AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.240
Data decisione, Autorità:
29.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.240/AMM
DAC
587/2002
Bellinzona
29
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso dall'avv. )
accusato di omicidio colposo
per avere, il 28 agosto 2001, a Montagnola,
zona Pian Roncate, a causa di imprevidenza colpevole, concorso a cagionare il
decesso per annegamento nel lago __________ di __________. (10 febbraio 1986) e
meglio per avere:
in qualità di uno
dei docenti responsabili di una passeggiata al lago di 13 studenti della Scuola
__________ di __________, una volta arrivati alla darsena dove erano
intenzionati a passare il pomeriggio con possibilità di fare il bagno,
omesso, in
violazione ai doveri impostigli dalle circostanze, di verificare le condizioni
del lago e le capacità natatorie degli studenti intenzionati a bagnarsi senza
neppure impartire loro le dovute direttive che gli avrebbero poi permesso di
esercitare, in acqua, la necessaria sorveglianza e controllo per evitare un
qualsiasi possibile incidente,
permettendo così
l’entrata in acqua in modo disorganizzato di almeno 7 studenti tra cui __________.
che poi seguì ma non raccolse in uno spazio delimitato e sotto suo controllo,
tanto da trovarsi
obbligato a inseguire e raggiungere uno di questi che si era allontanato al
largo, superando così tutti gli altri bagnanti tra cui anche la vittima di cui,
così come degli altri studenti in acqua, si disinteressò di fatto perdendoli di
vista,
ragion per cui al
momento dell’inabissarsi di __________., che stava tornando indietro assieme a
un altro studente, a una distanza di almeno 15 metri dalla riva, non ne sentì
le richieste d’aiuto in quanto si trovava, assieme a un altro bagnante, a circa
40 metri dalla vittima,
distanza che non
gli permise, una volta resosi conto della sua scomparsa e solo perché così
allertato dalla riva, di portargli, malgrado i suoi successivi ma inutili
tentativi, i necessari e immediati soccorsi,
tanto che __________.
morì per annegamento così come attestato dal rapporto autoptico del 12 luglio
2002 dell’Istituto cantonale di patologia e il suo corpo fu ritrovato solo il
30 agosto 2001 a una distanza di circa 60 metri dalla riva e a una profondità
di circa 74 metri;
reato previsto dall'art. 117
CP;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________
del __________ 2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
alla pena di 30
(trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni,
-
per ogni
pretesa la parte civile Eredi di __________. rappresentati dall'avv. __________,
è rinviata al competente foro,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 250.– e delle spese giudiziarie di fr. 2250.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'imputato il 28 agosto 2002;
indetto il dibattimento 29 aprile 2004,
cui sono comparsi il difensore, il e con il legale ,
mentre l'accusato – benché
regolarmente citato – non è comparso, sicché nei suoi confronti si procede,
d'accordo il difensore, nelle forme contumaciali;
sentiti – il Procuratore pubblico, il quale
ritiene adempiute le condizioni oggettive e soggettive del reato di omicidio
colposo e conclude per la conferma del decreto d'accusa;
– il legale di parte civile, il
quale si allinea alla posizione del magistrato inquirente e – riguardo alle pretese
civili – conclude per il rinvio al foro competente, chiedendo nondimeno di
statuire in questa sede sul principio del risarcimento;
– il difensore, il quale conclude
per il proscioglimento dell'accusato, non opponendosi però – in caso di
condanna – all'istanza della parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
se l'imputato è autore
colpevole di omicidio colposo, commesso nelle circostanze di cui al decreto
d'accusa;
-
in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova;
- il giudizio sugli oneri
processuali e sulla richiesta di parte civile;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che i legali dell'accusato e della
parte civile ha chiesto entrambi la motivazione della sentenza, il primo
formulando contestuale dichiarazione di ricorso.
Ritenuto in fatto:
A. __________., studente
quindicenne nato in __________ il __________1986 e ivi domiciliato, è giunto in
Ticino domenica 26 agosto 2001 per frequentare la scuola __________. Martedì 28
agosto 2001 è stata organizzata in seno all'istituto un'uscita al lago,
con facoltà di fare il bagno, per due gruppi di complessivi tredici allievi
accompagnati da due docenti: l'insegnante di spagnolo __________, cittadina
svizzera nata in __________il 12 febbraio 1955, e l'insegnante di storia __________,
cittadino statunitense nato a __________il 13 ottobre 1974. Nel primo
pomeriggio gli interessati si sono quindi recati a piedi in riva al __________,
in località __________nel Comune di __________, dove __________aveva messo a
disposizione degli allievi un prato e una darsena di proprietà del marito.
