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Numero d'incarto:
10.2002.288
Data decisione, Autorità:
20.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.288/AMM
DAC
638/2001
Bellinzona
20
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e
__________ n. __________, nato __________ 1961 a __________, attinente di
__________, residente a __________, via __________ __________, coniugato,
aiuto giardiniere
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia:
min. 3.01 - max 3.33 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel
1997 e nel 2001 per analogo reato;
- circolazione malgrado la
revoca,
per aver condotto la vettura
surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla
competente autorità amministrativa il 23 novembre 2000 per un periodo
indeterminato;
reati previsti dagli art. 91
cpv. 1 e 95 n. 2 LCS;
fatti avvenuti a __________ il 30 aprile 2001;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
-
alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione da espiare,
-
alla multa di
fr. 1000.–,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta dall'accusato il 12 agosto 2001;
indetto il
dibattimento per il 20 agosto 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e il
difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando
la conferma del decreto d'accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva la
prescrizione del reato di circolazione malgrado la revoca;
sulla circolazione in stato di
ebrietà, sottolinea che dopo la commissione dei fatti l'accusato si è sottoposto
a cure mediche costanti e si è completamente astenuto dall'uso di bevande
alcoliche, come attestato dalla documentazione esibita al dibattimento;
chiede
in definitiva una congrua riduzione della pena detentiva, da porre al beneficio
della sospensione condizionale;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se l'imputato è autore
colpevole di
1.1 circolazione in stato di
ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 circolazione malgrado la
revoca, commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 e 95 n. 2 LCS; 41 e 63 CP; 72 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di circolazione
in stato di ebrietà, per i fatti compiuti a __________ il __________ 2001
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/ __________del
__________ 2001;
proscioglie __________ __________
dall'accusa di circolazione
malgrado la revoca, per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna __________ __________
-
alla pena di 80 (ottanta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni,
-
alla multa di fr. 1000.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie, comprese quelle indicate nel decreto d'accusa, di
complessivi fr. 600.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
– Sezione della circolazione, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 1000.– multa
fr. 300.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 1600.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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