AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.105
Data decisione, Autorità:
07.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00105
Lugano
7 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 6 maggio 1992
da
__________, nata __________, __________,
(patrocinata
dal lic. iur. __________, studio avv. __________ i, __________),
contro
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________),
ed
ora sul decreto del 5 settembre 1994 con cui il Pretore ha respinto
un’istanza di provvedimenti cautelari presentata il 20 gennaio 1994
dall’attrice;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 14 settembre
1994 di __________ __________ contro il decreto 5 settembre 1994 del Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1959) e __________ nata __________ (1962)
si sono sposati a __________ il __________ 1980. Dalla loro unione sono nate le
figlie __________ (1981) e __________ (1984). Il marito, già impiegato presso
le , è attualmente disoccupato, mentre la moglie è alle dipendenze
dell’ di __________ quale venditrice. Le parti vivono separate dal mese
di novembre 1991.
B. Il 10 dicembre 1991 __________ __________ ha instato
per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza esito il 17
febbraio 1992. Il 6 maggio successivo essa ha presentato l’azione di divorzio,
postulando in particolare, oltre allo scioglimento del matrimonio,
l’affidamento delle figlie con un diritto di visita per il padre di 2 fine
settimana al mese e 14 giorni di vacanza, un contributo alimentare di fr.
750.-- per ciascuna figlia e di fr. 500.-- per sé. La richiesta di
provvedimenti cautelari formulata con la domanda di divorzio è stata evasa
all’udienza del 27 maggio 1992.
Con
risposta del 27 luglio 1992 il marito ha aderito al principio del divorzio,
all’affidamento delle figlie alla madre e alla regolamentazione del diritto di
visita da lei proposta. Egli si è nondimeno opposto alle richieste pecuniarie
avanzate dalla moglie.
Durante
la procedura di merito il convenuto ha lasciato il posto di lavoro presso le
__________ e nel novembre 1992 si è trasferito in __________, dove è rimasto fino
al gennaio 1994.
La
procedura di merito è attualmente giunta al dibattimento finale, tenutosi il 12
settembre 1994.
C. Il 20 gennaio 1994 __________ __________ ha presentato
un’istanza di provvedimenti cautelari intesa a negare al marito il diritto a relazioni
personali con le figlie. All’udienza del 2 marzo 1994, indetta per la
discussione, la madre ha mantenuto la sua richiesta, alla quale si è opposto il
padre. Le parti si sono accordate di far allestire un rapporto dal Servizio
medico psicologico di __________.
D. Esperita l’istruttoria, e deposto il rapporto 10
maggio 1995 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________
(OSC), alla discussione finale del 2 agosto 1994 __________ __________ ha
reiterato la sua domanda di negare al padre il diritto a relazioni personali
con le figlie. __________ __________ ha nuovamente postulato il rigetto
dell’istanza, chiedendo la completazione del rapporto peritale, che non teneva
conto della sua versione dei fatti.
E. Statuendo il 5 settembre 1994, il Pretore ha respinto
l’istanza e ha riconosciuto al padre un diritto di visita di un pomeriggio la
settimana (4 ore) da esercitarsi nei locali dell’Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale di __________, sotto la sorveglianza passiva di un
responsabile del centro.
F. Contro il decreto appena citato __________ __________
ha introdotto un appello del 14 settembre 1994 in cui chiede che - conferito al
ricorso effetto sospensivo - il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
accogliere la sua istanza di provvedimenti cautelari.
Con
decreto del 22 settembre 1994 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato
irricevibile la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
__________ non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in
diritto:
- Il Pretore ha ritenuto opportuno, nonostante le
negative conclusioni del referto dell’OSC e l’opposizione delle figlie,
concedere al padre un’ulteriore possibilità di riavvicinamento alle stesse.
Egli ha pertanto disposto un diritto di visita di 4 ore la settimana da
esercitarsi nei locali dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di
__________, sotto la sorveglianza passiva di un responsabile del centro.
L’appellante
contesta le risultanze alle quali è giunto il primo giudice, sostenendo che il
convenuto non si è mai occupato economicamente delle figlie e che con la sua
permanenza in __________ per un anno e mezzo ha dimostrato un completo disinteresse
per la famiglia. Essa evidenzia inoltre che dal referto peritale emerge il carattere
violento e incontrollato del marito, che ha terrorizzato e angosciato le
figlie, le quali non desiderano più vederlo. Infine l’appellante rileva
l’inadeguatezza della misura imposta dal primo giudice.
- Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima
ufficiale illimitata (DTF 120 II 231 consid. 1c; 119 II 203 consid. 1; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 3a
edizione, 1989, n.14.9 seg. e 21.5; Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 33 e 42 ad art. 156). Il giudice di ogni
grado accerta d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere legato
alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e
chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 118 II 93). La decisione
del primo giudice non limita nemmeno il potere cognitivo dell’autorità di
ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio
convincimento (Vogel, Freibeweis
in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.).