B. Giunti al lago verso le
15.00, alcuni ragazzi – fra i quali __________. – si sono cambiati e sono
entrati in acqua con l'insegnante di storia, il quale ha seguito lo studente
che aveva nuotato più lontano e gli è rimasto appresso, a circa 60 metri da
terra, senza badare agli altri. Nel mentre, __________aveva nuotato anch'egli
al largo e, sulla via del ritorno, ad almeno 15 metri dalla riva, ha chiesto
improvvisamente aiuto. Un compagno che stava nuotando uno o due metri davanti a
lui lo ha sentito, gli si è avvicinato, gli ha tenuto il capo e – dopo aver ritenuto
che tutto fosse normale – ha proseguito fino a raggiungere la riva. __________ha
alzato invece le braccia e si è inabissato senza più riemergere, sotto lo
sguardo di altri ragazzi che credevano stesse giocando. Una volta allertato da
riva dell'accaduto, ACCU 1ha cercato di rintracciare l'alunno sott'acqua, ma
senza esito. Il corpo esanime del quindicenne è stato ritrovato la mattina del
30 agosto 2001 dai sommozzatori della polizia lacuale, a una distanza di circa
60 metri dalla riva e a una profondità di circa 74 metri.
C. Dalle indagini esperite è
emerso – fra l'altro – che ACCU 1è stato titolare di un brevetto di
bagnino e di soccorritore americano, nel frattempo scaduto. Egli aveva inoltre
lavorato dai 18 ai 21 anni di età come istruttore di nuoto e bagnino –
durante i mesi estivi – presso una piscina negli Stati Uniti. Quanto allo
studente deceduto, anch'egli era un buon nuotatore e aveva praticato in passato
la pallanuoto. Soffriva invero di "deficit dell'attenzione" (cfr. la
deposizione del padre del 5 settembre 2001 allegata all'act. 14)
e prendeva perciò medicamenti (3 pastiglie il giorno di Dexedrine 7.5
mg), ma l'istruttoria non ne ha evidenziato alcun nesso con la morte,
che l'Istituto cantonale di patologia ha accertato essere avvenuta per
annegamento.
D. Con decreto d'accusa del
26 agosto 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1autore colpevole di
omicidio colposo, per avere "a causa di imprevidenza colpevole,
concorso a cagionare il decesso per annegamento nel lago __________di __________".
In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'imputato a trenta
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, così come al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 250.– e delle
spese di fr. 2250.–. Nei confronti di __________il magistrato inquirente ha
decretato per converso il non luogo a procedere. ACCU 1ha introdotto il 28
agosto 2002 opposizione al decreto d'accusa.
Considerato in diritto:
-
Giusta l'art. 117 CP
chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o
la multa. Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per
un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non
ne ha tenuto conto (art. 18 cpv. 3 prima frase CP). L'imprevidenza è colpevole
se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 seconda frase CP). Se
esistono norme speciali di comportamento contenute in leggi, ordinanze ecc.,
oppure in regolamentazioni unanimemente riconosciute emanate da associazioni
private o semi-private, la negligenza è fondata sulla violazione di siffatte
norme. In caso contrario, essa può essere ricondotta alla violazione di
principi generali del diritto (da ultimo: DTF inedita 6S.20/2004 del 18 marzo
2004, consid. 2.1.1 con rinvii), in specie al precetto che impone di adottare
le misure necessarie alla protezione di terzi qualora si crei una situazione di
pericolo (DTF 106 IV 80). L'omicidio colposo presuppone altresì un nesso
causale fra la colpa e l'evento. Dandosi un reato per omissione improprio, non
va accertata l'esistenza di una causalità diretta, bensì di una causalità
ipotetica. Trattasi cioè di stabilire se l'autore, agendo come avrebbe dovuto,
avrebbe verosimilmente evitato l'evento dannoso o ne avrebbe quanto meno
ridotto la gravità (cfr. Rep. 1999 pag. 106 consid. 4b con riferimenti).
