Decisione del 9 dicembre 2014
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Matteo Galante,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Competenza federale (art. 24 CPP)
Riunione di procedimenti (art. 30 CPP)
Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
Bu n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.132
Fatti:
A. Il 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
MPC), ha aperto un procedimento penale a carico di diverse persone fisiche e
giuridiche, tra cui B. (gestore patrimoniale della società C. SA nonché già ge-
store patrimoniale esterno di banca D.) e A. (già attivo presso la società C.
SA), per il reato ipotizzato di malversazioni di valori patrimoniali per un totale
di circa EUR 10 milioni. L'ammontare in questione è di proprietà del Fondo
Edifici di Culto (in seguito: FEC) del Governo italiano, ente che si occupa di
gestire gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari connessi alla gestione di
beni immobiliari e mobiliari destinati al culto. L'istruzione si trova attualmente
nella sua fase preliminare e precisamente in quella dell'istruzione da parte del
ministero pubblico secondo gli art. 308 e segg. CPP. In breve, gli indagati so-
no accusati di aver distratto i fondi in questione presso la banca D. (anche per
mezzo della falsificazione di documenti e di documentazione bancaria) per poi
in seguito averli riciclati in Svizzera ed all'estero.
Nel luglio 2013 è stato aperto un secondo procedimento nei confronti di B.,
per sospetti di malversazioni a danno di una persona fisica già cliente di C.
SA, rispettivamente di B. e banca D. Il procedimento in questione è stato con-
giunto giusta l'art. 29 CPP al procedimento già pendente davanti al MPC.
B. Il 4 agosto 2014, E., F. e G. hanno sporto denuncia penale davanti al Ministe-
ro pubblico del Cantone Ticino nei confronti di A. per i reati di appropriazione
indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158
CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP). Tali reati sarebbero stati perpe-
trati tra l'ottobre 2010 e il maggio 2011 in relazione al loro conto denominato
"1" presso Banca D. (v. act. 1.14).
C. Sulla base della denuncia dei signori E. F e G., il 5 agosto 2014 il Ministero
pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di A.
per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art.
251 n. 1 CP).
D. Con decreto 12 agosto 2014 il pubblico ministero cantonale ha sequestrato un
conto riconducibile a A. presso la banca H. (v. act.1.10) sul quale risultano es-
sere bloccati oltre fr. 600'000.--.
E. Il 13 agosto 2014 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha chiesto al MPC
di valutare l'opportunità di riunire il procedimento cantonale al procedimento
federale tramite l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'intera inchiesta
(v. act. 1.5).
F. Il 20 agosto 2014 il MPC ha informato A. di aver assunto dal Ministero pubbli-
co cantonale le denunce dei signori E. F. e G., invitandolo a presentare le
proprie osservazioni entro il 1° settembre 2014 circa la loro volontà di parteci-
pare al procedimento penale (v. act. 1.4).
G. Il 26 agosto 2014 il pubblico ministero cantonale ha comunicato all'autorità in-
quirente federale di "non avere obiezioni all'assunzione del procedimento in
oggetto da parte del MPC" (v. act. 1.6).
H. Con osservazioni del 29 agosto 2014 A. ha contestato la competenza del
MPC nonché la riunione dei due procedimenti e si è opposto alla partecipa-
zione dei signori E. F. e G. al procedimento penale. Egli ha postulato inoltre
che gli venisse intimato l'ordine di perquisizione e sequestro relativo al suo
conto n. 2 presso la banca H. Egli ha chiesto altresì che il blocco fosse limitato
all'importo di fr. 600'000.-- e che venisse autorizzato il dissequestro di quanto
necessario a garantirgli il minimo esistenziale (v. act. 1.7).
I. L'8 settembre 2014 A. ha ribadito le proprie censure in uno scritto inviato al
MPC (v. act. 1.8).
