AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.411
Data decisione, Autorità:
23.06.2000, PRPEN
Incarto
n.
10.2007.411
DA
3364/2007
Bellinzona
23
giugno 2000
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di 1. grave infrazione alle norme della circolazione
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l’autofurgone Iveco
targato TI __________ mantenendo una distanza dall’antistante veicolo di circa 1 metro, effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra alla velocità di circa 90/95 Km/h,
malgrado il vigente limite di 80 Km/h. In fase di rientro dal sorpasso, urtava
poi lo specchietto retrovisore della vettura Smart targata __________ __________
condotta da LESA 2 che aveva sorpassato;
fatti
avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli artt. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 e 3 LCStr, 3 cpv. 1, 4a
cpv. 1 lett. b, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;
prevenuto colpevole di 2. inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio,
per
aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie
generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
fatti
avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;
reato
previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3
LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa del 15 ottobre 2007 n. 3364/2007 del AINQ 1 che propone la
condanna:
Alla pena di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 260.00
(duecentosessenta) corrispondenti a complessivi fr. 11'700.00
(undicimilasettecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 500.00, tenuto conto delle sue condizioni economiche,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di 5 (cinque) giorni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 100.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007;
indetto il
dibattimento al 23 giugno 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito
dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 31 marzo
2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'imputato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all’interrogatorio dell’accusato;
sentito il
difensore, che chiede il proscioglimento dell’imputato e protesta la rifusione
di un adeguato importo per ripetibili;
sentito da
ultimo l'accusat;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- È
l’accusato autore colpevole di:
1.1. grave
infrazione alle norme della circolazione?
1.2. inosservanza
dei doveri in caso d’infortunio?
-
In
caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
-
L’eventuale
pena può essere sospesa condizionalmente e se sì a quali condizioni?
4.A chi
devono essere caricate le tasse e le spese?
- Deve
essere riconosciuta la rifusione delle ripetibili?
letti ed
esaminati gli atti;
considerato in
fatto e in diritto:
- I
fatti si sono realizzati il __________ alle ore 7.00 in territorio di __________, sul tratto autostradale che da Lugano porta a sud verso __________.
C’era molto traffico quel giorno, oltre che la presenza di un cantiere,
caratterizzato dalla soppressione della corsia d’emergenza, dalla percorrenza
di veicoli in contromano e con la corsia di sorpasso ridotta a 2 metri di larghezza, così come si evince dalla planimetria agli atti istruttori (doc. 1).
La
velocità massima, stabilita a 80 km/h, era indicata dal cartello no 2.30.
Altrettanto chiaramente demarcato era il cantiere, data la ripetuta presenza
dei segnali di pericolo “lavori” no 1.1.4, muniti delle apposite indicazioni di
completazione no 5.01 (250 m) e no 5.03 (3 km). Pure demarcata era la
disposizione differente delle corsie tramite il posizionamento di due cartelli
di tipo 4.77, anch’essi muniti dell’indicazione 1000 m e 500 m, oltre che il segnale (no 2.18) di larghezza massima della corsia di sorpasso di 2 metri. Stante la limitazione della larghezza della corsia e dato l’incrocio di autoveicoli in
contromano, in quel tratto il sorpasso era vietato per gli autocarri, così come
indicava il cartello (no 2.45) posizionato due volte.
- Quella
mattina LESA 2 circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso nella
zona di cantiere con una piccola autovettura (una Smart con targhe __________)
ad una velocità dichiarata di circa 80 km/h. È a questo punto che è
sopraggiunto ACCU 1 con un autofurgone di tipo “Iveco Daily”.
Interrogato
dalla Polizia cantonale il conducente della Smart ha asserito sotto giuramento
quanto segue: “…dietro alla mia vettura circolava un utente con un
autocarro. Lo stesso si trovava ad una distanza di circa 1 metro dal mio veicolo. Improvvisamente l’utente con l’autocarro iniziava a sorpassare la
mia vettura sulla destra e al momento del rientro sulla sinistra andava ad
urtare e danneggiare lo specchietto destro. Dopo il danno subito l’utente con
l’autocarro targato TI __________ proseguiva verso sud ad una velocità
eccessiva in zona cantiere di circa 90/95 km/h durante il sorpasso”. Uno
scenario ed un atteggiamento sicuramente non esemplari.