-
Il Procuratore pubblico
ha ritenuto ACCU 1colpevole di omicidio colposo, "per avere, … a causa
di imprevidenza colpevole, concorso a cagionare il decesso per annegamento nel
lago __________di __________. (10.02.1986) e meglio per avere: in qualità di
uno dei docenti responsabili di una passeggiata al lago di 13 studenti della
Scuola __________, una volta arrivati alla darsena dove erano intenzionati a
passare il pomeriggio con possibilità di fare il bagno, omesso, in violazione
ai doveri impost[i]gli dalle circostanze, di verificare le condizioni del lago
e le capacità natatorie degli studenti intenzionati a bagnarsi senza neppure
impartire loro le dovute direttive che gli avrebbero poi permesso di
esercitare, in acqua, la necessaria sorveglianza e controllo onde evitare un
qualsiasi possibile incidente, permettendo così l'entrata in acqua in modo
disorganizzato di almeno 7 studenti tra cui __________. che poi seguì ma non raccolse
in uno spazio delimitato e sotto suo controllo, tanto da trovarsi obbligato ad
inseguire e raggiungere uno di questi che si era allontanato al largo,
superando così tutti gli altri bagnanti tra cui anche la vittima di cui, così
come degli altri studenti in acqua, si disinteressò di fatto perdendoli di
vista, ragion per cui al momento dell'inabissarsi di __________., che stava
tornando indietro assieme ad un altro studente, ad una distanza di almeno 15
metri dalla riva, non ne sentì le richieste d'aiuto in quanto si trovava,
assieme ad un altro bagnante, a circa 40 metri dalla vittima, distanza che non
gli permise, una volta resosi conto della sua scomparsa e solo perché così
allertato dalla riva, di portargli, malgrado i suoi successivi ma inutili tentativi,
i necessari ed immediati soccorsi, tanto che __________. morì per annegamento
così come attestato dal rapporto autoptico del 12.07.2002 dell'Istituto
cantonale di patologia e il suo corpo fu ritrovato solo il 30.08.2001 ad una
distanza di circa 60 metri dalla riva ed ad una profondità di circa 74 metri"
(act. B, nel fascicolo giallo). Al
dibattimento, il magistrato inquirente – cui si è allineato il legale di parte
civile – ha ribadito l'adempimento dei requisiti oggettivi e soggettivi del
reato e ha concluso per la conferma del decreto d'accusa.
-
Il difensore non
contesta in sostanza lo svolgimento dei fatti descritti nel decreto d'accusa,
né la morte del ragazzo per annegamento, avvenuto – soggiunge – senza colpe del
ragazzo o dei compagni di scuola. Il legale non nega altresì la posizione di
garante dell'imputato verso il ragazzo. Sottolinea tuttavia l'assenza di colpe
dell'insegnante in nesso causale con l'evento, riconducibile – a suo parere – a
una tragica fatalità.
a) Sul requisito della
colpa, giovi anzitutto rilevare l'assenza di direttive specifiche riguardo alle
norme di sicurezza da adottare nel caso di balneazione in acque libere (cfr.
act. 39, pag. 1 nel mezzo e act. 52, pag. 2 in alto). Occorre pertanto
riferirsi – come si è detto poc'anzi (consid. 1) – ai principi generali del
diritto, in specie al precetto che impone di adottare le misure necessarie alla
protezione di terzi quando si crea una situazione di pericolo (cfr. anche act.