J. Il 23 settembre 2014 il predetto ha comunicato al MPC di essere stato infor-
mato dalla banca H. del blocco del suo conto e ha ribadito quanto esposto nel-
la missiva del 29 agosto chiedendo il dissequestro, perlomeno parziale,
dell'importo sequestrato (v. act. 1.9).
K. Con decisione 23 settembre 2014 il MPC ha decretato l'assunzione del proce-
dimento cantonale da parte dell'autorità inquirente federale e la riunione in un
unico procedimento degli incarti n. 2014.7274 e SV.12-0150. Nel contempo, il
MPC ha respinto l'istanza di dissequestro di cui sopra (v. act. 1.1).
L. Con reclamo del 6 ottobre 2014 A. è insorto contro la suddetta decisione di-
nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamante
chiede, in via principale, l'annullamento della decisione di assunzione da parte
del MPC del procedimento penale del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
la disgiunzione dei due procedimenti nonché il dissequestro del conto IBAN
n. 2. In via subordinata, egli postula il dissequestro limitatamente a
fr. 19'962.35 di detto conto (v. act. 1).
M. Con osservazioni del 17 ottobre 2014 il MPC ha chiesto che il reclamo sia in-
tegralmente respinto.
N. Con replica 24 ottobre 2014 il reclamante si è riconfermato nelle sue conclu-
sioni ricorsuali.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro
le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-
sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-
to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP
nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer
Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265
con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione im-
pugnata, datata 23 settembre 2014 (v. act. 1.1), è stato notificata al reclaman-
te in data 24 settembre 2014 (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto il 6 ottobre
2014, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In caso di sequestro di un conto bancario, di
principio il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tri-
bunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e rife-
rimenti ivi citati). La legittimazione di A., titolare del conto sequestrato IBAN
n. 2, imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione
impugnata, è data sia per la contestazione della competenza federale, sia per
quanto riguarda la riunione dei procedimenti, sia in relazione al sequestro
(v. DTF 138 IV 214; sentenze del Tribunale penale federale BG.2012.36 del
7 dicembre 2012, consid. 1.1; BB.2013.191 del 3 aprile 2014, consid. 1.3; in-
vece critico sulla possibilità di impugnare una decisione basata sull'art. 29
CPP, BERNARD BERTOSSA, Commentario romando, Basilea 2011, n. 4 ad art.
29 CPP).
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio-
lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e
la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
- Il reclamante sostiene che vi sarebbero motivi preponderanti che imporrebbe-
ro di mantenere disgiunti i due procedimenti congiunti.
2.1 In primo luogo, egli afferma che il MPC non è competente per giudicare i reati
contestatigli in quanto essi esulano dalla lista delle infrazioni di competenza
federale in virtù degli art. 23 e 24 CPP. Sostiene in particolare che il MPC non
è competente ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 CPP, in quanto, benché i crimini in
questione sottostanno ai titoli secondo e undicesimo del codice penale, le altre
condizioni poste dall'articolo non sono in casu rispettate.
2.1.1 La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia pe-
nale è disciplinata dagli art. 22 - 28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria
competenza cantonale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto fede-
rale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e
come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165
consid. 5 ). La competenza federale è regolata a sua volta dagli art. 23 - 24
CPP. Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale i
reati di cui agli articoli 260
ter
, 260
quinques
, 305
bis
, 305
ter
e 322
ter
-
322
septies
CP,
nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'art.