Il
genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con i figli le relazioni
adeguate alle circostanze (art. 156 e 273 CC). Nella determinazione di tali
relazioni si deve considerare l’interesse del figlio, sul cui sviluppo
psichico, fisico e morale non devono influire negativamente. In tale ambito al
giudice compete un ampio potere di apprezzamento, che gli permette di prendere
la soluzione più adeguata al singolo caso, mettendo a confronto gli interessi
del figlio e dei singoli genitori. L’art. 274 cpv. 2 CC prevede la possibilità
di negare o revocare il diritto alle relazioni personali, e ciò a tutela del
figlio e non come punizione per l’uno o per l’altro genitore (DTF 118 II 24
consid. 3c), tuttavia simile provvedimento ha natura estrema e va applicato
solo ove misure meno incisive non permettano di conseguire lo stesso risultato.
- Dal fascicolo processuale non risultano elementi per
concludere che qualsiasi relazione tra padre e figlie rechi pregiudizio al bene
delle stesse.
a) Dal
referto peritale emerge che le figlie appaiono ben inserite nel loro attuale
contesto familiare e scolastico, ma denotano una certa sofferenza per il
conflitto in corso. Esse concordano inoltre con la madre nel descrivere il
padre, che non intendono vedere e del quale hanno un’immagine negativa,
adducendo episodi di violenza cui sono state oggetto. In sostanza risulta un
quadro di grave conflittualità familiare tale da impedire un sereno esercizio
del diritto di visita. Il perito ha pertanto ritenuto che al momento attuale
non sussistano le condizioni per un diritto di visita esprimendo inoltre preoccupazioni
per le figlie dovute all’aperto conflitto tra i genitori. D’altro canto egli ha
rilevato che il genitore titolare del diritto di visita, pur tradendo un
atteggiamento contraddittorio, resta il padre naturale e come tale non risulta
possibile né auspicabile cancellarne l’esistenza.
b) Va
anzitutto rilevato che lo psicologo dell’OSC ha sentito solo la versione dei
fatti di madre e figlie e che nonostante l’esplicita domanda del padre in sede
di dibattimento finale provvisionale il rapporto non è stato completato con
l’audizione del convenuto.
Che la
situazione della famiglia __________ sia travagliata è incontestato, ma ciò non
significa ancora che le relazioni personali tra padre e figlie debbano essere
completamente negate, ritenuto che, come visto in precedenza, il genitore cui i
figli non sono affidati ha il diritto di mantenere con loro le relazioni
adeguate alle circostanze e che questa prerogativa deriva dai suoi diritti
della personalità (DTF 120 Ia 375 consid. 4a). D’altronde il diritto di visita
dev’essere concesso anche se il suo esercizio è suscettibile di conflitto (DTF
118 II 242 consid. 2c), e un rifiuto presuppone che esso sia chiaramente in
contrasto con il suo scopo (DTF 118 II 242). Il fatto poi che il padre non
versa il contributo alimentare non è, di per sé, determinante, l’obbligo di
mantenimento essendo indipendente dal diritto alle relazioni personali (DTF 120
II 179 consid. 3b con riferimenti).
c) E’
possibile che __________ e __________ non vogliano rivedere il padre, ma tale
circostanza non è decisiva, la disciplina del diritto di visita non potendo dipendere
soltanto dalla volontà del figlio (DTF 111 II 405). Certo occorre determinare
in ogni caso concreto perché il figlio adotti nei confronti del genitore
un’attitudine difensiva e se l’esercizio del diritto di visita rischia di
pregiudicare effettivamente il bene del figlio. Nella fattispecie è vero che il
padre ha lasciato la Svizzera per oltre un anno e mezzo senza aver nessun
contatto con le figlie, e ciò ha senz’altro contribuito a generare nelle
ragazze un sentimento di estraneità e quindi di rifiuto nei confronti del
padre, ma non risulta che esse siano totalmente estranee al padre, ciò che
permetterebbe eventualmente di negare o revocare il diritto delle relazioni
personali. D’altronde non risulta che il padre si sia completamente
disinteressato delle figlie, tant’è che al ritorno dal __________ egli ha
subito voluto riprendere le relazioni personali con loro. Infine va rilevato
che la conflittualità tra i genitori dovute alla procedura di divorzio ha
verosimilmente complicato le relazioni tra padre e figlie, con effetti negativi
sul diritto di visita. Che poi il peggioramento del rendimento scolastico di
__________ sia da ricollegare unicamente alla presenza del padre non può essere
affermato con certezza.
