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Numero d'incarto:
10.2003.195
Data decisione, Autorità:
08.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.195/CEG
DA
596/2003
Bellinzona
8
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1963, di __________ e __________ n.
, nato a __________ /, cittadino italiano, domiciliato a
__________, Via __________, celibe, impiegato magazziniere in malattia
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, a __________ in data
13/15 giugno 1997, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di
appropriarsene, previa rottura del vetro della porta di entrata, sottratto ai
danni della ditta __________ __________ un'unità ausiliaria completa per
elaboratore, un telefono portatile, un apparecchio fotografico, dodici
bicchieri, dodici tazzine per caffè nonché una caraffa di cristallo per un
valore complessivo di fr. 17'439.--;
- danneggiamento,
per avere, __________ in data
13/15 giugno 1997, alfine di commettere il furto descritto al punto 1.,
intenzionalmente danneggiato la porta di entrata della ditta __________
infrangendone il vetro (danni non quantificati dalla parte civile);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139, 144 cpv. 1 CP,
richiamati gli art. 41 cifra 1, 68 cifra 2 CP,
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del Procuratore pubblico Marco Villa,
__________, che propone la condanna:
- Esente da pena in applicazione dell'art.
68 cifra 2 CP, pena aggiuntiva a quelle del:
- 27.10.1998 della Pretura del Distretto di __________
- 22.05.2000 del Ministero pubblico di __________
- 25.06.2001 del Ministero pubblico di __________
- 26.11.2001 del Ministero pubblico di __________
-
Per ogni pretesa la parte
civile __________, __________ è rinviata al competente foro civile;
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.;
-
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 26 febbraio 2003;
indetto il
dibattimento 8 aprile 2003, al quale è comparso l'accusato personalmente,
mentre il Procuratore pubblico Marco Villa con lettera 2 aprile 2003 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale dichiara di
estraneo ai fatti, o perlomeno di non ricordare, ritenuto che all'epoca soffriva
di depressioni ed era dedito a sostanze stupefacenti. Egli precisa inoltre che
a quel tempo gli era stata revocata la licenza di condurre e quindi non poteva
guidare un'autovettura; tuttavia egli frequentava i luoghi poiché vi si recava
ad acquistare metadone nella farmacia accanto al negozio ove è stato perpetrato
il furto. Pur avendo commesso altri reati patrimoniali, questi portavano su una
refurtiva di tutt'altra specie rispetto a quella indicata nella denuncia. Egli
giustifica la presenza delle proprie impronte sul reperto della polizia
argomentando che era solito appoggiarsi alla vetrina per verificare se il
negozio era aperto e per poter cambiare del denaro. In conclusione egli postula
l'assoluzione;
da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' __________ autore colpevole
di:
1.1. furto,
per avere, a __________ in data
13/15 giugno 1997, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di
appropriarsene, previa rottura del vetro della porta di entrata, sottratto ai
danni della ditta __________ un'unità ausiliaria completa per elaboratore, un
telefono portatile, un apparecchio fotografico, dodici bicchieri, dodici
tazzine per caffè nonché una caraffa di cristallo per un valore complessivo di
fr. 17'439.--?
1.2. danneggiamento,
per avere, a __________ in data
13/15 giugno 1997, alfine di commettere il furto descritto al punto 1.,
intenzionalmente danneggiato la porta di entrata della ditta __________
infrangendone il vetro (danni non quantificati dalla parte civile)?
-
In caso di risposta affermativa
deve essere applicata una pena e, se sì, quale e di quale misura?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se si, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 9, 273 e segg CPP; 39
LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub
1.1 e 1.2., decaduti i quesiti posti sub 2 e 3,
proscioglie __________ dall'accusa di
furto e di danneggiamento;
assegna le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.-- totale
Intimazione
a:
__________, Via __________ __________, __________,
__________ __________, Via __________, __________,
Procuratore pubblico Marco Villa,
Via __________ __________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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