260
ter
CP, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero
(lett. a) oppure in più in Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi
(lett. b). Inoltre, l'articolo 24 cpv. 2 CPP stipula che il MPC può aprire un'istrut-
toria per crimini di cui ai titoli secondo e undicesimo CP, nel caso in cui i reati
in questione siano anch'essi stati commessi prevalentemente all'estero o in
più cantoni, oppure, alternativamente, nel caso in cui nessuna autorità canto-
nale di perseguimento penale si occupi della causa o se la competente autori-
tà cantonale solleciti dal MPC l'assunzione del procedimento. La norma ri-
prende sostanzialmente l'art. 337 aCP (rispettivamente l'art. 340
bis
aCP), di
-
6 -
modo che ci si può riferire alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate in rife-
rimento alle predette norme. L'istituzione di nuove competenze della Confede-
razione aveva quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuo-
ve forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di dena-
ro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta comples-
sità nonché il carattere transcantonale o internazionale di tali fattispecie. Por-
tata e complessità dei reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario
delle indagini (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui
provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento pe-
nale, FF 1998 1095; BERTOSSA, op. cit., n. 2 ad art. 24 CPP). A questo propo-
sito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislati-
va, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di di-
ritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità.
Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare
in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle ri-
sorse disponibili. In quest'ottica il concetto di "parte preponderante" rispetti-
vamente di "parte importante del reato" va interpretato non in termini quantita-
tivi o peggio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da
considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera
raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a
disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli can-
tonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (v. sentenza
del Tribunale penale federale BG.2012.41 del 16 novembre 2012, consid. 2.2;
DTF 130 IV 68 consid. 2.2 e i riferimenti ivi citati; BERTOSSA, op. cit., n. 5 ad
art. 24 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo
2010, n. 3 ad art. 24 CPP).
A titolo abbondanziale, si segnala infine la giurisprudenza secondo la quale se
le autorità di perseguimento penale federali e cantonali si sono accordate sulla
questione della competenza, la Corte degli affari penali del Tribunale penale
federale può rimettere in causa questo accordo soltanto se quest'ultimo è frut-
to di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid.
2).
2.1.2 Nel caso concreto, il procedimento penale congiunto a quello federale riguar-
da presunti atti di appropriazione indebita e falsità in documenti, posti in esse-
re da una persona che avrebbe agito prevalentemente in Ticino. Questi reati,
per il perseguimento e il giudizio dei quali sono competenti le autorità penali
cantonali giusta l'art. 22 CPP, possono facoltativamente diventare di compe-
tenza federale in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CPP. Stando alle risultanze
agli atti, l'elemento di internazionalità necessario secondo la lettera a dell'arti-
colo, è dato benché esso non risulti ad una prima analisi. È infatti opportuno
analizzare la fattispecie nella sua globalità. La dottrina ha stabilito che c'è
competenza federale se l'infrazione da perseguire in Svizzera si inserisce in
un contesto di criminalità internazionale per il quale il MPC dispone di migliori
e più adeguate risorse per fronteggiare tale fenomeno criminale rispetto ad un
ministero pubblico cantonale (BERTOSSA, op. cit., n. 5 ad art. 24 cpv. 1 CPP).
L'agire di A. quale gestore esterno della C. SA, società nei confronti della qua-
le sta indagando il MPC, deve essere valutato in stretta analisi con il mandato
di gestione che la banca D. ha confidato alla predetta C. SA a cui i signori E.,
F. e G. avevano affidato la gestione del conto. Tutto quello che è avvenuto
all'interno di questo contesto deve essere preso in considerazione in un'unica
procedura, ossia quella federale. Di conseguenza, non si può considerare la
denuncia dei signori E., F. e G. come un'iniziativa isolata e circoscritta: essa
rientra in un quadro più ampio, che coinvolge diverse persone fisiche e giuridi-
che anche all'estero e riguarda una fattispecie complessa per titoli diversi di
reati. Occorre peraltro sottolineare che il reclamante, al momento in cui il MPC
ha deciso di assumere il procedimento cantonale, era già oggetto di un'inchie-
sta federale in quanto sospettato (con altri) di aver malversato - anche falsifi-
cando documenti - valori patrimoniali per un totale di EUR 10 milioni circa nel-
la titolarità del FEC (v. lett. A. sopra), inchiesta con evidenti connessioni con
l'estero.
