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Numero d'incarto:
10.2002.212
Data decisione, Autorità:
30.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.212/AMM
DAC
928/2001
Bellinzona
30
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Tami in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ __________ __________ e __________
n. __________, nata a __________ __________ il __________ 1968, cittadina italiana,
domiciliata a __________ __________, via __________ __________, coniugata,
casalinga
(difesa dall'avv. __________ __________, __________)
accusata di 1. riciclaggio di denaro,
per avere compiuto atti
suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la
confisca di valori patrimoniali sapendo, o dovendo comunque presumere dalle circostanze,
che gli stessi provenivano da un crimine;
in specie per avere preso in
consegna, a __________, nel periodo aprile-maggio 1999, da __________
__________ __________, la somma di USD __________816.– (di cui USD
10 000.– accertati essere provento delle vendite di cocaina effettuate da
quest'ultima), occultandola presso il suo appartamento di __________ (in quanto
la __________ __________ non voleva tenere il denaro nel suo appartamento)
presumendo, in considerazione delle circostanze, che si trattava, almeno per
l'importo di USD 10 000.–, di denaro provento di vendite di cocaina;
- infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ nel
periodo 1996-maggio 1999, soggiornato illegalmente in Svizzera, risiedendo
stabilmente nell'appartamento del di lei compagno __________ __________, sito
in via __________ __________ __________, a __________, senza essere in possesso
dei necessari permessi di dimora e/o di domicilio;
reati previsti dagli art. 305bis
n. 1 CP e 23 n. 1 LDDS;
perseguita con decreto d’accusa DAC
/ del __________ 2001 del Procuratore pubblico Franco
Lardelli, __________, che propone la condanna dell'imputata:
-
alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni,
-
alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre)
anni, da espiare,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.– e delle spese giudiziarie di fr. 500.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusata il 25 ottobre 2001;
indetto il
dibattimento 30 ottobre 2003, al quale sono comparsi l'accusata e il difensore,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire chiedendo la
conferma del decreto d'accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale per il primo capo d'imputazione postula la derubricazione
del reato in tentativo e per il secondo chiede il proscioglimento
dell'imputata; sulla commisurazione della pena detentiva, chiede che si tenga
conto delle circostanze personali dell'imputata, della collaborazione prestata
alle autorità inquirenti, dell'assenza di un qualsiasi scopo di lucro, del
fatto che l'interessata sia già stata condannata in Italia per i medesimi fatti
a 10 mesi e 20 giorni di reclusione sospesi condizionalmente, così come del
lungo carcere preventivo sofferto; riguardo alla condanna italiana, il
difensore chiede altresì che, in applicazione dell'art. 3 n. 1 CP, la pena
estera sia computata in quella da pronunciare, ponendosi finanche il quesito di
sapere se l'autorità svizzera sia ancora abilitata a pronunciare una condanna,
ostandovi l'art. 3 n. 2 CP e il principio ne bis in idem; conclude
quanto meno per una pena non superiore alla durata del carcere preventivo già
sofferto, come pure per la riduzione del periodo di prova al minimo legale;
chiede per finire di soprassedere alla pena accessoria dell'espulsione, non
essendosi l'accusata recata in Svizzera con l'intento di commettere il reato di
riciclaggio (il nesso con il nostro paese essendo del tutto casuale) e avendo
essa già scontato un'espulsione effettiva di quasi 2 anni in virtù del divieto
d'entrata amministrativo notificatole il 4 febbraio 2001;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- Se l'imputata è autrice
colpevole di
1.1 riciclaggio di denaro,
eventualmente tentato, commesso nelle circostanze di cui sopra,
1.2 infrazione alla LDDS,
commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena e/o pena
accessoria dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale
periodo di prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;
visti gli art. 3, 41, 55, 63 segg. e
305bis n. 1 CP, 23 n. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________o
autrice colpevole di riciclaggio
di denaro, art. 305bis n. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa DAC ______________________________del
____________________ 2001;
proscioglie __________ __________
dall'accusa di infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1
LDDS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del ____________________
2001;
condanna __________ __________
-
alla pena di 40 (quaranta)
giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
-
al pagamento tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 1100.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
– __________ __________, per il tramite del difensore,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 550.– tassa di giustizia
fr. 550.– spese giudiziarie
./. fr. 1000.– cauzione
già versata
fr. 100.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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