AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.117
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00117
Lugano
25 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
sedente per statuire nella causa __________ della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione 26 novembre 1991 da
__________,
__________,
(già patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
nata __________, __________,
(patrocinata dal lic.iur. __________, studio avv.
__________ __________, __________);
e ora sull’istanza cautelare presentata il 30 agosto 1991
da __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere
accolto l’appello 18 luglio 1994 di __________ __________ contro il decreto 3
luglio 1994 emanato dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
-
Se deve essere
accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata il 16 agosto 1994 da __________ __________;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
(1939) e __________ nata __________ (1941) si sono uniti in matrimonio il
__________ 1978. Dalla loro unione sono nati __________ (1972) e __________
(1974) ora entrambi maggiorenni. I coniugi vivono separati dal 27 febbraio
1990, quando il marito ha lasciato l’abitazione coniugale (inc. n.
/ __________.).
La
moglie ha introdotto il 7 giugno 1991 istanza per ottenere, in procedura di
misure di protezione dell’unione coniugale, un contributo alimentare di fr.
5000.– mensili per sé e per i figli, adducendo che il marito non provvedeva più
al loro mantenimento. L’istanza è stata accolta in via supercautelare dal
Pretore con decreto 11 giugno 1991 e in seguito alla domanda di revoca
presentata dal marito le parti sono state citate per il contraddittorio
all’udienza del 5 luglio 1991.
B. Il
marito ha introdotto il 2 luglio 1991 istanza per il tentativo di
conciliazione, tenutosi con esito negativo il 28 ottobre 1991. Il 30 agosto
1991 la moglie ha presentato istanza per ottenere in via cautelare e
supercautelare la conferma del contributo alimentare mensile di fr. 5000.– e
una provvigione ad litem di fr. 5000.–.
Statuendo
il 10 settembre 1991 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
parzialmente accolto in via supercautelare l'istanza e ha fatto obbligo a
__________ __________ di pagare un contributo alimentare di fr. 5'000.– mensili
per moglie e figli. Il marito ha postulato tempestivamente la revoca del predetto
provvedimento supercautelare e ha proposto la riduzione del contributo a fr.
2'000.–, da destinare solamente ai figli in ragione di metà ciascuno. Sulla scorta
della documentazione prodotta all'udienza provvisionale del 29 ottobre 1991
nonché del questionario redditi e spese successivamente inoltrato dal convenuto
provvisionale, il 24 novembre 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
6, ha emesso un nuovo decreto supercautelare, con il quale ha ridotto il
contributo alimentare a fr. 2'000.–, di cui fr. 1'200.– per la moglie e fr.
800.– per la figlia __________. Con istanza 4 dicembre 1992
____________________ ha chiesto la revoca del citato decreto supercautelare.
C. Esperita
l'istruttoria, alla discussione finale provvisionale del 20 aprile 1994
__________ __________ ha ribadito la richiesta di un importo di fr. 5'000.– a
titolo di provvigione ad litem e ha ridotto la pretesa per il contributo
alimentare a fr. 2'350.– mensili, suddiviso in fr. 1'550.– per sé stessa e fr.
800.– per la figlia. __________ __________ ha invece postulato un'ulteriore riduzione
del contributo alimentare a fr. 1'600.– per moglie e figlia, in ragione di metà
ciascuna.
D. Statuendo
il 3 luglio 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 30 agosto 1991
facendo obbligo a __________ __________ di versare mensilmente alla moglie, la
prima volta il 5 settembre 1991, un contributo alimentare di fr. 1'550.– per la
moglie, di fr. 900.– per il figlio __________ dal 30 agosto 1991 al 1° giugno
1992 e di fr. 900.– per la figlia __________ dal 30 agosto 1991 al 15 giugno
1994. Egli ha pure confermato la trattenuta di salario ordinata con decreto
supercautelare il 1° dicembre 1993 e ha condannato Franc__________ __________
al pagamento di fr. 5'000.– a titolo di provvigione ad litem. La tassa
di giustizia di fr. 400.– è stata posta a carico del convenuto provvisionale,
tenuto inoltre a versare fr. 1'200.– alla moglie a titolo di ripetibili.
E. Con
atto d'appello del 18 luglio 1994 __________ __________ chiede che, in riforma
del decreto pretorile, il contributo alimentare sia ridotto a fr. 2'000.– per moglie
e figli fino al 15 giugno 1994, e a fr. 1'200.– per la sola moglie in seguito.