Infine, per quanto riguarda la seconda condizione, cumulativa, posta dalla lett.
b dell'art. 24 cpv. 2 CPP, secondo la quale il ministero pubblico cantonale de-
ve aver sollecitato dal MPC l'assunzione del procedimento, è lecito ritenere la
missiva del 13 agosto 2014 come una vera e propria domanda circa la possi-
bilità di presa a carico della procedura in questione (v. act. 1.5). Va peraltro
aggiunto che nella missiva del 26 agosto 2014 il Procuratore Pubblico del
Cantone Ticino manifesta senza riserve il proprio accordo all'assunzione del
procedimento da parte del MPC (v. act. 1.6), accordo che, alla luce di quanto
precede, non può certamente essere considerato abusivo ai sensi della so-
pracitata giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.1 in fine). In definitiva, la censu-
ra mossa dal reclamante va disattesa.
2.2 Il reclamante si duole poi di una violazione del diritto di essere sentito in rela-
zione al fatto che egli non sarebbe stato avvisato dell'assunzione del procedi-
mento cantonale da parte del MPC.
2.2.1 Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura forma-
le, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indi-
pendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Per costan-
te giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedot-
to il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfa-
vorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assun-
zione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF
132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Tale diritto mira a garan-
tire all'insorgente l'esercizio del diritto di esprimersi e di far valere il proprio
punto di vista. Esso comprende segnatamente il diritto di essere informato
dell'apertura di una procedura che lo concerne, del suo contenuto e della pre-
sa di posizione delle altre parti al processo o autorità (JEANNERET/KUHN, Pré-
cis de procédure pénale, Berna 2013, n. 4034 p. 56). Secondo la giurispru-
denza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito
può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame
sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (sentenza del
Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 3.2.1; DTF
130 II 530 consid. 7.3).
2.2.2 In concreto, il 18 agosto 2014 il MPC ha manifestato il proprio interesse all'as-
sunzione del procedimento in esame e, in data 20 agosto 2014, ha inviato la
propria presa di posizione al reclamante, invitandolo a presentare le proprie
osservazioni in relazione alla richiesta dei signori E., F. e G. "di voler parteci-
pare al procedimento penale" pendente davanti all'autorità federale (v. act.
1.4). Quanto precede permette di concludere che il reclamante è stato infor-
mato dell'intenzione del MPC di assumere l'incarto cantonale, il quale gli ha
dato la possibilità di esprimersi in merito. Di conseguenza anche tale censura
va disattesa poiché infondata.
2.3 L'insorgente lamenta inoltre una violazione del principio di celerità in relazione
all'art. 29 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio dell'unità della procedura. Egli
giustifica la disgiunzione dei procedimenti sostenendo che gli elementi fattuali
alla base delle due procedure sono molto differenti. Inoltre, sostiene che la
congiunzione dei due procedimenti darebbe ai denuncianti la possibilità di
avere accesso a tutta una serie di documenti di cui non è necessario che essi
vengano informati.
