AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.129
Data decisione, Autorità:
09.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.129
DA
394/2003
Bellinzona
9
luglio 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________,
difesa da: avv. __________, __________,
detenuta dal 10 all'11 __________
prevenuta colpevole di 1. favoreggiamento, per avere, a
__________, nel periodo dal __________ al __________, intenzionalmente tentato
di sottrarre il genero __________ ad un procedimento penale, e meglio, dopo
aver saputo dei gravi abusi sessuali subiti dalla piccola __________ (1996),
omesso di denunciare il genero __________, ben sapendo che la versione dei
fatti resa da quest'ultimo non era veritiera, in particolare per quanto
concerneva orari e spostamenti relativi al giorno __________, fornendo altresì
dichiarazioni in qualità di testimone non corrispondenti al vero e idonee a
fornire un alibi al genero e meglio come descritto sub. 2;
fatti avvenuti nelle sopra
riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art.
305 cpv. 1 CPS;
- falsa testimonianza,
per avere, a __________, in data __________, reso una falsa deposizione in sede
di verbale d'interrogatorio come testimone nell'ambito del procedimento penale
contro il genero __________ per i titoli di atti sessuali con fanciulli e atti
sessuali con persone incapaci di discernimento e inette a resistere ai danni
della piccola __________ (1996), e meglio per aver dichiarato il falso in
relazione agli orari in cui telefonò al genero, rispettivamente in cui quest'ultimo
giunse per prelevare la piccola __________ (1996), onde far credere –
contrariamente al vero – che __________ fosse rimasto con la vittima solo per
pochi minuti, così da fornire allo stesso un alibi;
fatti avvenuti nelle sopra
riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art.
307 cpv. 1 CPS;
perseguita con
decreto d’accusa del 3 febbraio 2003 DA n. 394/2003 del Procuratore pubblico __________,
__________, che propone la condanna:
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
Con riferimento alla denuncia/querela __________ di __________, decreta
il non luogo a procedere per il reato di diffamazione (art. 173 CPS) e calunnia
(art. 174 CPS) per insufficienza di prove sul dolo, così come per il reato di
denuncia mendace (art. 304 CPS), poiché la fattispecie è già contemplata nei
reati di favoreggiamento e falsa testimonianza. Contro il presente decreto è
data facoltà alla parte civile di inoltrare, entro 10 giorni dalla
notificazione, un'istanza motivata di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi
penali in Lugano (art. 186 cpv. 1 CPP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS rispettivamente dall'art. 41
cifra 4 CPS;
viste le
opposizioni al decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 7 febbraio
2003 dal difensore, in data 13 febbraio 2003 dalla patrocinatrice della parte
civile, __________, e in data 19 febbraio 2003 dalla curatrice ad hoc e
patrocinatrice della parte civile __________;
indetto il dibattimento 20 maggio 2003,
al quale hanno partecipato l'imputata, assistita dal difensore, avv. __________,
l'avv. __________, rappresentante delle parti civili __________ e __________,
pure presente in aula, mentre il Procuratore pubblico __________ ha rinunciato
a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa;
proposto preliminarmente
dal giudice, ai sensi dell'art. 250 CPP, di estendere il complesso di fatti di
cui al capo d'imputazione n. 1 del decreto d'accusa al fatto d'aver deviato sul
padre i sospetti di abusi sessuali sulla piccola __________ e d'aver distrutto
prove, lavando i vestiti che la bambina indossava quel giorno;
sentiti il difensore, il quale si oppone
a questa proposta, e le parti civili, che per contro si dichiarano d'accordo
con la stessa;
sentiti il
difensore, il quale eccepisce inoltre la legittimità della qualità di parte
civile sia del signor __________ sia di __________, siccome non hanno subito un
danno diretto e non sono titolari del bene giuridico protetto e si oppone sia
all'assunzione delle testimonianze delle signore __________ e __________,
poiché non attinenti ai reati oggetto della presente procedura, sia
all'acquisizione degli altri mezzi di prova notificati dalla parte civile con
scritto 2 luglio 2003. Ritiene inoltre che i reati di calunnia e diffamazione
non possano più essere riconsiderati in questa sede;
le
parti civili, le quali ritengono infondate le eccezioni di controparte. Il
danno diretto è ovvio per entrambe. Si pensi solo al fatto che il signor __________
è rimasto a piede libero per ben sei giorni dopo il reato. Il loro legale
sostiene inoltre che, avendo interposto opposizione al decreto d'accusa, abbia
la possibilità di ridiscutere anche le questioni relative alla diffamazione ed
alla calunnia. Precisa infine che le prove da loro proposte sono pertinenti e
in parte già contemplate e richiamate dal decreto d'accusa. In via sussidiaria
chiede che il giudice assuma d'ufficio tutte le prove da loro proposte. Infine
l'autorizzazione a stare in causa è stata concessa dalla Commissione Tutoria
Regionale (CTR) di __________;
il
difensore, il quale in replica sostiene che la CTR non è competente per
decidere sulla legittimazione e ribadisce che non sussiste un danno diretto per
le parti civili;
le
parti civili, le quali in duplica contestano le affermazioni dell'accusata e
pongono l'accento sul fatto che dopo quattro anni sia il padre che la bambina
ancora seguiti da uno psicologo;
posti dal
giudice, con l'accordo delle parti, i seguenti quesiti:
-
Sono i
signori __________ e __________ autorizzati a comparire in veste di parti
civili?
