Whether the accused committed fraud in connection with the promised vehicle subsidy.
The court acquitted the accused of fraud.
The fraud charge under Art. 146(1) CP was not upheld on the facts as charged.
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10.2004.515•False documents upheld; fraud acquittal in vehicle sale case
10.2004.515Other CourtJun 24, 2005Partially Granted
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The Pretura penale acquitted the accused of fraud arising from the sale of a vehicle with a promised subsidy, but found him guilty of false documents for manipulating a service booklet to make it appear that the vehicle carried a Swiss warranty. The court imposed a CHF 200 fine, allocated CHF 200 in court costs, and ordered confiscation and destruction of the false booklet. The civil party had withdrawn its civil claim after the accused undertook to pay CHF 1,400.
Art. 251 n. 2 CP; false documents through manipulation of an authentic document: applying false data to an authentic service booklet so as to attest a legally relevant fact contrary to reality constitutes forgery in documents. Where the deceit concerns merely collateral statements and the fraud charge is not established, acquittal follows on the fraud count while conviction may nevertheless be entered for document forgery. The court may impose a fine and order confiscation and destruction of the falsified document; criminal-record consequences follow the statutory regime (consid. not stated).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2004.515
Data decisione, Autorità: 24.06.2005, PRPEN
Titolo: truffa e falsità in documenti (legate alla vendita di un veicolo con promessa dell'ottenimento del sussidio VEL)
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2004.515/AMM DA 4143/2004
Bellinzona 24 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 attinente di (difeso dall’avv. __________, __________)
accusato di 1. truffa
per avere indotto, con inganno astuto, la signora __________, a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, al fine di procacciarsi un indebito profitto; in specie per avere, in qualità di venditore presso il Garage __________, indotto __________ (la quale era intenzionata ad acquistare una vettura che potesse usufruire dei contributi finanziari __________) ad acquistare il veicolo marca __________, telaio n. __________, del costo di fr. 14 380.–, assicurandole, in urto con la verità, che con l'acquisto di detto veicolo avrebbe ottenuto il versamento di un contributo finanziario di fr. 1400.– da parte dell'associazione per la mobilità sostenibile __________, __________, sapendo che detto contributo non le sarebbe invece mai stato versato poiché concesso unicamente a veicoli acquistati presso un rivenditore autorizzato (mentre il Garage __________ non lo è, sebbene esponga l'insegna __________ e il cartello __________), sottacendo inoltre alla cliente che il veicolo non era stato importato in Svizzera dall'importatore generale __________, bensì dal Garage __________ direttamente dall'Italia e consegnando a quest'ultima un libretto di servizio contraffatto, emesso a nome di __________, __________, al fine di attestare, contrariamente al vero, l'esistenza di una garanzia svizzera;
reato previsto dall'art. 146 n. 1 CP;
fatti avvenuti a __________, il 23 giugno 2003;
per avere, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, alterato un documento autentico al fine di attestare, in urto con la verità, un fatto di importanza giuridica; in specie per avere, a scopo di inganno, applicato illecitamente su un libretto di servizio autentico, emesso a nome della __________, __________, i dati e il protocollo di consegna della vettura __________ acquistata dalla __________ nelle modalità descritte al punto 1, al fine di attestare, in urto con la verità, che per il citato veicolo sussisteva una garanzia svizzera, allorquando lo stesso era stato acquistato in Italia;
reato previsto dall'art. 251 n. 1 CP;
fatti avvenuti a __________, nel mese di giugno 2003;
perseguito con decreto d’accusa n. 4143/2004 del 6 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:
alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
al versamento a __________ di fr. 1400.– a titolo di risarcimento,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,
e inoltre 4. ordina la confisca e la distruzione del falso libretto di servizio emesso per il veicolo __________ telaio n. __________;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 16 dicembre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato, la parte civile e il rispettivo patrocinatore;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
preso atto che la parte civile, in seguito all’impegno dell’accusato di versarle fr. 1400.– entro la fine del corrente mese, ha dichiarato di ritirare la costituzione di parte civile e di disinteressarsi del procedimento penale;
sentito il difensore, il quale conclude – in estrema sintesi – per il proscioglimento dal reato di truffa e per la derubricazione dell’altro capo d’imputazione nel reato di cui all’art. 251 n. 2 CP o in falsità in certificati ex art. 252 CP; donde la condanna a una sola multa, commisurata alla lieve entità del caso specifico, con protesta di spese e ripetibili;
rispondendo ai seguenti quesiti:
se l'imputato è autore colpevole di truffa e/o di falsità in documenti (251 n. 1 o n. 2 CP), o, in subordine, di falsità in certificati ex art. 252 CP;
in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 63 e 251 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
proscioglie ACCU 1
dal reato di truffa, art. 146 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4143/2004 del 6 dicembre 2004;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di falsità in documenti, art. 251 n. 2 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 200.–,
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;
ordina – la confisca e la distruzione del falso libretto di servizio emesso per il veicolo __________ telaio n. __________
– l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 200.– multa
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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Whether the accused committed fraud in connection with the promised vehicle subsidy.
The court acquitted the accused of fraud.
The fraud charge under Art. 146(1) CP was not upheld on the facts as charged.
Whether the accused committed false documents by manipulating a service booklet to suggest a Swiss warranty.
The court found the accused guilty of false documents under Art. 251(2) CP.
The accused applied false data and delivery references to an authentic service booklet in order to attest to a legally relevant fact contrary to reality.
What sentence and ancillary measures should follow the conviction.
A fine of CHF 200 was imposed, together with costs and confiscation/destruction of the false service booklet.
The court replaced the summary penalty proposal with a milder sanction and ordered the document measure and costs.
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