2.3.1 L'articolo in questione prevede che più reati sono perseguiti e giudicati con-
giuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a) oppure vi
è correità o partecipazione (lett. b). Eccezioni a tale principio sono previste
all'art. 30 CPP, secondo il quale, per motivi sostanziali, il pubblico ministero e
il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti. Il principio dell'unità
della procedura è legato al concetto di opportunità, soprattutto per quanto
concerne l'amministrazione omogenea delle prove e la difesa (v. sentenza del
Tribunale penale federale BB.2009.51, 53, 54 del 5 agosto 2009, consid. 2 e
giurisprudenza citata). Come previsto dalla legge, una decisione di congiun-
zione deve fondarsi su ragioni oggettive e non su semplici motivi di comodità
(BERTOSSA, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). La congiunzione di procedure distin-
te è quindi possibile quando le circostanze di fatto lo giustificano, segnata-
mente per motivi di economia e di celerità procedurale (NIKLAUS SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2013,
n. 437 pag. 158), ma anche per evitare sentenze contraddittorie (DTF 138 IV
29). Secondo il Messaggio, l'esistenza di uno stretto legame oggettivo tra di-
versi reati depone per esempio a favore di una riunione dei procedimenti (FF
2006 989, pag. 1048). Una buona amministrazione della giustizia impone che i
differenti reati commessi da un imputato, benché sottostanti ognuno ad una
giurisdizione differente, siano riuniti in una procedura unica e giudicati nella lo-
ro totalità da un unico tribunale (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure péna-
le suisse, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 438 pag. 277 e segg.; DTF
138 IV 214 consid. 3.2 e dottrina citata). In quest'ultima sentenza il Tribunale
federale ha affermato che il principio dell'unità della procedura impone al pub-
blico ministero di riunire procedure riguardanti lo stesso imputato nonostante
la natura molto diversa dei reati contestatigli; nel caso concreto si trattava di
violenze domestiche e truffa (DTF 138 IV 214 consid. 3.6-3.7, sentenza
BB.2013.191 consid. 2.1).
2.3.2 Nella fattispecie, nell'ambito del procedimento pendente davanti al MPC, gli
imputati, segnatamente A. in qualità di gestore patrimoniale presso la C. SA,
sono accusati di aver distratto denaro a danno del governo italiano, più preci-
samente del FEC e di aver susseguente riciclato in Svizzera gli ingenti valori
patrimoniali in questione (circa EUR 10 milioni). A ciò si aggiunge la fattispe-
cie, secondo la quale i signori E., F. e G. hanno dichiarato di essere stati vitti-
me di malversazioni in relazione al loro conto bancario presso la banca D. Il
conto in questione sarebbe stato gestito dalla C. SA, tramite un mandato di
gestione, il cui gestore esterno era proprio A.
Posto ciò, sulla base degli atti istruttori già eseguiti, il MPC ritiene che le mo-
dalità utilizzate per commettere i presunti reati a monte, ossia le malversazioni
con l'impiego di documentazione falsa, nonché le susseguenti attività di rici-
claggio, siano nel loro complesso indicative di un modus operandi posto in es-
sere da una banda composta da soggetti operanti su più fronti. La C. SA, in
seno alla quale ha operato A., risulterebbe in particolare coinvolta in tutti i filo-
ni dell'inchiesta, non escludendo peraltro l'autorità inquirente l'esistenza di ul-
teriori persone vittime di malversazioni da parte di tale società. Questa Corte
ritiene giustificato e logico avanzare con un'unica inchiesta per quanto riguar-
da le presunte attività illecite della società in questione e delle persone ivi atti-
ve. L'interesse cardinale di una procedura congiunta è proprio quello di inda-
gare al fine di evidenziare possibili elementi comuni nella maniera di agire de-
gli indagati e ciò in relazione a differenti filoni investigativi. La connessione tra
le procedure congiunte dal MPC è evidente, tanto più che nelle procedure in
esame ad A. sono indistintamente confutati i reati di amministrazione infedele
e di falsità in documenti. I motivi avanzati dal reclamante per eccepire alla re-
gola prevista all'art. 29 cpv. 1 lett. a CPP non sono sufficienti per inficiare tali
considerazioni. Il principio dell'unità della procedura penale è in concreto ma-
nifestamente preponderante rispetto al principio di celerità. Questa autorità ha
del resto già statuito su un reclamo interposto da un'altra persona che asseri-
va di essere stata danneggiata da presunte malversazioni su un suo conto
presso banca D. ad opera del presidente della C. SA, confermando la con-
giunzione del procedimento relativo al presunto danneggiato con quello fede-
rale legato alle malversazioni che avrebbero toccato il FEC (v. la già citata
sentenza BB. 2013.191, consid. 2).