-
Possono
essere ammesse le prove contestate?
-
Il
complesso di fatti di cui al punto n. 1 del decreto d'accusa deve essere esteso
come proposto dal giudice?
ritenendo che
sia il signor __________ sia la piccola __________ siano stati direttamente
danneggiati dall'agire dell'imputata, seppure i reati a lei contestati proteggono
interessi collettivi, il giudice reputa la loro posizione quali parti civili
legittima. Pertanto anche tutte le prove da loro offerte possono venire
accolte. In ogni modo il giudice, richiamandosi alla sua facoltà d'assumere
prove in ogni tempo e ritenuto che le prove in questione risultano essere
d'importanza determinante per il giudizio, le ammette d'ufficio. Per quanto
concerne l'estensione dei fatti, considerato che non provoca un aggravio della
posizione dell'imputata, il giudice la ordina ex art. 250 cpv. 1 CPP;
rispondendo ai quesiti posti, il giudice ha
ordinato:
-
L'eccezione
di mancanza di legittimazione delle parti civili è respinta.
-
È
respinta l'opposizione all'acquisizione delle prove offerte dalle parti civili.
-
Il complesso
di fatti di cui al capo d'imputazione n. 1 del decreto d'accusa viene esteso
all'aver deviato sul padre i sospetti di abusi sessuali sulla piccola __________
e all'aver distrutto prove, lavando i vestiti che la bambina indossava quel
giorno;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata,
all'audizione dei testi, nonché all'esame della parte civile __________;
sentita la
patrocinatrice delle parti civili, la quale innanzitutto fa osservare che in
realtà la piccola vittima ha subito più abusi, ma si è proceduto nei confronti
dell'autore solo per l'episodio __________. Chiede che sia tenuto in
considerazione l'atteggiamento adottato dall'imputata anche davanti a codesto
giudice, cercando d'insinuare il dubbio che il padre naturale sia autore di
abusi sulla figlia. Per quanto riguarda il reato di favoreggiamento, che
include anche quello di denuncia mendace, ritiene che sia realizzato, sia dal
punto di vista oggettivo che soggettivo. In effetti, l'intenzionalità è provata
dagli atti e dalla testimonianza della signora __________. L'agire
dell'imputata ha permesso al signor __________ di rimanere a piede libero per
sei giorni, nei quali ha addirittura avuto contatti con la vittima. Malgrado
sapesse chi fosse l'autore del crimine e nonostante la sua posizione di garante
nei confronti dell'abiatica, l'accusata non ha denunciato il signor __________.
Ella ha inoltre appositamente lavato i vestiti della bambina ed ha accusato il
padre naturale d'essere l'autore del reato. Quanto al reato di falsa
testimonianza, l'imputata non solo omise di denunciare il vero autore, ma gli
ha creato un alibi fornendo scientemente agli inquirenti degli orari falsi. La
patrocinatrice sottolinea pure il clima omertoso della famiglia confermato oggi
dalla teste signora __________. Sono dunque dati gli elementi oggettivi e
soggettivi che costituiscono il reato. Circa il reato di calunnia, fa notare
come l'imputata, benché sapesse sin dal __________ chi ne fosse l'autore (vedi
anche "inchiesta privata della famiglia __________ ") ha cercato di
spostare i sospetti sul padre, affermando che __________ aveva il sederino
scuro e largo al rientro da un diritto di visita esercitato dal padre. Di ciò
ha parlato con almeno sei persone terze. Ancora oggi ha lasciato planare questo
dubbio. Per questi motivi, chiede che venga inflitta una pena severa
all'accusata, confermando i trenta giorni di cui al decreto d'accusa impugnato,
da non sospendersi condizionalmente, e propone, quale pena accessoria ex
art. 41 cifra 2 CPS, il divieto per l'imputata di frequentare in qualsiasi modo
diretto od indiretto la piccola vittima, per il periodo di tre anni. In conclusione,
chiede che le spese di procedura siano accollate all'imputata e che la stessa
sia condannata al versamento alle parti civili di fr. 5'000, quale rifusione
delle spese di patrocinio, e al pagamento alle stesse di un franco simbolico
per il torto morale;
sentito il difensore, il quale precisa
che l'accusa si basa troppo sulle considerazioni soggettive dei rapporti di
polizia, mentre auspica che codesto lodevole giudice voglia attenersi
unicamente alle risultanze oggettive dei verbali agli atti; a tal proposito
passa in rassegna le affermazioni contenute nei rapporti di polizia,
confrontandoli con quanto contenuto nei singoli verbali. A suo modo di vedere,
non c'è alcuna prova a sostegno del reato di favoreggiamento. Non sono nemmeno
dati i presupposti della falsa testimonianza, poiché la sua assistita era
convinta di quanto affermava; semmai era stato lo stesso signor __________,
come da lui ammesso, ad indicare tali orari alla signora __________,
influenzandola ed inducendola in errore. Al limite, si può configurare
unicamente un errore sui fatti, ex art. 19 CPS. Per quanto attiene al reato di
calunnia, a mente del difensore non è più possibile ridiscuterne in questa
sede, tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere è cresciuto in
giudicato. Relativamente alla richiesta di parte civile di non concedere il