Dal
canto suo ACCU 1 ha però contestato la versione dei fatti fornita dalla parte
lesa ed ha unicamente ammesso di avere percorso quel tratto di strada all’ora
dei fatti: ad un certo punto è incappato nel veicolo del LESA 2 nella zona di
cantiere. Tutto tranquillo fino a quel momento, visto che, così come dichiarato
dall’accusato “il veicolo Smart con targhe __________ viaggiava più o meno
alla medesima velocità…”, che era, come detto poc’anzi, quella massima
permessa di 80 km/h.
- I
problemi fra i due automobilisti sono sorti immediatamente dopo i fatti di cui
al capoverso precedente. ACCU 1 voleva proseguire, ma il LESA 2 non si è
spostato sulla corsia di destra. L’accusato con il suo furgone si è quindi
avvicinato al veicolo __________ ed ha azionato i fari alti. Nulla di fatto
però. La Smart è rimasta nella sua posizione. Secondo il conducente accusato,
il veicolo __________ avrebbe a questo punto bruscamente frenato, per cui, “onde
evitare di tamponarlo” (doc. 22), l’unica possibilità che aveva era quella
di spostarsi sulla destra, per immettersi in una “corrente” di traffico
“a cerniera”: un “flusso” che lo ha in seguito portato davanti
alla Smart. Così come ha riferito al dibattimento.
Secondo
ACCU 1 lo stile di guida da lui adottato sarebbe da ritenere perfettamente
compatibile alle circostanze, ritenuto che, quella mattina, in quel luogo vi
era traffico intenso e che, nel tratto (più stretto) del cantiere, i veicoli
scorrevano in parallelo: solo spostandosi sulla destra si poteva evitare il
pericolo LESA 2 e garantire al traffico la necessaria “fluidità” (per
usare la terminologia dell’accusato). Egli avrebbe, stando alla sua versione
dei fatti, effettuato due manovre distinte e lecite: con la prima si è scansato
a destra, mentre invece con la seconda ha seguito il flusso di traffico sulla
corsia di destra che lo ha portato davanti alla parte lesa.
Al proposito va subito osservato che la versione fornita dal ACCU 1,
riferita alla guida inadeguata del LESA 2 non può essere presa in
considerazione già solo per il fatto che non vi è stata opposizione sulle fasi
predibattimentali (e quindi nemmeno sulla versione dei fatti data dalla parte
lesa). In ogni caso, la tesi difensiva addotta dall’accusato, è da ritenere
comunque poco credibile, ritenuto che è assolutamente improbabile che il
conducente __________ abbia frenato quando un furgone di dimensioni nettamente
superiori al suo veicolo lo stava tallonando da tergo a pochissimi metri di
distanza ed a 80 km/h.
Si
può eventualmente supporre che il LESA 2 abbia a quel momento leggermente
rallentato o che (forse) abbia sfiorato il pedale del freno accendendo così i
fari posteriori di stop del suo veicolo e che lo ha fatto nell’ottica di
distogliere il ACCU 1 da una guida a tal punto irruente, da creare serio
pericolo alla sua incolumità. In ogni caso, anche se così fosse, ACCU 1 avrebbe
comunque dovuto rimanere dietro alla Smart, mantenendo le distanze di
sicurezza, ritenuto che entrambi stavano procedendo alla velocità massima
consentita e tali forzature nel traffico non possono essere tollerate. E ciò
per i motivi indicati al punto 5.
- In
generale, va detto che l’atteggiamento assunto dall’accusato è da considerare
assolutamente incompatibile con la normativa stradale, che, al suo corollario
principale (art. 26 LCStr) impone agli automobilisti il rispetto costante di un
dovere di cautela e prudenza. Non si può di certo ritenere che, così facendo,
il conducente del furgone Iveco abbia ossequiato questo obbligo, in quanto,
tallonando la Smart in una zona sensibile come un cantiere, in un momento di
traffico intenso, a quell’ora, ad una velocità di 80 km/h e con un veicolo di medio-grosse dimensioni, per poi proseguire più velocemente sulla destra,
ha sicuramente messo in serio pericolo la sicurezza del traffico e dei terzi.