Infine, il MPC è sempre e comunque tenuto ad ossequiare ai dettami posti da-
gli art. 73 e segg. CPP, e a permettere un accesso all'incarto da parte dell'ac-
cusatore privato limitatamente a quanto è necessario a quest'ultimo per so-
stanziare il suo danno, per cui le doglianze del reclamante in relazione all'ac-
cesso dei signori E., F. e G. al dossier pendente davanti al MPC non trovano
fondamento.
3.1 Il reclamante sostiene che il sequestro ordinato dal MPC è infondato ed an-
drebbe quindi levato: mancherebbe infatti la connessione tra quanto seque-
strato ed i reati ipotizzati e sarebbe stato violato il principio di proporzionalità a
causa del diniego della richiesta di dissequestro dei fondi necessari per poter
far fronte alle impellenti necessità di natura economica e alle spese correnti
dell'insorgente (v. act. 1 allegati 15, 17, 18, 19).
A parere del MPC, il sequestro è invece giustificato ritenuta la possibile natura
criminale dei valori patrimoniali pervenuti sulla relazione bancaria, anche alla
luce di una probabile confisca (art. 70 cpv. 1 CP), della pronuncia di un risar-
cimento equivalente (art. 71 cpv. 1 CP) rispettivamente una restituzione alle
parti danneggiate (art. 70 cpv. 1 i.f. CP) o un'assegnazione a queste ultime
(art. 73 CP). In merito al fabbisogno minimo dell'imputato, il MPC contesta al
reclamante di non aver fornito la documentazione necessaria a sostegno delle
proprie allegazioni (v. act. 1.1, pto. IV).
3.2 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono
misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso
dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett.
a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sotto-
stanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263
cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto
2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'in-
teresse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222
consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale
federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97,
102). Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ri-
tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure defini-
tive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo
unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connes-
sione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'au-
torità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio
della proporzionalità (HEIMGARTNER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zuri-
go/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341;
PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz., Gine-
vra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta pe-
nale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del so-
spetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia
verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso
del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare
vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tribunale federale
1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio
2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del
24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; HEIMGARTNER, op. cit., n. 13 ad art. 263
CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che
aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere
eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei re-
clami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve li-
mitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. DTF 119
IV 326 consid. 7c e 7d; sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.167 +
168 + 170 del 5 febbraio 2014, consid. 3.2).
3.2.1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto
di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un
reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ri-
pristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). I valori patrimoniali che sot-
tostanno a confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali
che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell'art. 71 cpv.
1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in fa-
vore dello Stato un risarcimento equivalente (v. sentenza del Tribunale penale
federale BV.2012.3-8/BV.2012.9 del 4 dicembre 2013, consid. 3.2). Se, in se-
guito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da
un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non sa-
ranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta,
segnatamente gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione,
dedotte le spese, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto mo-
rale stabiliti giudizialmente o mediante transazione (art. 73 cpv. 1 lett. b CP). Il
giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato
cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP).
La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres-
sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa,
evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 139 IV 209 consid. 5.3; 129
IV 305 consid. 4.2.5; 117 IV 107 consid. 2a; 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV
228 consid. 6b). Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da va-
lori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato
trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia do-
cumentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita
in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid.
4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre
2007, consid. 9). L’assegnazione giusta gli art. 70 cpv. 1 e 73 CP non presup-
pone necessariamente una sentenza di condanna e nemmeno l’identificazione
del responsabile del reato, ma la semplice constatazione che reato vi è stato
(v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009,
consid. 13.2; DTF 122 IV 94).