beneficio della sospensione condizionale, egli ritiene che non sia ammissibile
perché costituirebbe una reformatio in peius, cosa non ammessa dalla
nostra procedura. Si oppone alla pena accessoria proposta dalle parti civili,
in quanto l'art. 41 cifra 2 CPS non prevede questo divieto quale misura
possibile (numerus clausus); un tale divieto spetterebbe alla CTR. Per
tali motivi, chiede il proscioglimento dell'imputata da tutti i reati a lei
contestati, e parimenti respinge le pretese di risarcimento per le spese di
patrocinio e per torto morale. In conclusione, quanto alla personalità dell'imputata
si rimette ai documenti prodotti in data odierna, chiede di considerare il
senso di colpa ed il rimorso, per esser stata lei ad affidare la piccola, quel
giorno, al signor __________. Fa infine notare, come non vi sia alcun movente;
sentita in
replica la patrocinatrice delle parti civili, la quale rileva come non ci sia
stato a tutt'oggi alcun segno di pentimento da parte dell'imputata. L'accusata
era a conoscenza dell'autore del reato sin dall'inizio, ed è provato che ha
fatto di tutto per spostare i sospetti sulla persona del padre della piccola
vittima. Contesta che ci sia stato un errore sui fatti. Sottolinea come la
nonna abbia un dovere di garante nei confronti di una bimba di due anni e
mezzo. Quanto al movente, come ammesso in sede istruttoria dall'imputata, il
signor __________ era considerato dall'imputata come un figlio. Da ultimo
evidenzia come il catalogo di cui all'art. 41 cifra 2 CPS non sia esaustivo;
sentito in
duplica il difensore, il quale ribadisce quanto detto sopra, chiedendo di attenersi
ai verbali, contestando la posizione di garante della nonna;
sentita per ultimo l'accusata, la quale
non si ritiene colpevole dei fatti imputatigli;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- È
la signora __________ autrice colpevole di:
1.1. Favoreggiamento?
1.2. Falsa
testimonianza?
1.3. Calunnia?
-
In
caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere ridotta la
pena proposta?
-
L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà,
e, se sì, a quali condizioni?
-
L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
All'imputata deve essere
imposta la norma di condotta relativa al divieto di frequentare la nipote e se
sì a quali condizioni?
-
A
chi vanno caricate la tassa e spese di giudizio?
-
L'imputata deve essere
condannata al pagamento alle parti civili di fr. 5000.-- a titolo di
rifusione delle spese di patrocinio ed al versamento dell'importo di 1.-- fr.
quale risarcimento del torto morale?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che il difensore, avv. __________,
con scritto di data 10 luglio 2003, ha tempestivamente presentato dichiarazione
di ricorso, chiedendo nel contempo la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto:
- La signora __________ è moglie
di __________ e madre di sei figli: __________, __________, __________, __________,
__________ e __________.
__________ è madre di __________,
nata il __________ da una burrascosa relazione avuta con __________, iniziata
nel corso del 1994 e terminata poco tempo dopo la nascita della piccola, il __________.
-
ha sposato __________ il . Dalla loro unione, l', è nato un
figlio.
__________, in data __________,
ha tentato di violentare un'inquilina dello stabile in cui abitava con la
moglie. In seguito a questi fatti egli è stato messo in carcere preventivo dal __________
al __________.
Il 14 ottobre 1995 egli è stato
poi fermato presso la stazione FFS di Chiasso mentre stava trasportando a bordo
della sua vettura, intestata alla moglie, tre clandestini. Il carcere
preventivo da lui subito in questa occasione è stato di tre giorni, dal __________
al __________.
I due reati sono stati
giudicati dalla Corte delle Assise Correzionali di __________ nell'ambito di un
unico dibattimento, al termine del quale, con sentenza del __________, il
signor __________ è stato riconosciuto colpevole di tentata violenza carnale ed
infrazione qualificata alla LDDS e di conseguenza condannato alla pena di 15
mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni ed alla multa di fr.
300.-- (cfr. sentenza della corte delle Assise criminali di __________ del __________,
inc. __________, pag. 10).
- Dopo la separazione dal marito,
__________ è tornata a vivere dai propri genitori con la figlia, ove è rimasta
sino al settembre __________. In quel periodo infatti, avendo iniziato a
frequentare un nuovo ragazzo, ha deciso di prendere in affitto un piccolo
appartamento per lei e __________ situato in uno stabile nelle vicinanze. In
questo modo era possibile godere di una certa indipendenza e nel contempo fare
capo all'aiuto della madre per la custodia della bambina.
Dall'autunno __________ __________
ha cominciato a frequentare il preasilo presso la "__________",
gestita dalle suore di __________. Solitamente la madre, dovendo recarsi al
lavoro, portava la propria bambina dall'imputata verso le 09:00 del mattino
affinché questa o altri membri del nucleo famigliare provvedessero in seguito a
condurla all'istituto.