Il
comportamento assunto dal ACCU 1, contrariamente a quanto da lui dichiarato, è
da definire azzardato, aggressivo e quindi inaccettabile, che non è solo
vietato dalla citata disposizione generale sulla sicurezza stradale, ma anche
dalle normative specifiche sulle distanze di sicurezza (art. 34 LCStr e 12
ONC), sull’uso dei dispositivi di segnalazione luminosa (art. 40 LCStr e 29
ONC) e sui sorpassi, che sono da effettuare esclusivamente sul lato sinistro
della carreggiata (art. 35 LCStr e 10 ONC). L’agire dell’accusato non si
concilia di certo con gli imposti doveri di cautela e prudenza, ritenuto che il
giorno dei fatti non si poteva nemmeno escludere la presenza di operai al
lavoro su quel cantiere. Ecco nello specifico i doveri violati.
5.1
Come sopra spiegato, ACCU 1, senza valido motivo giustificativo, ritenuto
che la Smart viaggiava ad una velocità commisurata alle circostanze, si è
posizionato con il suo furgone ad una distanza ravvicinata dalla piccola
automobile che lo precedeva: 1 metro (secondo la parte lesa), 4 o 5 metri (secondo quanto dichiarato dall’accusato al Procuratore pubblico), 3 o 4 metri (secondo quanto da lui asserito al dibattimento).
Le
regole sulle distanze fra gli autoveicoli impongono di mantenere uno spazio
sufficiente tra un’auto e l’altra, per permettere di fermarsi per tempo in caso
di pericolo o nel caso in cui il conducente che precede freni improvvisamente
(art. 34 LCstr e 12 ONC). Ad una velocità di 80 Km/h in condizioni di stradali normali occorre rispettare una distanza di almeno 72 metri (cfr. Manuale Svizzero delle norme di circolazione edito dal Dipartimento federale di
Giustizia e Polizia, ed. 2001, R.43). Tale assunto impone di considerare
perlomeno temeraria la posizione mantenuta dall’accusato nei confronti del LESA
2, che lo stava praticamente tallonando.
5.2 Ritenuto
che la Smart non lasciava libero il passaggio al furgone guidato dall’accusato,
quest’ultimo ha azionato i fari alti (bilux): anche in questo caso ha violato
la normativa stradale, considerato che gli avvisatori ottici non possono essere
utilizzati per “chiedere strada”, bensì unicamente per illuminare il campo
visivo o per essere visti dagli altri utenti. Anche questo atteggiamento è
quindi da definire deprecabile.
In
eseguito, come verrà spiegato più avanti ai punti 5.3. e 5.4., l’imputato ha
messo in atto un vero e proprio pericoloso sorpasso. È infatti da considerare
infondata la tesi sulle “due manovre distinte”, ritenuto che i fatti si
sono realizzati in un corto tratto di strada e che l’istruttoria ha dimostrato
una dinamica ben differente rispetto a quella descritta dall’accusato. A dire
il vero poi le manovre effettuate, quand’anche le si volessero separare, non
sono state due ma piuttosto tre, ritenuto che l’accusato ha omesso di rilevare
che, dopo avere “beneficiato” del flusso di traffico a destra, egli ha
riconquistato la corsia di sinistra.
5.3. Sul
cambiamento di corsia, va detto che, contrariamente a quanto ritenuto
dall’accusato, sulle strade con più corsie il sorpasso è unicamente ammissibile
se effettuato a sinistra (art. 34 LCStr e art. 36 ONC). E ciò anche nel caso in
cui il veicolo che precede non libera la corsia (cfr. bussy-rusconi, CS CR Commentaire, pag. 817, n. 4.2.1). È vero
che, eccezionalmente, la legge concede agli automobilisti (anche in autostrada)
la possibilità di viaggiare più velocemente sulla corsia di destra. L’accusato
ignora però che, anche in queste circostanze, il “sorpasso” resta comunque
vietato e che, sulla destra, è unicamente ammissibile il “passaggio” quando vi
sono veicoli che procedono in file parallele (art. 44 LCStr e art. 8 cpv. 3
ONC).