39, pag. 2 in alto: "nous ne pouvons que conseiller à nos membres
d'appliquer, en matière de surveillance, les mesures qui leur semblent les plus
adéquates, en fonction des circonstances du moment"). Sentito in
proposito dal Procuratore pubblico, __________– monitore ed esperto di
salvataggio dal 1983 – si è così espresso (act. 52, pag. 2 seg.):
Quali
prime norme per chi va a portare una comitiva a fare un bagno al lago sono
secondo me da rispettare le seguenti:
– necessità
di ricognizione. È necessario che il responsabile conosca il luogo, la natura
delle correnti, la profondità dell'acqua e questo a maggior ragione se
si tratta di un'infrastruttura che non ha dei cartelloni con queste
indicazioni, ghirlanda od eventualmente un bagnino;
– necessità
di conoscere la capacità natatoria di ogni singolo partecipante
all'escursione che devono essere testate prima di entrare in acqua per la
nuotata;
– necessità
di conoscere altre indicazioni generiche come ad esempio la differenza termica
tra l'ambiente esterno ed interno, se i partecipanti hanno mangiato e se sì
quando, se hanno subito degli infortuni, se sono in cura medica, se assumono
medicamenti, se hanno problemi all'apparato uditivo ed altre informazioni di
questa natura;
In
base alle direttive della scuola di salvataggio sarebbe sufficiente un rapporto
tra un monitore e 12 allievi in acqua. Questo è il rapporto d'istruzione
consigliato e vale per tutti i livelli. Io personalmente lo ritengo insufficiente
e a mio modo di vedere dovrebbe essere di 2 a 12 almeno. Di questi due uno, che
è il responsabile, deve avere il brevetto di salvataggio e deve essere in acqua.
L'altro deve stare a riva e dalla sua posizione deve avere la possibilità di
vedere costantemente il campo natatorio e di essere in immediato contatto
visivo ed uditivo con chi è in acqua. È anche possibile se non auspicabile che
in acqua vi siano altri adulti anche senza brevetto. L'importante è che
sappiano nuotare.
Sempre
come consiglio prima di entrare in acqua è per me opportuno indicare ai
ragazzi, nel limite del possibile, il campo natatorio, fatto che può essere
difficile se soprattutto non si hanno punti di riferimento come boe o altro. A
mio modo di vedere sempre nel caso di 12 adolescenti la superficie massima
dovrebbe esser un quadrato di 15 per 15.
Soprattutto
se non si conoscono i ragazzi il responsabile dovrebbe fare entrare uno ad uno
in acqua verificando di fatto dalla riva o da dove si tocca se sono capaci a
nuotare questo anche per verificare eventuali loro reazioni inattese, quali
panico, paura o altro. Una volta i ragazzi in acqua si deve nel limite del
possibile restare in un gruppo compatto. Ciò può risultare difficile in
quanto può capitare che qualcuno vada a nuotare per conto proprio. In tale caso
il monitore deve richiamarlo a voce dicendogli di ritornare nel gruppo. Se ciò
non si rivelasse possibile il monitore dovrebbe a mio modo di vedere e a
dipendenza del caso concreto decidere se fare uscire dall'acqua gli altri (o
eventualmente dire a chi sta a riva di controllarli con più attenzione) per poi
andare a prendere chi si è allontanato troppo.
Sempre
secondo la mia esperienza una volta che ho i ragazzi in acqua il monitore non
deve mai dare loro le spalle e deve rimanere all'esterno del gruppo con una
visione sul campo di 180 gradi. Nel limite del possibile il monitore deve
restare in costante contatto visivo e uditivo con ogni nuotatore e qualora
questi avesse dei problemi poterlo raggiungere "con due bracciate"
in pochi secondi poiché se il corpo si inabissa si rivela poi difficile
poterlo recuperare. […]
b) Delle norme di
sicurezza evocate dall'esperto, il Procuratore pubblico rimprovera
essenzialmente all'imputato l'inosservanza di quelle più elementari, ossia di
non avere verificato le capacità natatorie degli studenti intenzionati a fare
il bagno, di non avere verificato le condizioni del lago, così come di non
avere impartito ai ragazzi "le dovute direttive che gli avrebbero poi
permesso di esercitare, in acqua, la necessaria sorveglianza e controllo …
permettendo così l'entrata in acqua in modo disorganizzato di almeno 7 studenti
tra cui __________. che poi seguì ma non raccolse in uno spazio delimitato e
sotto suo controllo" (decreto d'accusa impugnato, act. B). Ora, le omissioni
indicate dal magistrato inquirente non sono – di per sé – contestate dalla
difesa e sono state per altro riconosciute dall'imputato in sede
predibattimentale (cfr. in particolare il verbale d'interrogatorio del 12
ottobre 2001, act. 27, pag. 2 nel mezzo: "dichiaro che non mi sono informato,
prima di andare, sulla natura del lago __________o",
pag. 3 nel mezzo: "ai ragazzi facenti parte del gruppo io non ho
chiesto se sapevano nuotare o meno. … ho ritenuto, avendoli visti in costume da
bagno, che chi entrava in acqua al lago sapesse nuotare", pag. 3 in
basso: "arrivati sul luogo 3/4 ragazzi che avevano già indossato il
costume sono subito entrati in acqua" e "si sono allontanati
per circa una ventina di metri raggiungendo una boa. […] Io sono poi
entrato in acqua e dopo di me … sono poi entrati altri 3 ragazzi" e
pag. 5 in alto: "io sono stato assieme a [M.] sempre a 50/60
metri dalla riva sia nuotando che giocando insieme a lui").
