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Numero d'incarto:
11.1995.115
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00115
Lugano
27 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (provvedimenti assicurativi per la devoluzione
della successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con istanza del 10 febbraio 1994 da
__________, __________,
(patrocinata
dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________,
(patrocinato
dall'avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto l'appello 14 luglio 1994
di __________ __________ __________ contro il decreto 5 luglio 1994 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. Il __________ 1981
si è spento a Città del Messico il cittadino italiano __________. Con
testamento 12 marzo 1980 egli aveva istituito erede universale la moglie
__________, prevedendo che in caso di morte di quest'ultima sarebbe subentrata
quale erede la figlia __________ __________. __________ __________ è deceduta
il __________ 1981 e la figlia __________ ha accettato l'eredità e l'incarico
di esecutore testamentario.
B. Il 2 aprile 1981
__________, figlio naturale e riconosciuto di __________, ha chiesto al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, l'adozione di provvedimenti cautelari, per
conservare i beni mobili e immobili situati a __________ e a __________, e
l'erezione dell'inventario.
Il Pretore, con
decisione 3 aprile 1981, ha accolto l'istanza e ordinato l'inventario dei beni
e la restrizione della facoltà di disporre degli stessi. Il notaio __________
__________ ha confezionato l'inventario.
In data 23 luglio 1981
__________ __________ __________ ha introdotto una petizione di eredità al
Tribunale di __________, sezione II, che si è dichiarato competente con
sentenza 17 dicembre 1988 e ha aperto l'istruttoria per individuare i beni spettanti
all'attore; il procedimento è tuttora pendente.
C. Il 4 giugno 1981
__________ ha presentato, a Città del Messico, due azioni tendenti
all'annullamento del testamento pubblico del de cuius. Con la prima,
l'annullamento è stato chiesto per errore del testatore sulla qualità di figlia
dell’erede, con la seconda per indegnità delle beneficiarie.
Entrambe le azioni sono
state respinte sia in prima che in seconda istanza. È stato respinto anche il
ricorso presentato alla Corte Suprema federale. La prima Camera civile del
Tribunale di appello ha dichiarato esecutive nel Cantone Ticino, con decisioni
di delibazione 17 marzo 1988, le sentenze messicane 13 aprile 1983 del XVII
Giudice degli affari familiari del Distretto federale, 16 agosto 1984 dell’XI
Camera del Tribunale superiore di giustizia al Distretto federale e 29 maggio
1986 del III Tribunale collegiale in materia civile del I circolo della Corte
Suprema (inc. n. __________). Con successiva decisione di delibazione del 2 novembre
1988 la I Camera ha dichiarato esecutive nel Cantone Ticino le sentenze
messicane emesse il 24 dicembre 1982 dal XVII Giudice degli affari familiari
del Distretto federale, il 22 novembre 1983 dall’XI Camera del Tribunale
superiore di giustizia al Distretto federale e il 10 maggio 1984 dal III
tribunale collegiale in materia civile del I Circolo della Corte Suprema (inc.
n. __________).
D. Con decreto del 5
aprile 1985 il Pretore del Distretto di Lugano, accogliendo un'istanza di
__________, ha revocato i provvedimenti assicurativi ordinati nel 1981. Tale
decisione è stata riformata su appello di __________ e con sentenza 24 giugno
1985 la prima Camera Civile del Tribunale di appello ha confermato il blocco
dei beni, facendo obbligo all’appellante di prestare una garanzia di fr.
60’000.– (inc. n. __________).
E. In Messico la
successione di __________ si è conclusa il 22 febbraio 1991 con la divisione e
il trapasso dei beni (adjudicatión). Il VII Tribunale della famiglia,
Tribunale superiore del Distretto federale, ha emesso in data 25 settembre 1991
il certificato ereditario, nel quale __________ è stata riconosciuta erede
unica e universale del de cuius.
