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Numero d'incarto:
10.2003.602
Data decisione, Autorità:
20.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.602 ROC/MAM
DA
3343/2003
Bellinzona
20
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
prevenuta
colpevole di 1. violazione di domicilio
per
essersi, a __________, tra il 30 giugno 2003 ed il 9 luglio 2003,
facendo
uso delle chiavi ancora in suo possesso a seguito di una precedente relazione
sentimentale, introdotta indebitamente nel garage in uso a __________
____________________;
- furto
d'uso
per
avere, a __________, tra il __________ 2003 e l'11 luglio 2003,
sottratto
il veicolo __________ __________ di __________ __________ per farne uso,
segnatamente conducendolo nel parcheggio antistante __________;
veicolo
recuperato danneggiato e restituito, dietro disposizione della parte lesa
__________ __________ costituitasi parte civile, al Garage __________ di
__________;
- danneggiamento
per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 2,
reso
inservibili le chiavi del veicolo __________ di __________ __________
precedentemente sottratto nonché la chiave del garage nel quale era stazionato
tale veicolo, gettandole nel lago;
fatti
avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli artt. 144 cpv. 1, 186 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;
perseguita con decreto
d'accusa no. / del __________ 2003 del Procuratore
Pubblico, Giovan Maria Tattarletti che propone la condanna della prevenuta
-
Alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
-
Al
versamento alla parte civile dell'importo di fr. 2'626.65, a titolo di risarcimento
(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr.
100.--.
ed
inoltre 4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
2003;
indetto il
pedissequo dibattimento 20 febbraio 2004, al quale hanno partecipato la
prevenuta assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico
con suo scritto 14 gennaio 2004 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il
quale dichiara di ritirare l’opposizione ai dispositivi
no. 1. e 3. del
predetto decreto d’accusa, salvo il dispositivo no. 2 relativo al
versamento
dell’importo di Fr. 2'626,65 a titolo di risarcimento danni da parte
dell’accusata
nei confronti della parte civile, riconoscendo però l’importo di Fr.
180,75 a titolo
di risarcimento in favore della parte civile quo alla sostituzione
del cilindro della
porta dell’autorimessa di quest’ultima;
sentita da ultimo l'accusata, la quale si
riconferma in quanto esposto dal proprio
difensore;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- Se la
pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile ed in
quale misura.
- In
caso di risposta negativa al quesito no. 1., se deve essere integralmente
ammessa la pretesa di
parte civile.
Oppure in misura minore.
- Se devono essere accollate
alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in
quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 144 cpv. 1, 186 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1. e 4.;
venendo
contestualmente a cadere i quesiti 2. e 3.;
condanna __________, __________.1959,
di __________ e __________ nata __________, nata a __________ il
.1959, attinente di __________ /, domiciliata a __________,
Via __________ __________, divorziata, commerciante;
-
Al
versamento alla parte civile di Fr. 180,75 a titolo di risarcimento per
i costi sopportati dalla parte civile __________ e relativi alla sostituzione
del cilindro della porta della propria autorimessa.
-
Per il rimanente, la pretesa della parte
civile di cui al dispositivo no. 2 del decreto d’accusa DA __________/__________è
rinviata al competente foro civile.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di Fr. 50.- e delle spese per complessivi
Fr. 50.-, relative al presente giudizio.
I dispositivi per i quali non è stata presentata opposizione
ossia: “la condanna di __________
Alla pena di 5 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni.
- Al pagamento
della tassa di giustizia di Fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
Fr. 100.-.
sono
esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo no. 1., decorre
dall’emanazione del
predetto
decreto d’accusa del 13 ottobre 2003.
ed
inoltre La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS,
rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione
a:
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________,
Sezione esecuzione pene e misure,
__________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________
Ministero Pubblico della
Confederazione, __________
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr. 300.-- Totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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