3.2.2 Il reclamante afferma che i valori in questione non possono essere il risultato
diretto dell'infrazione e, di conseguenza, essi non avrebbero dovuto essere
sequestrati in vista di una confisca. Egli sostiene in particolare che, essendo
gli ordini di bonifico intervenuti a far tempo dal 20 ottobre 2010, la somma di
fr. 450'000.-- da lui versata prima di tale data a favore di I. SA non può essere
di origine criminale. Ora, se è vero che la tempistica delle operazioni non
sembrerebbe permettere di ricondurre la precitata somma alle presunte mal-
versazioni a danno di E., F. e G., il restante importo di fr. 150'000.--, versato
alla predetta società immobiliare a fine maggio 2011 (v. act. 1. 24), di cui il re-
clamante è stato tra l'altro amministratore unico dal dicembre 2007 al dicem-
bre 2009, rimane comunque collegabile alle malversazioni in parola.
Inoltre, il reclamante sostiene che il montante di fr. 600'000.-- posto sotto se-
questro, costituisce il rimborso effettuato dal signor J. in virtù di un contratto di
mutuo datato 1° luglio 2013. A tal proposito occorre innanzitutto osservare che
A. non ha portato la prova diretta dell'avvenuto bonifico da parte di J. Infatti,
dalle risultanze agli atti non risulta alcun elemento concreto avvalorante la tesi
secondo cui i soldi in questione sono stati effettivamente versati in ossequio
del menzionato contratto (essendo quest'ultimo l'unico mezzo di prova presen-
tato dall'opponente a sostegno delle proprie allegazioni).
3.2.3 Non è comunque determinante la questione di sapere se i valori sequestrati
sono o meno frutto delle malversazioni operate a danno dei signori E., F. e G.,
dato che l'origine criminale dei fondi in questione può altresì concernere il filo-
ne dell'inchiesta in cui A., in qualità di gestore patrimoniale presso la C. SA, è
accusato di aver distratto e riciclato con altri denaro a danno del governo ita-
liano. Contrariamente a quanto asserito nel reclamo, allo stadio attuale dell'in-
chiesta e sulla base della documentazione agli atti non è possibile escludere
l'origine criminale dei fondi, precisato che, essendo il sequestro recente, il
MPC abbisogna di tempo per verificare eventuali collegamenti con i fatti inda-
gati. In definitiva, considerati i sufficienti indizi di reato a carico di A., il seque-
stro del suo conto ossequia, per il momento, il principio della proporzionalità.
3.3 Il MPC ritiene il sequestro giustificato anche nell'ottica dell'art. 71 CP.
3.3.1 Giusta l'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non
sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equi-
valente. In virtù dell'art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell'esecuzione del risarcimento,
l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interes-
sato. Si tratta di una misura conservativa e provvisoria che può portare su tutti
i beni della persona sospettata, acquisiti legalmente o no, fino a concorrenza
dell'importo del reato contestato (DUPUIS, GELLER, MONNIER, MOREILLON,
PIGUET, BETTEX, STOLL, Petit Commentaire, Code pénal, Basilea 2012, n. 17
ad art. 71 CP). La possibilità conferita dall'art. 71 CP di sequestrare valori pa-
trimoniali senza connessione con il reato in causa risponde alla volontà del le-
gislatore di impedire il privilegio di colui che si è liberato dai valori patrimoniali
soggetti a confisca da colui che li ha conservati (Messaggio concernente la
modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30 giu-
gno 1993, FF 1993 III 269 p. 304). In ragione del suo carattere sussidiario,
non può essere ordinata che nell'ipotesi in cui, se i valori patrimoniali fossero
stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (v. sentenza del Tribu-
nale federale 1B_40/2014 del 15 aprile 2014, consid. 5.1.2).
