di Milano e quindi al “caso E.”,
per il quale egli non è d’altronde mai stato condannato in Italia. Le condizioni
oggettive del reato ipotizzato non sarebbero pertanto adempiute.
Nel corso del colloquio telefonico intercorso l’11 marzo 2004 tra il reclamante
e B., quest’ultimo aveva manifestato il suo timore che le autorità inquirenti
avrebbero sequestrato il conto della fondazione su cui erano depositati i suoi
risparmi, chiedendogli nel contempo di trasferire USD 50'000.-- per assicura-
re le sue spese di patrocinio. In attesa di un colloquio personale chiarificatore
con il suo cliente, A. aveva deciso di depositare il suddetto importo su un
conto ad esso intestato presso la banca D. di Zurigo, quindi lo stesso istituto
di credito in cui si trova la relazione bancaria della fondazione sul quale egli
aveva pieno potere di disposizione. Rassicurato sull’estraneità degli averi in
conto alla fondazione C. con le indagini inerenti il “caso E.” durante un incon-
tro con B. tenutosi a Zurigo il 18 marzo 2004, l’insorgente rammenta che
l’indomani aveva scritto all’Ufficio federale di Giustizia (in seguito: UFG) per
metterlo al corrente dell’accaduto e dei passi da esso intrapresi. Egli sottoli-
nea inoltre di avere immediatamente dato seguito all’ordine dell’autorità fede-
rale di bonificare gli USD 50'000.-- sul conto della fondazione (v. act. 1.2). In
conclusione, A. ritiene di avere sempre tenuto una condotta irreprensibile nei
confronti delle autorità e ligia ai suoi doveri e di non avere mai cercato di
occultare del denaro, di modo che pure le condizioni soggettive del reato
contestatogli non sono ravvisabili nella sua persona.
2.1.2. Per quanto concerne infine l’aggravante generica del caso grave (art. 305
bis
n. 2 CP) imputatagli in un primo tempo dal MPC, A. sottolinea che si tratta
unicamente di una sorta di ”escamotage” posto in essere dall’autorità federa-
le per ovviare al rischio di prescrizione della procedura aperta nei suoi con-
fronti.
2.2. Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che in data 29 luglio 2009 la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha emesso una ri-
chiesta di rinvio a giudizio per titolo di bancarotta fraudolenta aggravata
(amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP secondo il diritto sviz-
zero) e di usura nei confronti di B. ed altri per avere, nel periodo dicembre
1998-dicembre 2003, distratto illecitamente a società del gruppo E. una
somma complessiva di USD 51,5 milioni (v. act. 6.3). Tale infrazione costitui-
sce il reato a monte del riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305
bis
n. 2 CP,
commesso in Svizzera tra il dicembre 1998 ed il marzo 2004, contestato a
B., ad altri e in un primo tempo anche a A. Interrogato in qualità di indagato
dalle autorità italiane, in data 1° marzo 2004 B. aveva ammesso di avere
versato sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zuri-
go il denaro ricevuto da H. quale compenso per la sua partecipazione alle at-
tività distrattive ai danni di società del gruppo E. (v. act. 6.15). Alla luce di
quanto esposto le allegazioni dell’insorgente in merito all’origine legale del
denaro depositato sulla suddetta relazione bancaria non trovano oggettiva-
mente riscontro nella fattispecie.
Successivamente ad una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata in data
2 marzo 2004 dalle autorità delle vicina Penisola e volta al sequestro del
conto della fondazione C., l’11 marzo successivo B. ha dato telefonicamente
ordine al reclamante di trasferire USD 50'000.-- dal conto in oggetto ad un
altro intestato a quest’ultimo presso lo stesso istituto di credito, operazione
intervenuta il giorno stesso (v. act. 6.4.1. e 6.4.2). Interrogato in data
16 ottobre 2006 dal MPC in merito al suddetto colloquio telefonico, A. ha di-
chiarato di avere pensato che la richiesta di trasferimento di denaro formula-
ta dal suo cliente fosse da ricollegare alle indagini inerenti il gruppo E.
(v. act. 6.7 pag. 21). Lo stesso B. in un interrogatorio del 6 maggio 2008 ha
confermato di avere informato il reclamante del fatto che gli USD 50'000.--
erano da porre in relazione alle indagini penali in Italia concernenti il
gruppo E. (v. act. 6.8 pag. 72). Tenuto conto di quanto esposto, si deve rite-
nere che posteriormente alla telefonata dell’11 marzo 2004 il reclamante
fosse a conoscenza dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione,
di modo che anche l’aspetto soggettivo del reato di riciclaggio di denaro è
adempiuto.
In conclusione, come rettamente indicato dal MPC nel decreto d’abbandono
impugnato, A. trasferendo del denaro di origine criminale da un conto in
Svizzera su un’altra relazione bancaria con titolare e/o beneficiario economi-
co diverso, e comunicando in ritardo tale operazione alle competenti autorità
federali, si è reso colpevole di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305
bis
n. 1 CP
(v. act. 1.1. pag. 5 e dottrina e giurisprudenza ivi citata), reato successiva-
mente prescritto. A titolo abbondanziale si sottolinea che il riciclaggio di de-
naro contestato a A. è stato derubricato da grave (v. act. 6.1) a semplice
(v. act. 6.2) in quanto le indagini non hanno permesso di accertare se prima
della telefonata dell’11 marzo 2004 il reclamante sapesse o almeno dovesse
presumere che il denaro depositato sul conto della fondazione C. e in parte
movimentato provenisse da un crimine commesso in Italia a danno del
gruppo E.
Le censure del reclamante vanno di conseguenza respinte.
- Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono a carico
della parte soccombente; in concreto viene posta a carico del reclamante
una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del
Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese,
gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162). Essa è coperta dall'anticipo delle spese già ver-
sato.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è
coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, il 13 dicembre 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- A.
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.