- Il mattino del __________,
attorno alle 09:05, la signora __________ ha lasciato come di norma la piccola __________
dalla signora __________. Non potendo questa accompagnare la bambina all'asilo
ha deciso di contattare telefonicamente il signor __________ - che in quel
momento si trovava nel suo appartamento da solo e stava stirando - chiedendogli
di occuparsene. Poco dopo questi si è presentato quindi al domicilio
dell'imputata ed ha preso con sé la fanciulla. Invece di portarla direttamente
dalle suore però, il signor __________ l'ha accompagnata a casa sua, le ha
calato i pantaloni e le mutandine e, tenendola ferma con la forza, l'ha
sodomizzata provocandole delle importanti lesioni che hanno comportato un
dolore fisico considerevole.
Dopo aver consumato questo
indicibile delitto il signor __________ ha provveduto a lavare accuratamente il
sederino sanguinante di __________ ed a portarla all'asilo.
Le suore responsabili della
culla hanno subito capito che era successo qualcosa e dopo aver constatato di
persona che la piccola stava male ed che aveva delle lesioni all'ano, hanno
contattato la nonna qui prevenuta, affinché si recasse subito da loro per
discutere della situazione. Quest'ultima, sostenendo di non poter uscire di
casa perché aveva in custodia un'altra nipotina e perché doveva far bollire la
pasta (cfr. verbale interrogatorio __________ del __________) ha nuovamente
telefonato al genero __________, che si è offerto di andare a controllare cosa
fosse accaduto. Nel contempo ha avvertito pure tre degli altri suoi figli, __________,
__________ e __________, giunti in quel frangente nel suo appartamento, i quali
pure hanno deciso di andare a discutere con le responsabili dell'asilo. In
seguito anche la madre, signora __________, pure lei informata dalla prevenuta,
ha raggiunto i famigliari presso l'asilo.
Dopo aver parlato con le suore,
la madre, accompagnata dai fratelli, ha deciso di portare __________ dal medico
dott. __________ di __________. Trovando lo studio di quest'ultimo chiuso, la
bambina è stata portata all'ospedale __________ di __________, dove ha potuto
essere visitata e curata dalla dott.ssa __________. A quel momento era presente
pure l'imputata.
La pediatra ha mostrato il
sedere della bimba sia alla madre che alla nonna, chiedendo ragguagli su cosa
le fosse capitato. La signora __________ ha risposto che quella mattina aveva
messo il talco sul sedere di __________ senza notare nulla di particolare,
soprattutto nulla di simile a quanto visibile in quel momento (cfr. verbale di
interrogatorio __________ del __________, pag. 3).
Nel pomeriggio del __________
la dott.ssa __________ ha informato la madre della bimba del fatto che c'erano
due giustificazioni possibili dei traumi riscontrati (o una malattia detta
"rettocolite" o un abuso), ma che con buone probabilità si trattava
di conseguenze dovute ad una violenza sessuale. Tale notizia è giunta poi anche
alle altre persone dell'entourage famigliare di __________, compresa la signora
__________.
- Attorno alle 16:00 del __________
la signora __________, vicina di casa del signor __________, saputo cosa era
accaduto a __________, si è recata presso l'appartamento dell'imputata
accompagnata dalla figlia di quest'ultima, __________. Inizialmente erano
presenti, oltre a loro tre, __________. e __________. Poi sono arrivati pure la
signora __________ e il signor __________.
In quell'occasione la signora __________
ha voluto informare i membri del nucleo famigliare dell'imputata del fatto che
aveva visto il signor __________ arrivare a casa sua quella mattina in
compagnia della piccola __________, per ripartire 20 o 30 minuti dopo e che la
bambina le era sembrata triste e stranamente taciturna. Ella riteneva quindi
che vi fossero fondati motivi per sospettare lui di essere l'autore delle
violenze. L'imputata ha dichiarato di non credere a questa versione dei fatti,
nemmeno dopo averne sentito conferma dal padre della signora __________.
Raggiunto telefonicamente
dall'accusata per sentire cosa avesse da dire in proposito, __________ ha
ammesso, contrariamente alle sue dichiarazioni precedenti, di essere dovuto
passare in fretta da casa perché aveva dimenticato il telefono cellulare (cfr.
verbale audizione teste __________ del __________, pag. 3).
Ad ogni buon conto, come
ribadito in sede dibattimentale, la signora __________ sapeva già a questo
momento che era stata ipotizzata una violenza carnale su sua nipotina di
nemmeno tre anni e che il principale indiziato era suo genero __________ (cfr.
anche cfr. sentenza della corte delle Assise criminali del __________, inc. __________,
pag. 16).
- Il __________ __________ è
stata visitata dalla dott.ssa __________, ginecologa del Kinderspital di Zurigo
ed esperta in materia di abusi sessuali, che ha avuto modo di accertare che la
bambina ha subito un abuso anale cronico, avvenuto cioè non solo il __________,
ma anche in precedenza (cfr. sentenza della corte delle Assise criminali del __________,
inc. __________, pag. 24, nonché cartella medica agli atti, foglio n. 4).
Essendo __________ stata
accompagnata a __________ dalla madre __________, questa ha avuto modo di
apprendere immediatamente che la bambina era stata sodomizzata. A questo punto
è stato chiaro per tutti, compresa l'imputata, che non si trattava di una
malattia.