d) Il
convenuto non è stato sentito dallo psicologo dell’OSC, non essendosi presentato
all’appuntamento fissato da quest’ultimo. Sembra però che l’unica convocazione
sia stata inviata nel periodo in cui egli era ritornato d’urgenza in __________
(cfr. lettera 10 giugno 1995 del suo patrocinatore). Al rientro egli ha subito
chiesto di poter esporre la sua versione dei fatti allo psicologo, reiterando
tale richiesta al dibattimento finale provvisionale. Il rapporto agli atti
riposa quindi esclusivamente sulle versioni esposte da madre e figlie. Le
ragazze hanno invero riferito allo psicoterapeuta di aver subito ripetute
violenze (referto pag. 3). Senza voler minimizzare la gravità della accuse,
queste sono l’unico elemento che deponga per una soppressione del diritto di
visita, come preteso dalla madre. Tuttavia nella fattispecie tale circostanza
non risulta con chiarezza, e la madre prima d’ora non aveva mai evocato episodi
di violenze subite dalle figlie, ragion per la quale risulta importante che le
relazioni personali tra padre e figlie non risultino irrimediabilmente compromesse
da drastiche disposizioni adottate senza un’adeguata istruttoria e senza aver
concesso al padre l’occasione di esprimersi sui rimproveri mossigli dalle
figlie. Si aggiunga a questo proposito che il diritto di visita, per una certa
durata e sotto sorveglianza, può essere concesso anche al genitore che ha
abusato del figlio, qualora esso sia compatibile con il suo bene (DTF 120 II
233 consid. 3b/aa). In queste circostanze, correttamente il primo giudice ha
disposto l’esercizio del diritto di visita in presenza di terzi. Tale
soluzione, tutt’altro che fuori luogo, concilia adeguatamente la protezione del
figlio e il mantenimento di un istituto importante dal profilo personale come
il diritto di visita del genitore non affidatario. E’ vero che il perito
ritiene non sussistano al momento attuale condizioni di sufficiente serenità
per l’esercizio del diritto di visita, ma il suo rapporto, basato unicamente
sulle indicazioni fornite dalla madre e dalle figlie, è incompleto e dovrà
essere aggiornato, previa audizione del padre, prima della conclusione della
causa di merito in applicazione della massima ufficiale del principio
inquisitorio (cfr. consid. 2 e riferimenti ivi citati). Ne discende che in
queste condizioni non vi sono elementi per concludere, a questo stadio della
procedura, che le relazioni personali tra padre e figlie siano pregiudizievoli
per quest’ultime, ragion per cui il diritto di visita del padre dev’essere
garantito. Si aggiunga infine che la costituzione di un nuovo nucleo familiare
non è decisiva: dal fascicolo processuale non risulta, né è stato affermato,
che l’attuale convivente della madre abbia assunto socialmente e psichicamente
il ruolo del genitore titolare del diritto di visita al punto che quest’ultimo
e le figlie siano totalmente estranei l’uno alle altre (DTF 118 II 26 consid.
3e), ciò che permetterebbe eventualmente - a ben determinate condizioni che qui
non ricorrono - di negare o revocare il diritto delle relazioni personali (art.
274 cpv. 2 CC).
- Rimangono da vagliare le modalità relative al diritto
di visita. Il primo giudice ha fissato tale diritto in un pomeriggio (4 ore) la
settimana, da esercitarsi presso i locali dell’OSC di __________, alla presenza
passiva di un operatore del centro. L’appellante ritiene tale misura eccessiva
e inadeguata.
Il
diritto di visita è lasciato all’apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235
consid. 4a), il quale deve esaminare tutte le circostanze rilevanti. Nella
fattispecie la regolamentazione fissata dal primo giudice può essere
condivisa. Essa appare consona alla situazione attuale che considera le
difficoltà iniziali dovute al periodo di separazione tra padre e figlie, come
pure l’atteggiamento assunto da queste ultime nei confronti del padre.
L’esercizio di visita in un ambiente neutro, alla presenza di un assistente con
formazione idonea che possa vigilare con imparzialità e cognizione di causa, e
che avvertirà il giudice ove la regolamentazione non dovesse - per avventura -
rispondere alle aspettative o la situazione dovesse evolvere sfavorevolmente,
appare una misura che risponde agli imperativi di prudenza e equilibrio che le
contingenze esigono.
Ciò
posto, l’appello dev’essere respinto e il decreto impugnato confermato.
L’assetto così disposto ha e mantiene carattere provvisionale: mutandosi le
circostanze o rilevandosi improprio allo scopo, esso potrà essere modificato.
Spetterà poi al giudice del divorzio regolare le relazioni personali in modo
definitivo e duraturo (DTF 120 II 234 consid. 3b/bb; 119 II 205 consid. 3),
dopo avere approfondito, d’ufficio, il tema delle relazioni personali fra padre
e figlie procedendo alle indagini del caso.
- Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di assegnare ripetibili
all’appellato, che non ha presentato osservazioni al gravame.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 400.--
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
lic. iur __________, studio legale __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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