F. __________ ha
chiesto con istanza 10 febbraio 1994 la revoca dei provvedimenti cautelari
ordinati dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, in data 3 aprile
1981 e confermati dal Tribunale di appello in data 24 giugno 1985. Tale
richiesta è fondata sulla decisione messicana di adjudicatión e sul
certificato ereditario messicano del 25 settembre 1991. A detta dell’istante il
mantenimento del blocco non si giustificava più, in quanto un’eventuale
sentenza italiana che decidesse sui beni postii in Svizzera non potrebbe essere
riconosciuta nel Cantone Ticino perché sarebbe in contrasto con la decisione
messicana di adjudicatión del 22 febbraio 1989 (doc. N) e con il
certificato emesso in data 25 settembre 1991 (doc. Q), che attestano la
chiusura della successione relitta da __________.
G. All'udienza del 20
aprile 1994, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha chiesto la
reiezione dell'istanza e ha postulato inoltre un provvedimento supercautelare
per l’iscrizione a Registro fondiario di una restrizione della facoltà di
disporre dei beni immobili oggetto del provvedimento cautelare, e in via
alternativa, l'annotazione dell'iscrizione provvisoria della qualità di proprietario
comune. Ha presentato anche un memoriale scritto che è stato allegato al
verbale.
La richiesta di
provvedimento supercautelare è stata accolta dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, con decreto del 21 aprile 1994. Con esso è stato ordinato
all'ufficiale del registro fondiario di annotare una restrizione della facoltà
di disporre dei beni immobili a __________.
Nel corso dell’udienza
10 giugno 1994 le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo sostanzialmente
le rispettive posizioni, che hanno poi ribadito al dibattimento finale
provvisionale, svoltosi in stessa data.
H. In accoglimento
dell’istanza 10 febbraio 1994, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
con decreto 5 luglio 1994 ha revocato il divieto di disporre dei beni inerenti
alla successione situati nel distretto di Lugano, ordinato il 3 aprile 1981 e
relativo alle proprietà per piani n. __________, __________e __________del
fondo base particella n. __________RFD __________, ai conti __________
/____________________, alle cassette di sicurezza n. __________e __________e
agli eventuali conti cifrati o con designazioni convenzionali facenti capo al
defunto presso la Banca __________ a __________, ai conti e alle cassette di
sicurezza, di cui non si conoscono i numeri o le designazioni convenzionali, cifrati,
facenti capo al defunto presso __________ a __________o. Egli ha assegnato un
termine di 90 giorni a __________ __________ per far valere eventuali pretese
sulla garanzia di fr. 60’000.– prestata dalla __________ per __________. La
tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese sono state poste a carico del convenuto,
con l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 1500.– per ripetibili.
I. __________ è
insorto con appello 14 luglio 1994 in cui chiede che, previa concessione
dell’effetto sospensivo al gravame, il giudizio pretorile venga riformato nel
senso di respingere l’istanza 10 febbraio 1994, con protesta di spese e ripetibili.
L'appellata, nelle
osservazioni 16 agosto 1994, postula la reiezione del gravame e la conferma del
giudizio pretorile, protestando a sua volta spese e ripetibili.
L. Con decreto 15
luglio 1994 la presidente della prima Camera Civile del Tribunale di appello ha
accordato all'appello effetto sospensivo.
Considerato
in diritto:
- A detta del
Pretore, le circostanze che avevano portato la I Camera civile del Tribunale di
appello a confermare con sentenza 24 giugno 1985 i provvedimenti cautelari
disposti a suo tempo sui beni in Svizzera del defunto __________ __________ sono
mutate e consentono la revoca dei provvedimenti conservativi della successione.
Egli ha ravvisato il cambiamento determinante nella delibazione delle sentenze
messicane, avvenuta il 17 marzo e 2 novembre 1988, e nella chiusura della successione
in Messico, conclusasi con il rilascio del certificato ereditario a __________
__________. Constatando che il certificato ereditario messicano non era ancora
stato delibato, il primo giudice ha proceduto alla verifica delle condizioni
del riconoscimento in Svizzera di tale atto giusta gli art. 25 e segg. LDIP,
concludendo per l'assenza di ostacoli alla sua delibazione.
Il Pretore ha esaminato
poi il problema relativo al riconoscimento della futura sentenza italiana,
giungendo alla conclusione che non era necessario verificare se erano adempiute
le condizioni di riconoscimento poste dalla Convenzione italo-svizzera relativa
al riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933
(RS __________), poiché comunque la sentenza italiana non potrebbe venir
riconosciuta in Svizzera. Essendo già stato delibato il certificato ereditario
messicano, vi sarebbe infatti una situazione di conflitto di competenza
positivo e il documento messicano sarebbe preminente, essendo stato per primo
dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. Sulla base di tali considerazioni il
Pretore ha quindi ritenuto che l'esito della causa in Italia sarebbe ormai
ininfluente e, accertata la modifica delle condizioni che avevano portato al
provvedimento conservativo, lo ha revocato.
-
L’appellante
censura le conclusioni cui è giunto il Pretore, sostenendo che il giudizio
pretorile è fondato su un presupposto errato che ne vizia l'intero contenuto.
Egli adduce che il certificato ereditario messicano (doc. Q) e l'atto di adjudicatión
(doc. N), anche se dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino, non potrebbero,
come atti di procedura non contenziosa, avere lo stesso valore giuridico di una
sentenza e fare ostacolo al riconoscimento di una sentenza civile. Le
circostanze alla base del provvedimento cautelare non hanno quindi subito
alcuna variazione ed è per tale motivo che, nella fattispecie, il richiamo al
principio prius in tempore potior in iure non può trovare applicazione,
la causa di petizione d’eredità essendo stata introdotta ad Alessandria nel
1981, ossia prima della delibazione delle sentenze e degli atti messicani.
-
L'appellata nelle
osservazioni 16 agosto 1994 chiede l'integrale reiezione dell'appello sulla
base della considerazione che l'eventuale futura sentenza italiana non potrebbe
in ogni caso essere riconosciuta in Svizzera, stante la qualità di erede universale
unica di __________ __________ risultante dalle decisioni messicane già riconosciute
e rese esecutive nel nostro paese.
A detta dell’appellata
le contestazioni dell'appellante sul contenuto dell'atto di adjudicatión
costituirebbero un novum, come tale improponibile in appello. La censura
non ha consistenza. Giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC è esclusa la facoltà
di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, ma in concreto nel riassunto
scritto allegato al verbale 10 giugno 1994 (impropriamente definito duplica
dalle parti) il convenuto si era riferito esplicitamente ai titoli messicani,
ciò che è sufficiente per ritenere che le argomentazioni dell’appellante non
sono nuove (art. 75 CPC, cui rinvia l’art. 321 cpv. 1 lett. a).
- Le censure dell’appellante
sugli effetti degli atti messicani relativi alla chiusura della successione in
Messico sono infondate.
L’art. 96 cpv. 1 lett.
a LDIP dispone che possono essere riconosciuti in Svizzera le decisioni, i
provvedimenti e gli atti emanati, allestiti o rilasciati nello Stato
dell’ultimo domicilio del defunto. I certificati e gli atti amministrativi
relativi alla successione rilasciati in Messico potevano quindi essere
dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino, come correttamente stabilito dal
Pretore, anche senza una procedura di delibazione, a titolo di questione pregiudiziale
(art. 29 cpv. 3, 199 LDIP; Heini,
IPRG–Kommentar, Zurigo 1993, nota 7 ad art. 96). Contrariamente a quanto sembra
sostenere l’appellante, l’art. 96 LDIP si applica indistintamente ad atti di
giurisdizione volontaria (ossia non contenziosa) e a sentenze giudiziarie, e il
riconoscimento di certificati ereditari e atti ufficiali relativi alla
successione rientra pacificamente nel suo campo di applicazione (Heini, op. cit., n. 6; Bucher, Droit international privé
suisse, vol. II, Basilea 1992, n. 994 pag. 319; von Overbeck, in: Le nouveau droit international privé
suisse, Losanna 1988, pag. 77).