c) Né l'imputato – già
titolare di un brevetto di bagnino e di soccorritore, con passate esperienze di
bagnino e istruttore di nuoto (act. 27, in particolare pag. 1 in basso) – ha
fatto valere, per avventura, di non conoscere i propri doveri di verifica, di
istruzione e di sorveglianza verso i suoi allievi (act. 27, pag. 2 a metà:
"A domanda del Magistrato per quel che concerne le regole che mi sono
state insegnate in merito alle norme di sicurezza e di controllo degli utenti
di piscina dichiaro che tra gli obblighi da seguire vi è quello di tenere
sempre sott'occhio la piscina e chi ne beneficia onde verificare che non vi
siano dei problemi e di intervenire per il salvataggio se un qualche bagnante
si trovi in difficoltà", pag. 2 in basso e pag. 3 in alto: "non
mi è mai stato detto che è necessario raccogliere preliminari informazioni
prima di andare con una comitiva in acque pubbliche (lago). Riconosco che
comunque, in modo generale, queste informazioni bisognerebbe prenderle",
e pag. 5 nel mezzo: "Con il senno di poi è difficile dire se posso farmi
dei rimproveri o meno. Avrei dovuto essere più vicino però vorrei anche
ricordare che dovevo pure raggiungere [M.]. E se fosse capitato qualcosa
a [M.]? Con il senno di poi sicuramente i ragazzi avrebbero dovuto
essere più vicini l'uno all'altro in un raggio che stimo in 10/20 metri
e ciò per permettere un immediato intervento di salvataggio").
L'accusato ha disatteso pertanto regole che sapeva di dover rispettare.
Del resto, le norme di sicurezza ravvisate dal magistrato inquirente
sono suggerite dal buon senso e risultano senz'altro riconoscibili anche a persone
senza cognizioni specifiche in materia di soccorso.
d) Nulla muta ai
doveri predetti, contrariamente al parere della difesa, la circostanza che i
ragazzi fossero ormai prossimi alla maggior età, ove solo si consideri come
essi – proprio perché adolescenti – non potevano né dovevano giocoforza
rendersi conto dei pericoli inerenti a una nuotata nel lago. La giovane età li
induceva semmai a sopravvalutare le loro capacità e ad assumere rischi
maggiori, di cui un docente avrebbe dovuto tenere conto. Né giova alla difesa
evocare l'assenza di insidie apparenti di un bagno in acque a prima vista
invitanti e innocue: per tacere del fatto che il nuoto nel lago configura
– di per sé – un'attività pericolosa anche in assenza di segnali premonitori (e
di ciò ha dato atto lo stesso difensore al dibattimento), le circostanze del
caso concreto erano senz'altro suscettibili di indurre una persona avveduta a
prendere le debite precauzioni. Trattavasi infatti di una giornata torrida
(deposizione di E. del 6 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 verso
l'alto: "Era veramente caldo"; v. anche verbale
d'interrogatorio dell'imputato del 6 settembre 2001 allegato all'act.
14, pag. 2 in alto, e act. 38), i ragazzi avevano camminato molto ed erano
sudati (deposizione di J. del 7 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 nel
mezzo: "mi è sembrato lunghissimo"; deposizione di E. e
interrogatorio dell'imputato appena citati, loc. cit.), durante la passeggiata
la vittima aveva mangiato diversi biscotti (deposizione di R. del 7 settembre
2001 allegata all'act. 14, pag. 2 a metà e in fondo), in superficie l'acqua era
calda ma appena sotto era molto fredda (deposizione di J. del 7 settembre 2001
allegata all'act. 14, pag. 3 in alto). In simili circostanze, l'imputato non poteva
lontanamente escludere che uno dei ragazzi venisse a trovarsi in difficoltà o
che si potesse altrimenti verificare una situazione di bisogno.