Nel
caso concreto, lo si ricorda, l’accusato ha iniziato la scena sulla corsia di
sinistra biluxando la Smart, da una distanza ravvicinata mentre si procedeva a 80 km/h; non ottenendo la reazione voluta, dopo avere appurato “che la corsia di destra era libera”
si è spostato, per poi portarsi in posizione avanzata. Così facendo non si è
quindi di certo limitato a transitare accanto alla Smart, ma ha messo in atto
un vera e propria manovra di sorpasso sulla destra, espressamente. Al proposito
va osservato poi che, al momento del superamento, la corsia di destra “era
libera”, ciò che, contrariamente a quanto asserito non vi era nemmeno un
caso di circolazione in file parallele, così come prevede l’art. 8 cpv. 3 ONC.
5.4 Per
completezza va oltremodo osservato che in quel luogo, il passaggio a destra
sarebbe comunque da considerare vietato, ritenuto che la carreggiata non era
sufficiente larga, così come richiede la dottrina in caso d’applicazione
dell’art. 8 ONC (la corsia di sorpasso era di soli 2 m: cfr. bussy-rusconi, op. cit., pag. 455, n.
4.2.3 ad b). Inoltre, l’accusato era al volante di un furgone, e quindi di un
veicolo meno sicuro, meno controllabile in caso d’imprevisti e con una massa ed
un volume superiori allo standard, ciò che impone a chi lo guida un uso ancora
più cauto e giudizioso.
Non può invece essere confermata la proposta d’accusa riferita al fatto che
il ACCU 1 avrebbe provocato una collisione fra il suo veicolo e la Smart all’altezza del retrovisore di quest’ultima e per avere in seguito abbandonato il luogo
dell'incidente senza osservare i doveri impostigli dalla legge. Al proposito
non vi sono in effetti prove sufficientemente concordanti e concludenti: agli
atti di causa vi sono o infatti unicamente le dichiarazioni del conducente __________
e le osservazioni fatte dalla Polizia Cantonale secondo cui “l’altezza del
ponte del furgone” “corrisponde all’altezza dello specchietto”. Da
parte del conducente LESA 2, contrariamente a quanto da lui preannunciato nel
suo verbale d’interrogatorio, non sono mai state spedite le fotografie riferite
asserito pregiudizio. Inoltre, ancorché effettuato 2 giorni dopo i fatti, il
controllo della parte posteriore sinistra del veicolo dell’accusato, non ha permesso
di riscontrare danni o segni di collisione. Queste circostanze impediscono di
ritenere che il reato d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio sia stato
consumato.
- ACCU
1 va quindi condannato unicamente per quanto attiene all’ipotesi di reato
di cui al punto 1 del decreto d’accusa. La pena va commisurata tenuto conto
anche dei suoi precedenti in ambito di circolazione stradale. Le tasse e le
spese sono poste a carico dell’accusato e non si assegnano ripetibili, ritenuto
che, stante la (non ingente) difficoltà della pratica e l’assenza del
procuratore pubblico al dibattimento, la presenza del difensore non può essere
definita necessaria.
Per questi
motivi,
visti gli
artt. 90 cifra 2 LCStr (in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1,
32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 e 3 LCStr., 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. b, 10
cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC), 92 cpv. 1 LCStr (in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3
LCStr); 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1:
autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90
cifra 2 LCStr, per avere, a __________ (autostrada A2, il __________), violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato con l’autofurgone Iveco targato TI __________
mantenendo una distanza dall’antistante veicolo nettamente inferiore a quella
prescritta dalle norme sulla circolazione stradale (al massimo 5 m), effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra del veicolo Smart targato __________
condotto da LESA 2;
e lo
proscioglie dall’accusa di inosservanza dfei doveri in caso
d’infortunio, ex art. 92 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto
d’accusa n. 3364/2007 del 15.10.2007;
condanna ACCU
1
- alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 210.00
(duecentodieci), per un totale di fr. 3'150.00 (tremilacentocinquanta);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
- alla multa di fr.
500.00 (cinquecento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al
pagamento di ½ delle tasse e spese giudiziarie, di complessivi fr. 400.00,
oltre a fr. 600.00 per la motivazione della presente sentenza.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine,
la motivazione della sentenza.
La
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e,
alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
Giuridico della circolazione, Camorino,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di __________
fr. 500.00 multa
fr.
700.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 1’300.00 totale
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr.
100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster