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Numero d'incarto:
11.1994.11
Data decisione, Autorità:
19.09.1995, ICCA
Incarto n.
11.94.00011
Lugano
19 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione del 19 maggio 1994 da
(patrocinato
dall’avv. __________)
contro
__________, __________
(rappresentata
dalla madre __________,
patrocinata
dall’avv. __________);
e ora
sul decreto dell’11 novembre 1994 con cui il Pretore ha respinto
l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 novembre
1994 presentata da __________ contro il decreto emesso l’11 novembre 1994 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza
giudiziaria inoltrata da __________ contestualmente all’appello;
-
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza
giudiziaria presentata il 10 gennaio 1995 da __________;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Dal matrimonio di __________ (1945) e __________
(1944) è nata il __________ 1979 la figlia __________. Al momento del divorzio
dei genitori, pronunciato il __________ 1989 dal Pretore del Distretto di
Vallemaggia, la figlia è stata affidata alla madre, titolare dell’autorità
parentale, mentre il marito è stato tenuto a partecipare al suo mantenimento
con il versamento di un contributo alimentare scalare secondo le modalità
stabilite dalla I Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 7
marzo 1990 (inc. N. __________/89). __________ vive attualmente a Locarno,
mentre __________ e la __________ vivono a __________ (ZH).
B.
In data 19 maggio 1994 __________
ha avviato presso la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città un’azione di
modifica della sentenza di divorzio, chiedendo in via cautelare e nel merito la
soppressione del contributo alimentare a favore della figlia __________. Con
risposta del 16 agosto 1994 __________, rappresentata dalla madre, ha
preliminarmente eccepito l’incompetenza del Pretore adito, e nel merito si è
opposta alla domanda del genitore.
All’udienza
dell’8 novembre 1994, indetta per l’accertamento preliminare della competenza,
la convenuta ha mantenuto la sua eccezione, alla quale si è opposto l’attore.
Con decreto dell’11 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’eccezione, affermando
la sua competenza.
C. Contro il decreto appena citato __________ a è
insorta con un appello del 29 novembre 1994 volto a ottenere la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza
territoriale del giudice adito. Contestualmente all’appello __________ ha
postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Nelle
sue osservazioni del 10 gennaio 1995 __________ chiede la reiezione
dell’appello della figlia e il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Con decreto del 6 settembre 1995 il Pretore ha
concesso, d’ufficio, effetto sospensivo al gravame.
Considerando
in
diritto:
-
Il Pretore ha accertato la sua competenza poiché
l’art. 279 cpv. 2 CC, che stabilisce per le azioni di mantenimento la competenza
alternativa del giudice del domicilio dell’attore o del convenuto, si applica
per analogia anche alle azioni di modifica del contributo alimentare proposte
dal genitore debitore di alimenti contro il figlio. L’appellante contesta tale
analogia, facendo valere che lo scopo dell’alternatività dei fori di cui
all’art. 279 cpv. 2 CC è quello di favorire il figlio nel caso in cui questi proponga
azione giudiziaria, mentre il padre non si può prevalere del foro del suo domicilio.
-
I genitori devono provvedere al mantenimento del
figlio, incluse le spese d’educazione e di formazione (art. 276 cpv.1 CC).
L’obbligo di mantenimento dura, di principio, fino alla maggiore età del
figlio. In caso di divorzio dei genitori il contributo per il mantenimento del
figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che
pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il genitore che
intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare per
il figlio deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di
divorzio. L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere
modificata in merito alle relazioni tra genitore e figli nel caso di mutate
circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o
per altri motivi”. Tale principio è applicabile anche per l’adeguamento di un
contributo che un genitore versa, dopo il divorzio, per il mantenimento di un
figlio non soggetto alla sua autorità parentale (DTF 104 II 239 consid. 3).