- Sino alla segnalazione da parte
del signor __________, padre della bimba, nessuno degli altri famigliari di __________
ha ritenuto opportuno rivolgersi alla polizia e denunciare il fatto. In
effetti, solo la madre era convinta della colpevolezza di __________ ma, viste
le forti pressioni famigliari, non ha avuto il coraggio di chiedere
l'intervento delle autorità.
__________ ha addirittura
dichiarato durante il dibattimento del quale è stato oggetto (cfr. sentenza
della corte delle Assise criminali del __________, inc. __________, pag. 16) di
aver sempre pensato, sin da quando ha riaccompagnato la minore piangente
all'asilo, che la famiglia __________ lo avrebbe coperto e non lo avrebbe
condotto davanti alla magistratura.
L'inchiesta ha pertanto avuto
inizio solo il __________. Sino a quel giorno il signor __________ ha potuto
circolare indisturbato ed incontrare a più riprese la vittima. Né la signora __________,
né il resto della famiglia si sono mai opposti al suo avvicinamento alla
bambina.
In data __________, dopo una
difficile e lunga indagine, il signor __________ ha confessato di aver
sodomizzato la nipote il __________ (cfr. verbale di interrogatorio del __________).
Risulta arduo per chi scrive
comprendere il motivo per cui l'inchiesta del Procuratore pubblico non sia
stata estesa anche alle violenze subite dalla bambina prima di quel giorno,
nonostante nel suo rapporto la dott.ssa __________ avesse concluso che __________
fosse già stata abusata in precedenza.
Con sentenza del __________
della Corte delle Assise criminali ha condannato __________ a sette anni di
reclusione, giudicandolo autore colpevole di atti sessuali con fanciulli e atti
sessuali con persone incapaci di discernimento e inette a resistere, nonché di
lesioni intenzionali semplici qualificate.
- In occasione della sua prima
audizione - avvenuta il __________, a distanza di 9 giorni dai fatti -
l'imputata, dopo essere stata debitamente informata sulle conseguenze penali di
una falsa testimonianza, ha affermato, tra le altre cose, che:
-
"Un lunedì di
ottobre o novembre, dopo che il padre l'aveva tenuta con lui due giorni, mia
figlia mi ha portato __________. In quell'occasione avevo notato che il suo
sederino non era a posto nel senso che io avevo visto il buco del sederino un
po' allargato e il contorno dell'ano aveva una colorazione scura. (…) Io ho
avvertito subito __________ di quanto avevo visto, ma lei mi ha risposto che
dovevo stare zitta e che __________ era un bravo papà.".
-
"Alle 10:00 non
potendo io accompagnare __________ all'asilo, ho chiamato __________. Dal mio
telefono di casa ho chiamato su quello di casa di __________. Mi ha risposto
lui. Gli ho chiesto se poteva accompagnare la __________ all'asilo e lui mi ha
risposto che stava stirando e che quando avrebbe finito sarebbe venuto da me.
Quando __________ è arrivato a casa mia ho guardato l'orologio: erano le
10:25".
-
"D1: Lei
nutre sospetti sulla persona che ha abusato di __________? R1: No non ho
sospetti.".
-
"D2: Chi
sono le persone di sesso maschile che hanno più contatti con __________? R2:
Mio marito __________, mio figlio __________, mio genero __________, ____________________,
convivente di __________ e mio genero __________ Ogni 15 giorni __________
preleva __________ per due giorni.
Nessuno di loro, per
quanto ne so, a parte il papà, ha avuto occasione di rimanere solo con __________
".
Dal verbale del __________
emerge inoltre che l'imputata ha provveduto personalmente a consegnare agli
interroganti i vestiti che __________ indossava il giorno delle violenze.
Questi erano però stati da lei stessa lavati dopo i fatti.
- In data __________ la signora __________
è stata nuovamente interrogata dagli inquirenti. Questa volta però non più in
veste di semplice testimone, ma come indiziata di falsa testimonianza e
favoreggiamento (cfr. verbale interrogatorio __________, nota introduttiva).
Oltre a riconfermare integralmente, su esplicita domanda dell'interlocutore, le
dichiarazioni rese a verbale il __________, l'imputata ha affermato, tra le
altre cose, quanto segue:
-
"Ho telefonato a __________
alle ore 10:00. So che erano le 10:00 perché proprio in quel momento ho
guardato l'orologio che porto al polso. Mi viene chiesto se il mio orologio
funziona bene e io dico di sì. (…)"
-
"D.4.:
Martedì __________ lei ha telefonato a __________ o __________ prima delle ore
10:00? __________ o __________, a sua volta, le hanno telefonato quella mattina
prima delle 10:00? R.4.: Né __________ né __________ mi hanno telefonato. Io, a
mia volta, non li ho chiamati".
Solo dopo essere stata
confrontata con i tabulati telefonici, che attestavano apoditticamente che le
telefonate al signor __________ erano state effettuate alle ore 09:34, e dopo
un lungo lavoro di convincimento effettuato dall'interrogante (l'interrogatorio
è durato ben 2 ore e 45 minuti), l'imputata ha dovuto ammettere, seppur con
grandi reticenze, di avere fornito degli orari e delle spiegazioni errate.
Sulla base di questi ultimi
sviluppi il Procuratore pubblico ha quindi ordinato l'immediata incarcerazione
della signora __________ per titolo di falsa testimonianza e favoreggiamento.