- Assodata la negligenza
del prevenuto per avere omesso di verificare le capacità natatorie degli studenti
e le condizioni del lago, così come per non avere impartito le necessarie
istruzioni affinché i ragazzi rimanessero vicini, occorre ora vagliare
l'esistenza di un nesso causale fra la colpa e l'evento dannoso.
È necessario in altre parole verificare se l'imputato, agendo come avrebbe
dovuto, avrebbe verosimilmente evitato l'infortunio o ne avrebbe quanto meno ridotto
la gravità (cfr. sopra, consid. 1).
a) A ragione la difesa
rileva come l'omessa verifica delle capacità natatorie dei ragazzi non abbia
influito sull'accaduto: la vittima era infatti un buon nuotatore (aveva
anche praticato la pallanuoto: cfr. act. 3, pag. 2 in fondo) e nulla agli atti
permette di ricondurre l'evento a problemi di siffatta natura.
Altrettanto non si può
dire invece per l'omessa verifica delle condizioni del lago. Contrariamente al
parere espresso dalla difesa al dibattimento, tale dovere di accertamento non
riguarda solo la natura del fondale, ma anche la profondità (sopra, consid. 3a)
e, di riflesso, le condizioni di visibilità sott'acqua. Avesse adempiuto i suoi
doveri in proposito, l'imputato si sarebbe senz'altro reso conto delle
difficoltà di soccorso legate alla profondità del lago – per altro già
a pochi metri dalla riva (cfr. il penultimo allegato al rapporto
d'intervento dei sommozzatori, act. 15) – e alla scarsa visibilità (act. 3,
pag. 2 in alto; cfr. anche il verbale d'interrogatorio dell'imputato allegato
all'act. 14, pag. 2 verso il basso: "Mi sono immerso fino ad avere male
alle orecchie ma la visibilità era scarsa e non era possibile vedere nulla").
Ciò avrebbe con ogni probabilità indotto il docente a prestare maggior attenzione
agli alunni e, in specie, a evitarne l'entrata in acqua disorganizzata.
b) Quanto all'obbligo
di istruire gli studenti perché rimanessero in gruppo, la difesa si duole
di come __________. non abbia manifestato in modo riconoscibile le sue
difficoltà (tanto che i compagni pensavano stesse giocando) e si sia subito
inabissato. Ne desume, il legale, che l'osservanza delle debite precauzioni non
avrebbe permesso – comunque sia – un tempestivo soccorso e non avrebbe quindi
potuto evitare, in ultima analisi, la tragedia. Il fatto è che la vittima non
si è subito inabissata: il compagno che gli nuotava vicino ha avuto modo
infatti di riferire quanto segue (cfr. deposizione di J. del 7 settembre 2001
allegata all'act. 14, pag. 2 verso il basso):
[…]
nel ritorno a 10/15 metri dalla riva ho notato [__________.] ed anche
lui stava tornando a riva, era dietro di me a circa 1 o 2 metri.
Quando
io sono arrivato a circa 10 metri ho senti[to] "Help Help" alle mie spalle ma non forte sembrava che
stava giocando.
Allora
sono tornato verso [__________.] ed ho pensato di stare al gioco, sono
arrivato vicino a lui e gli ho tenuto la testa e lui muoveva tranquillamente
le gambe e le braccia come tutte le persone quando stanno a galla normalmente.
Non
era in panico e il suo sguardo era normalissimo.
L'ho
guardato in faccia e sembrava che stava bene allora sono tornato a riva. Appena
sono tornato a riva ho sentito dire che [__________.] era sparito sott'acqua.
[…]
Il racconto dello
studente evidenzia anzitutto come la vittima abbia chiesto aiuto prima d'inabissarsi.