- Sia secondo le
previgenti norme del diritto internazionale privato svizzero (art. 22 LRDC; Vischer, Internationales Privatrecht, 2a
ed., Basilea 1982, pag. 140–141), che secondo l’art. 96 cpv. 1 LDIP, per la
successione di un cittadino straniero con ultimo domicilio all’estero sono
competenti i tribunali dello Stato dell’ultimo domicilio, ossia nella
fattispecie quelli messicani. È pacifico che __________ __________ non si è
prevalso della facoltà di sottoporre la propria successione al diritto nazionale,
ma trattandosi di un cittadino italiano è anche applicabile, come correttamente
rilevato dal primo giudice, la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933
(art. 2 n. 6).
A detta del Pretore il
riconoscimento della futura sentenza italiana potrebbe provocare un conflitto
di competenza positivo con le sentenze e decisioni messicane già delibate e in
tal caso la decisione italiana non potrebbe essere dichiarata esecutiva nel
Cantone Ticino, essendo posteriore sia alle sentenze messicane che agli atti di
radicatión et adjudicatión. Contrariamente a quanto sostiene
l’appellante, l’art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP, applicabile ai conflitti di
competenza positivi fra più Stati (Bucher,
op. cit., n. 995 pag. 319) conferisce la precedenza alla data d’emanazione
della sentenza, non alla data d’introduzione della litispendenza, salvo per le
cause pendenti in Svizzera, ciò che non è il caso in concreto (Volken, IPRG–Kommentar, nota 53 ad art.
27). Per poter escludere già sin d’ora la possibilità di un riconoscimento
della futura sentenza italiana è però necessario che il suo oggetto sia
identico a quello delle decisioni e degli atti già riconosciuti esecutivi in
Svizzera. In concreto risulta che le sentenze messicane si riferiscono ad
azioni di annullamento del testamento di __________ __________, mentre l’atto
di adjudicatión attesta la chiusura della successione (doc. N). Contrariamente
a quanto sostiene l’appellata sulla base di una traduzione fuorviante del
certificato 20 settembre 1991 (doc. Q), in quest’ultimo documento non si
attesta che il convenuto è stato dichiarato incapace di ereditare in Messico,
ma solo che le cause da lui promosse in annullamento del testamento paterno sono
state respinte. Ora, la causa promossa in Italia concerne un’azione di
petizione d’eredità e non può essere affermato, allo stato attuale della
vertenza, che il riconoscimento della futura sentenza sarebbe escluso già fin
d’ora.
-
A torto quindi il
primo giudice ha ammesso una modifica delle circostanze che avevano condotto
all’emanazione dei provvedimenti conservativi. Benché la situazione giuridica
sia cambiata dopo la delibazione delle sentenze messicane, avvenuta il 17 marzo
e 2 novembre 1988 (doc. H e I) e degli atti messicani relativi alla chiusura della
successione (radicatión e adjudicatión; cfr. doc. L,
parere dell’Ufficio federale di giustizia) il mantenimento dei provvedimenti
conservativi si giustifica tuttora, visto che non è possibile escludere, allo
stadio attuale, il riconoscimento in Svizzera di una futura sentenza italiana
che statuisca sulla devoluzione della successione. L’appello deve di conseguenza
essere accolto e il decreto impugnato riformato nel senso di mantenere i
provvedimenti conservativi sui beni situati in Svizzera.
-
Gli oneri
processuali seguono, in linea di principio, la soccombenza (art. 148 CPC) e
sono quindi a carico dell’appellata sia in prima che in seconda istanza, con
l’obbligo di rifondere all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello è accolto e il decreto impugnato è
così modificato:
1.1 L’istanza 10 febbraio 1994 è respinta.
1.2 La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 700.– sono a carico di __________ __________, che rifonderà a
controparte fr. 1500.– per ripetibili.
II. Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già anticipati dall’appellante, sono a carico di __________ __________, che rifonderà
a __________ l’importo di fr. 1000.– a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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