-
Il __________, prima di essere
liberata, l'accusata è stata nuovamente sentita dalla polizia, di fronte alla
quale ha confermato le ammissioni del giorno precedente e riconosciuto di aver
saputo già il __________ che vi erano dei sospetti sul genero __________, il
quale era stato visto dalla signora __________ giungere al proprio domicilio
con la piccola __________.
-
Durante il dibattimento odierno
la signora __________, al momento di spiegare i fatti al giudice, ha sostenuto
di avere chiamato il signor __________ alle ore 09:45 del __________ e che
questi è arrivato da lei a prendere la bambina attorno alle ore 10:15 - 10:25.
Si tratta nuovamente di orari che non coincidono con quelli effettivi
(soprattutto i secondi).
Ella inoltre, riferendosi al
genero, ha sostenuto che, se veramente ha fatto quello di cui è stato accusato,
è giusto che paghi, dimentica del fatto che questi ha da tempo confessato ed è
stato condannato già nel __________.
Anche in questa occasione, non
va dimenticato, la signora __________ al momento di esporre gli eventi, ha
posto subito l'accento sul fatto che tempo prima del giorno fatidico, al
termine dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre, aveva notato
la piccola __________ aveva il sederino tumefatto.
L'imputata ha poi giustificato
il fatto di avere lavato i panni di __________, sostenendo di averlo effettuato
perché le era stato richiesto dalla figlia __________. Nel contempo però ha
ammesso di aver controllato le mutandine della bimba e di avere notato che vi
erano delle macchie, da lei non ritenute particolarmente rilevanti.
Infine ella ha riconosciuto di
essere stata a conoscenza del fatto che il genero __________ era stato già
arrestato e condannato per tentata violenza carnale in precedenza - dando però
una versione di quei fatti personale che lascia intendere che egli sia stato
incastrato dalla ragazza che lo ha accusato - e del fatto che la figlia __________
sosteneva che egli aveva cercato di toccare i seni della sorella minore __________,
cosa che la signora __________ ha definito mera calunnia.
- La teste __________, commissario
della polizia cantonale, che ha sentito la signora __________ ai tempi
dell'indagine e ne ha verbalizzato gli interrogatori, ha dichiarato senza
titubanza alcuna che l'imputata ha cercato di coprire il signor __________
fornendo una falsa versione degli avvenimenti e che lei è convinta che i due si
fossero messi d'accordo.
La teste __________, curatrice
di __________, ha raccontato che la nonna, dopo gli eventi qui in discussione,
in occasione dell'esercizio di un diritto di visita della figlia, ha chiuso la
piccola __________ in una stanza. Da quel momento in poi il diritto di visita
della madre è stato esercitato sotto sorveglianza e la nonna non ha più
incontrato la bambina.
- I reati ascritti alla signora __________
dal Procuratore pubblico con il suo decreto d'accusa del 3 febbraio 2003 sono
quelli di favoreggiamento e di falsa testimonianza.
Le parti civili chiedono
inoltre che l'imputata venga pure condannata per calunnia ex art. 174 CPS.
- Come emerge limpidamente dalla
decisione del Procuratore pubblico del 3 febbraio 2003, punto n. 3 del
dispositivo, per il reato di calunnia, così come per quello di diffamazione, è
stato decretato un non luogo a procedere per insufficienza di prove sul dolo.
Contro tale decreto, così come spiegato nel secondo paragrafo di suddetto capo,
sarebbe stato possibile alla parte civile inoltrare entro 10 giorni dalla
notifica un'istanza motivata di promozione dell'accusa alla CRP, art. 186 cpv.
1 CPP.
Seppur congiunto fisicamente
con il decreto d'accusa, quello di non luogo a procedere ha un destino
indipendente. La mancata introduzione nei termini di un'istanza di promozione
dell'accusa non può venire sanata dall'opposizione al decreto d'accusa stesso.
Pertanto non è possibile
riconsiderare in questa sede il reato di calunnia.
- L'art. 305 cpv. 1 CPS punisce
con la detenzione chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale
od alla esecuzione di una pena o delle misure previste negli articoli 42 a 44 e
100bis CPS, adempiendo così i presupposti del reato di favoreggiamento.
Il favoreggiamento è
un'infrazione di risultato che può essere considerata consumata solo se il
comportamento adottato porta effettivamente alla sottrazione di una persona dall'azione
della giustizia penale per un certo periodo di tempo (cfr. B. Corboz, Les infractions
en droit suisse, Vol. II, pag. 509, n. 26; DTF 117 IV 471 cons. 3).
Di principio l'adempimento
della fattispecie è dato attraverso un'azione. Nel caso che ci occupa è
indubbio che con la sua falsa indicazione sugli orari la signora __________ ha
creato un alibi al signor __________ che, seppur incarcerato dal __________, ha
potuto così godere di una situazione di incertezza riguardo alla sua posizione
di sospetto e non ha potuto essere perseguito penalmente come avrebbe dovuto
avvenire sin dall'inizio. La procedura penale è pertanto stata intralciata in
maniera determinante dalle dichiarazioni dell'imputata (cfr. J. Rehberg, Strafrecht
IV, pag. 349 in fine).