Certo senza urlare, ma in modo senz'altro intelligibile (cfr. anche la lettera
29 agosto 2001 allegata all'act. 21: "He cried
for help") se si pensa ch'egli è stato sentito dal compagno
sebbene costui non gli stesse prestando alcuna attenzione, stesse nuotando e
gli voltasse finanche le spalle. Fosse stato vigile e abbastanza vicino da
mantenere un contatto uditivo (sopra, consid. 3a in fine), l'imputato avrebbe
quindi potuto sentire la richiesta di soccorso dell'alunno, tanto più in un
luogo non affollato e nelle condizioni di bel tempo e lago calmo vigenti al
momento dell'incidente (v. act. 38). Né sovviene al prevenuto la circostanza
che taluni ragazzi non abbiano saputo cogliere la gravità della situazione,
credendo a torto che la vittima stesse giocando (deposizioni di E. del 6
settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 nel mezzo e verso il basso, di J
del 7 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 verso il basso e di F. del 28
agosto 2001 allegata all'act. 3, pag. 1 a metà). Un insegnante con cognizioni
di soccorritore non sarebbe infatti dovuto cadere nell'errore di valutazione di
ragazzi inesperti: udita la richiesta d'aiuto, egli avrebbe dovuto in ogni caso
intervenire, vagliare le condizioni dell'alunno e – sorgendo il benché minimo
dubbio – accompagnarlo a riva. Dalla deposizione di J. si evince altresì che
sono trascorsi diversi secondi dalla richiesta d'aiuto all'inabissamento,
durante i quali il prevenuto avrebbe avuto tutto il tempo di raggiungere il
ragazzo, che per di più era sorretto dal compagno ("gli ho tenuto la
testa"), per poi verificarne lo stato di salute e soccorrerlo.
L'imputato si è invece precluso la possibilità di intervenire tempestivamente
omettendo – come detto – di istruire gli studenti affinché rimanessero in
gruppo. Anche sotto questo profilo la tesi accusatoria merita pertanto conferma.
-
Da una valutazione
globale degli atti istruttori, questo giudice perviene al convincimento che il
prevenuto, agendo come le circostanze gli imponevano di fare, avrebbe evitato –
con ogni verosimiglianza (sopra, consid. 1) – la tragedia. Donde la negligenza
e l'esistenza di un nesso causale fra il mancato agire dell'imputato, garante
verso l'allievo, e l'evento dannoso. I requisiti cui l'art. 117 CP
subordina il reato di omicidio colposo risultano pertanto adempiuti, sia dal
profilo oggettivo che soggettivo.
-
Quanto alla
commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in
base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita
anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un
lato, la grave colpa dell'imputato per avere imprudentemente omesso di osservare
le più elementari norme di sicurezza e le tragiche conseguenze di siffatta
negligenza, la quale ha comportato la morte di un giovane. Per altro verso
occorre tenere conto della fatalità che sempre è presente in infortuni colposi,
così come il rimorso e la sofferenza morale che sia il magistrato inquirente
sia il legale di parte civile hanno riferito avere scorto nell'imputato in sede
predibattimentale. In favore del prevenuto concorre inoltre l'assenza di
precedenti penali. Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di
confermare la condanna prospettata dal Procuratore pubblico alla pena di trenta
giorni di detenzione, così come di addebitare all'interessato gli oneri
processuali. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e
soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere il condannato al beneficio
della sospensione condizionale della pena. Il periodo di prova di due anni
proposto dal Procuratore pubblico risulta anch'esso adeguato alle circostanze
del caso concreto. L'esito dell'attuale giudizio giustifica altresì di
accogliere la domanda formulata dal legale di parte civile al dibattimento –
cui la difesa non si è opposta nell'evenienza di una condanna – intesa a
riconoscere in questa sede "il principio dell'obbligo di risarcimento dei
torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati
in ambito civile" (istanza del 28 aprile 2004 prodotta al dibattimento).
Per questi motivi,
visti gli art. 41, 63 e 117 CP; 9
segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara ACCU 1
autore colpevole di omicidio
colposo, art. 117 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________
del __________2002;
condanna ACCU 1
-
alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 3100.–;
rinvia la parte civile al foro
competente, riconoscendo in questa sede il principio dell'obbligo di
risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero
essere dimostrati in ambito civile;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP.
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione
orale dei dispositivi.
Intimazione a:
ACCU 1 per il tramite dell'avv.
__________,
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta di pagamento a carico di ACCU 1:
fr. 750.– tassa di giustizia
fr. 2350.– spese giudiziarie
fr. 3100.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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