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Numero d'incarto:
10.2002.198
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.198/AMM
DAC
715/2002
Bellinzona
28
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________, nato il __________
__________ __________ a __________ (Guinea-Bissau), cittadino della Guinea-Bissau,
residente a __________, __________ __________ __________, celibe, richiedente
l'asilo
(difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)
accusato di infrazione alla LF sugli
stupefacenti, 19 n. 1 LS
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ e dintorni, nel periodo dall'autunno 2001 al 13
settembre 2002, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina, sotto forma di
bolas, a vari consumatori, ma almeno 20 grammi;
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, art. 19a LS
per avere, a __________ e
dintorni, nel periodo da fine settembre 2001 al 13 settembre 2002, senza essere
autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 10
grammi;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ 2002 del Procuratore
pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna
dell'accusato:
-
alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre)
anni,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
e inoltre – ordina la
confisca dei fr. 5'150.– sequestrati e del telefono cellulare __________ sequestrato;
– ordina la
confisca e la distruzione dei 10 grammi di marijuana sequestrati, rep SAD
/;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 7 ottobre 2002;
indetto il
dibattimento per il 28 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il
difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
preso atto che
l'accusato ha dichiarato di ritirare l'opposizione al decreto d'accusa, tranne
che per il dispositivo no. 2 riguardante la pena accessoria dell'espulsione,
della quale chiede la sospensione condizionale;
proseguito
pertanto il dibattimento limitatamente a questo aspetto;
sentito il
difensore, il quale chiede che gli venga concessa una sospensione condizionale
della pena accessoria;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena accessoria e, se sì, per quale periodo di
prova.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato a chiedere la motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41 e 55 CP; 9 segg. e
273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
condanna __________ __________
alla pena accessoria dell'espulsione
dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni;
non preleva né tasse né spese
dell'odierno giudizio;
per il
resto il decreto d'accusa è esecutivo e l'incarto è
ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, per il tramite del difensore,
lic. iur. __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Nicola Respini, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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