Pure il fatto di avere
subdolamente riferito agli inquirenti che in precedenza lei aveva già notato
dei segni sul sederino della piccola __________ che potevano far pensare ad un
abuso sessuale, al rientro di quest'ultima da un week-end trascorso con il padre
naturale __________, ha creato inizialmente confusione negli inquirenti ed ha
favorito la posizione del genero.
La stessa cosa dicasi per il
lavaggio della biancheria che __________ indossava il giorno in cui è stata
sodomizzata, che avrebbe potuto rappresentare un mezzo di prova utile per
identificarne l'autore in tempi brevi.
Tutte le dichiarazioni rese a
verbale il __________ dalla signora __________ e confermate in seguito, non
sono state effettuate con formula dubitativa o precisando che si trattava di
sue ipotesi o di opinioni personali. Ella ha in effetti sempre fornito una
versione dei fatti limpida e chiara, facendola apparire come l'unica possibile.
- Il favoreggiamento può però
anche essere concretato attraverso un'omissione, in modo particolare
allorquando non si procede alla denuncia o alla segnalazione del reato alle
competenti autorità oppure non si consegna loro delle prove decisive. Affinché
ciò possa però essere imputato all'accusato è indispensabile che egli si trovi
in una posizione di garante rispetto alla vittima del reato (cfr. B. Corboz,
op. cit., pag. 511, n. 32).
A mente di questo giudice,
nonostante la restrittiva dottrina (cfr. J. Rehberg, op. cit., pag. 350 s.; M.
A. Niggli/ H. Wiprächtiger, Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar, art. 305, n.
23; DTF 120 IV 98), la nonna, così come i genitori della vittima, se minorenne
e soprattutto se di età così giovane, è gravata da un dovere di garante nei
suoi confronti.
In effetti, l'esistenza di una
posizione di garante è stata ammessa dal Tribunale federale allorquando la
persona ha un dovere di protezione o sorveglianza nei confronti della vittima
di un reato (DTF 123 IV 106, consid. 2; DTF 120 IV 106, consid. c). A tal
proposito non va dimenticato che la piccola __________ il __________ era stata
affidata dalla madre, come sempre, proprio alla signora __________ affinché
questa si occupasse di lei e la portasse all'asilo. La mancata segnalazione
alla polizia del reato e del sospetto criminale da parte di quest'ultima aggiunge
pertanto un ulteriore tassello all'adempimento del reato di favoreggiamento.
Si pensi, di transenna, inoltre
al fatto che, voler negare un simile obbligo di segnalazione a carico della
nonna, significherebbe ammettere come giuridicamente accettabile che - nella
malaugurata ipotesi in cui nessuno fosse stato in grado di indicare il
probabile l'autore della violenza carnale sulla piccola bimba o nell'ancor più
malaugurata ipotesi in cui questa non fosse stata condotta subito dal medico -
il signor __________ avrebbe potuto circolare indisturbato e venire nuovamente
a contatto con la vittima. Cosa che per i giorni tra il __________ ed il suo
arresto ha effettivamente fatto, con i gravi rischi per la salute ed
addirittura per la vita della fanciulla che questo avrebbe potuto comportare.
- Da un punto di vista soggettivo
l'art. 305 CPS può solo essere preso in considerazione se l'autore ha agito
intenzionalmente. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 103 IV 100).
Dall'istruttoria di causa è
emerso che l'imputata ha saputo già il giorno stesso dei fatti che la propria
nipotina era probabilmente stata sodomizzata e che il proprio genero era stato
visto entrare ed uscire dal proprio appartamento con la bimba prima di portarla
all'asilo. Ella era al corrente inoltre del fatto che al mattino del __________
la madre __________, pulendo la bimba, non aveva notato nulla di particolare al
sederino, e che le suore hanno riscontrato le ferite poco dopo che questa è
arrivata all'asilo.
La signora era pure a conoscenza
dei precedenti penali per tentata violenza carnale del signor __________, così
come del fatto che alcuni membri della sua famiglia affermavano che egli aveva
messo le mani addosso ad una delle sorelle di __________.
Anche se un accordo in merito
agli orari tra __________ e la signora __________ non ha potuto essere
dimostrato, è stato comunque appurato che i due ne hanno discusso prima della
deposizione (cfr. verbale di deposizione del signor __________ del __________,
pag. 4 in fine).
Già in base a questi elementi è
possibile concludere che l'imputata ha agito intenzionalmente, sapendo di
fornire agli inquirenti informazioni fuorvianti.
Nemmeno per il lavaggio della
biancheria intima della bambina è ipotizzabile una negligenza: esso è stato eseguito
scientemente con la consapevolezza, anche solo in forma di dolo eventuale, che
si sarebbe distrutta una probabile prova utile per l'individuazione del
colpevole e per la sua condanna.
Per
tutto quanto precede il reato di favoreggiamento può essere considerato
adempito.
- L'art. 307 cpv. 1 CPS prevede che chiunque come
testimonio in un procedimento giudiziario fa sui fatti della causa una falsa
deposizione, deve essere punito con la reclusione sino a cinque anni o con la
detenzione.