Il credito compensatorio pronunciato in virtù dell'art. 71 cpv. 3 CP non deve
violare il diritto costituzionale del ricorrente a delle condizioni minime di esi-
stenza. Egli ha quindi diritto alla garanzia del minimo vitale in virtù dell'art. 93
LEF (DUPUIS, GELLER, MONNIER, MOREILLON, PIGUET, BETTEX, STOLL, op. cit.,
n. 18 ad art. 71 CP e giurisprudenza citata, segnatamente sentenza del Tribu-
nale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 1.6). Infatti, trattando-
si di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo am-
montare, nella sua durata ed al riguardo alla situazione della persona toccata
(v. DTF 132 I 229 consid. 11.3, sentenza del Tribunale penale federale
BB.2012.167 del 17 luglio 2013, consid. 2.5). Di norma, al fine dell'accerta-
mento della situazione patrimoniale e finanziaria del richiedente, pena la reie-
zione della domanda, incombe a quest'ultimo un obbligo di collaborazione; in
particolare, egli ha l'onere di specificare e sostanziare per quanto possibile le
sue entrate ed uscite ed il suo patrimonio (v. decisione del Tribunale penale
federale BP.2013.10 del 2 maggio 2013, consid. 2.1; in merito a richieste di
assistenza giudiziaria gratuita: DTF 125 IV 161 consid. 4a; e: A. BÜHLER, Die
Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution,
unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).
3.3.2 Nel caso concreto, il reclamante in qualità di gestore patrimoniale, è sospetta-
to di aver effettuato delle malversazioni sia sul conto dei signori E., F. e G.,
che in relazione al denaro proveniente dal FEC, quantificato in circa EUR 10
milioni. Un sequestro in vista di confisca sarebbe giustificato se i fondi fossero
ancora reperibili. Ora, potendo tale denaro non essere più disponibile, la pro-
nuncia di un credito compensatorio per riparare gli eventuali danni causati agli
accusatori privati non può essere esclusa. Il sequestro del conto del ricorrente
si giustifica dunque anche da questo punto di vista.
Il reclamante sostiene di non essere più in grado di provvedere ai propri biso-
gni minimi, non avendo più alcun introito in seguito all'esaurimento del diritto
all'indennità di disoccupazione a partire dal 18 settembre 2014 (v. act. 1.15).
Per quanto attiene agli addebiti, l'insorgente sostiene di non poter più far fron-
te alle sue spese, quali i premi dell'assicurazione malattia (v. act. 1.17 e alle-
gato I, act. 1.19), il pagamento dell'abbonamento di telefonia K. (v. act. 1.18),
il pagamento delle tasse della città di Lugano (v. allegato II, act. 1.19) e il pa-
gamento dell'affitto. In particolare, in data 16 settembre 2014, egli ha ricevuto
un richiamo con intimazione di disdetta per il ritardo nel pagamento della pi-
gione dell'appartamento (v. allegato II, act. 6.2). Egli si duole inoltre di non po-
ter più ottemperare al pagamento dei contributi alimentari (v. allegato IV, act.
1.7). In sostanza, al fine del fondamento della sua richiesta di dissequestro,
l'insorgente sostiene che il sequestro gli sta causando un importante danno (v.
act. 6, pto 2). Premesso che per la pronuncia di un credito compensatorio, a
differenza di quanto previsto all'art. 268 CPP, il giudice non è obbligato a tene-
re conto del minimo esistenziale (v. sentenza del Tribunale penale federale
1B_177/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale
federale BB.2014.82 del 6 novembre 2014, consid. 7.1), è opportuno conside-
rare che il ricorrente si è lungamente espresso sull'entità delle sue spese, ma
dal dossier non emergono indicazioni più concrete sui beni mobili e immobili
da lui effettivamente detenuti. In assenza delle necessarie indicazioni che
possano permettere di valutare, in modo adeguato e completo, la situazione
patrimoniale del reclamante, quali ad esempio una decisione di tassazione re-
cente, non risulta in specie provata la veridicità della sua situazione di indi-
genza. Il dettagliato elenco delle spese correnti e future su cui egli fonda le
proprie pretese non è di per sé sufficiente a chiarire la sua reale situazione pa-
trimoniale. In conclusione, allo stato attuale, occorre confermare il sequestro
nella sua integralità.
- In definitiva, il reclamo è respinto in via principale come in via subordinata.
Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-
petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 9 dicembre 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Matteo Galante
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
A.