-
In concreto __________ ha promosso causa contro la
figlia __________ per ottenere la soppressione del contributo a lei dovuto. La
sua azione mirava quindi alla modifica del dispositivo n. 4 della sentenza di
divorzio del __________ 1989 emessa dal Pretore del Distretto di Vallemaggia e
riformato dalla I Camera civile del Tribunale di appello il 7 marzo 1990 (I CCA
__________/89). La causa si fonda, come correttamente rilevato dall’attore,
sull’art. 157 CC e non sull’art. 279 CC (DTF 120 II 177; Sandoz, Le point sur le droit de la famille, in SJZ 91
[1995] pag. 113; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 22.02, pag.
155). Orbene in queste circostanze ci si potrebbe chiedere se l’azione come
tale sia ricevibile, dato che nell’ambito della modifica di una sentenza di
divorzio giusta l’art. 157 CC le parti nel processo risultano essere gli ex
coniugi e l’autorità tutelare, il figlio potendo semmai avere la legittimazione
attiva, ma non quella passiva (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 67 ad art. 157). La questione non merita una particolare
disamina, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città non potendosi
comunque occupare della causa per carenza di competenza territoriale.
-
Secondo la dottrina e la giurisprudenza il
foro dell’azione di modifica della sentenza di divorzio è quello del domicilio
della parte convenuta (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 530; Deschenaux/
Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed., Berna
1995, pag. 172n. 853 e 880; Stettler,
Le droit de la filiation, in: TDPS, vol.II1, pag. 386; Hegnauer/ Breitschmid, Grundriss des Eherechts, Berna 1993,
pag. 111, n. 12.08; DTF 104 II 104 II 291 consid. 3). Parte della dottrina
auspica invero che l’azione di modifica del contributo alimentare a favore del
figlio ai sensi dell’art. 157 CC possa essere proposta sia al domicilio dell’attore
che a quello del convenuto, sulla base dei combinati art. 279 cpv. 2 e 286 cpv.
2 CC, quando l’azione sia avviata dal figlio (Hinderling/Steck, op. cit. pag. 530, nota 26 con riferimenti
dottrinali; Stettler, op. cit.
pag. 386; Reusser, Die Geltungmachung
des Unterhaltsanspruches des Scheidungskindes - eine unorthodoxe Meinung, in:
Festschrift Hegnauer, pag. 411). Il genitore che vuole ottenere la modifica
della sentenza di divorzio sulla base dell’art. 157 CC durante la minore età
della prole non può invece prevalersi del foro alternativo e deve in ogni caso
promuovere l’azione al foro ordinario, ossia al foro della parte convenuta (Hegnauer, in ZVW 1981 pag. 140).
L’azione intentata dal padre a Locarno deve pertanto essere dichiarata irricevibile
per carenza di competenza del giudice adito.
Dato
quanto precede l’appello dev’essere accolto e il decreto impugnato modificato
di conseguenza.
- Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’attore, che si è costituito in giudizio
a Locarno e che si è opposto al gravame. Il diritto alle ripetibili renderebbe
di per sé privo d’interesse il beneficio del gratuito patrocinio chiesto
dall’appellante. Dato nondimeno che le ripetibili appaiono già sin d’ora di
difficile - se non impossibile - incasso, è opportuno conferire all’appellante
l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del rispettivo avvocato
(art. 155 segg. CPC). L’attore, benchè soccombente nella lite, può essere posto
anch’egli al beneficio dell’assistenza giudiziaria: la questione del foro
relativo all’art. 157 CC era suscettibile in effetti, a un esame meramente
sommario, di lasciare intravedere qualche possibilità di buon esito. La
resistenza all’appello non appariva quindi, a priori, destituita di qualunque
prospettiva favorevole.
Per
questi motivi,
pronuncia:
- L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
“1. La
petizione è respinta in ordine per incompetenza territoriale del giudice adito.
-
- Invariati.
-
Stralciato”.
-
A __________ è concesso il beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
-
A __________ è concesso il beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico di __________ e per lui, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato. L’appellante rifonderà alla controparte fr.
700.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
avv. __________
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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