Come
visto in precedenza la signora __________ ha dichiarato intenzionalmente a
verbale del __________, nell'ambito del procedimento penale contro il genero __________,
degli orari non corrispondenti alla realtà sia in relazione al momento in cui
avrebbe telefonato a costui, sia rispetto al momento in cui egli sarebbe giunto
da lei per prelevare la piccola __________. Si trattava di informazioni
fondamentali che avrebbero permesso, se fornite in maniera corretta, una più
rapida individuazione del responsabile dell'increscioso crimine. In questo modo
invece, per alcuni giorni, il signor __________ ha potuto contare su di un
alibi a suo favore.
Anche
per questo reato è necessario che l'imputato abbia agito intenzionalmente o per
lo meno per dolo eventuale (cfr. B. Corboz, op. cit., pag. 565). A tal
proposito si rinvia a quanto precisato in relazione all'accusa di favoreggiamento.
Per
questi motivi anche il capo d'imputazione di falsa testimonianza deve essere
confermato.
- Per quanto concerne la
commisurazione della pena, che per l'art. 305 cpv. 1 CPS è quella della
detenzione, mentre per l'art. 307 cpv. 1 CPS è della reclusione sino a cinque
anni o della detenzione, va rilevato che, nonostante la gravità del reato
commesso da __________, un mese di detenzione appare essere adeguato.
La sospensione condizionale
della pena privativa della libertà può essere concessa ai sensi dell'art. 41
cpv. 1 CPS, in quanto la prognosi sulle possibilità che l'imputata commetta
nuovamente un reato può essere considerata favorevole, nonostante non abbia mai
dimostrato di essersi pentita di quanto commesso e nemmeno di averne capito la
portata. In questo senso si impone comunque un prolungamento del periodo di
prova di un ulteriore anno rispetto a quanto proposto dall'accusa.
- Ritenuto che, con il suo
atteggiamento in aula, la signora __________ ha confermato di non riuscire ad
accettare la colpevolezza del genero, nonostante egli abbia confessato e sia
stato condannato, e tenuto presente che non ha mai espresso una parola di
sentita comprensione per la piccola __________, appare indispensabile a tutela
degli interessi di quest'ultima, ordinare quale misura di accompagnamento ai
sensi dell'art. 41 cpv. 2 CPS il divieto alla signora __________ di frequentare
la propria abiatica per un periodo di tre anni.
Eccezioni a tale divieto prima
della scadenza del termine saranno possibili solo se il rapporto nonna-bambina
dovrà essere ricostruito nell'interesse del normale sviluppo psichico della
piccola. Ciò potrà avvenire unicamente dopo attenti esami e su decisione della
competente autorità tutoria. Un'eventuale istanza in tal senso dovrà essere
introdotta da chi è chiamato a proteggere gli interessi di __________, non però
su richiesta dell'imputata o di un altro suo famigliare.
- Le parti civili hanno chiesto il
pagamento delle spese da loro sostenute per la presente procedura,
quantificandolo in fr. 5'000.--. La domanda non è stata però suffragata da
alcun documento e pertanto risulta impossibile darvi seguito in questa sede.
La signora __________ deve
nonostante ciò essere condannata al risarcimento alle parti civili __________ e
__________, in solido, di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili. In effetti, le
difficoltà della presente procedura e la necessità di fare capo ad un
patrocinatore legale giustificano un simile ammontare.
Per eventuali ulteriori pretese
la questione deve essere rinviata al competente foro civile.
- Le parti civili hanno infine
chiesto che venga loro riconosciuta un'indennità simbolica per il torto morale
subito di fr. 1.--.
In base all'art. 49 cpv. 1 CO
in effetti, è possibile concedere a chi è stato illecitamente leso nella sua
personalità il pagamento di una somma a tale titolo.
Essendo indubbio che sia la
personalità di __________ che quella di __________ siano state direttamente
pregiudicate dagli atti dell'imputata, che hanno loro direttamente causato
ingiuste sofferenze al punto che entrambi sono ancora seguiti da psicologi, la
richiesta può essere accolta.
visti gli art. 41, 63, 305 cpv. 1,
307 cpv. 1 CPS; 9 e ss., 69 ss., 186, 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________
autrice
colpevole di:
-
favoreggiamento,
art. 305 cpv. 1 CPS,
-
falsa
testimonianza, art. 307 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il __________ e nel periodo compreso tra il __________ e il __________ nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. 394/2003 del 3 febbraio 2003
e per aver intenzionalmente distrutto delle prove, lavando i vestiti che la
piccola __________ indossava il giorno in cui è stata abusata sessualmente, e
per aver scientemente deviato le attenzioni degli inquirenti sul padre naturale
della bambina, sapendo o dovendo sapere che in questo modo avrebbe ostacolato
l'identificazione del vero responsabile della violenza;
condanna __________
-
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 280.-- (fr. 400.-- aumento
in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del decreto d'accusa di
complessivi fr. 300.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
impone alla condannata di astenersi
dal frequentare in qualsiasi modo diretto od indiretto la vittima __________
per il periodo di 3 (tre) anni. Eccezioni a questo divieto saranno unicamente
possibili se ordinate dalla competente Autorità tutoria dopo accurato esame e
se risulteranno essere nell'interesse della minore;
riconosce alle parti civili in solido
l'importo di fr. 1.-- quale indennità per torto morale;
attribuisce alle parti civili in solido
un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili;
rinvia le parti civili, per le
loro eventuali ulteriori pretese, al competente foro civile;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 130.00 testi
fr. 980.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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