F.
Nelle osservazioni 26 agosto 1994 __________ __________ rileva in via
preliminare la nullità dell'appello contro il dispositivo relativo alla
provvigione ad litem, mentre nel merito postula la reiezione integrale
del gravame e la conferma del giudizio pretorile. Mediante istanza dello stesso
giorno __________ __________ ha pure chiesto di essere ammessa all'assistenza
giudiziaria in sede di appello.
Considerato
in diritto
- Il
Pretore ha determinato il contributo alimentare per moglie e figli dopo aver
imputato a entrambi i coniugi un reddito potenziale, valutato in fr. 7000.– per
il marito e in fr. 2200.– per la moglie, e averne dedotto i fabbisogni di tutta
la famiglia, calcolati in fr. 1800.– per i due figli, fr. 1425.– per il marito
e fr. 3125.– per la moglie.
L'appellante
censura innanzitutto la determinazione del proprio reddito mensile. Egli non
critica le argomentazioni del Pretore circa i principi ed i metodi da lui
applicati per fissare il contributo alimentare, ma ritiene che il primo giudice
abbia valutato in modo errato le prove assunte e tratto quindi conclusioni sbagliate
in merito alla sua potenzialità di reddito, che non supera a suo dire l’importo
di fr. 3’300.– mensili. Egli sostiene di non essere in grado di percepire un
reddito superiore, tenuto conto della sua età e del fatto che il suo passato
coinvolgimento in procedure penali gli ha fatto perdere credibilità nella
professione di contabile e fiduciario, e rileva di aver dimostrato in modo sufficiente
la sua situazione finanziaria.
- Giusta
l'art. 145 cpv. 2 CC, proposta l'azione di divorzio il giudice prende le opportune
misure cautelari: tra di esse quelle circa il mantenimento della famiglia,
ritenuto che a entrambi i coniugi va garantito, per quanto possibile, un tenore
di vita equivalente a quello precedente la sospensione dell'economia domestica.
Il tenore di vita mantenuto durante la comunione domestica costituisce comunque
il limite superiore del diritto al mantenimento.
Per
determinare il contributo alimentare pendente causa il Tribunale federale applica
per consolidata prassi la metodica delle eccedenze: si determina dapprima il
reddito complessivo della famiglia, da cui si deducono i fabbisogni di tutti i
suoi componenti e l'eccedenza che ne risulta viene, di regola, divisa a metà
(DTF 114 II 30; Rep. __________p. 237).
- Nell'evenienza
concreta la controversia verte principalmente sul reddito potenziale che il
Pretore ha attribuito alle parti. Per quel che concerne il reddito del marito,
il primo giudice ha osservato che nel 1990 questi aveva dichiarato di essere
disposto a provvedere al mantenimento di moglie e figli con importi mensili di
almeno fr. 6200.– (cfr. verbale di udienza del 29 ottobre 1990, inc. n.
/ spec.) e non aveva dimostrato un peggioramento della sua
situazione finanziaria dopo tale periodo. Il Pretore ha ritenuto che la
documentazione agli atti fosse frammentaria e contraddittoria ed è giunto alla
conclusione che l’interessato poteva percepire un reddito potenziale di fr.
7000.– mensili.
a) L’appellante
adduce che i documenti agli atti dimostrano la sua reale situazione finanziaria
e il suo presumibile reddito, assai inferiore a quello valutato dal primo giudice.
Ora, è vero che la dichiarazione fiscale 1989/1990 (doc. __________, inc.
/ __________.) attesta un reddito 1989 di fr. 52 '500.– e
un reddito 1990 di
fr.
62 232.–, ma lo stesso appellante ne ha dimostrato l’inesattezza asserendo nel
1990 di poter versare a moglie e figli circa fr. 6000.– mensili, ciò che
sarebbe stato del tutto impossibile se il suo reddito fosse stato quello da lui
dichiarato. A giusta ragione quindi il Pretore ha ritenuto di non poter fare
affidamento su tale reddito. Né maggior valore ha il conteggio delle entrate e
uscite per i mesi di agosto - ottobre 1991 redatto dal convenuto stesso (doc.
__________, inc. n. __________/.), che dichiara di esercitare
un'attività di contabile in proprio con un reddito mensile prevedibile di circa
fr. 3'500.–/4'000.–. Anche la documentazione relativa all’attività svolta alle
dipendenze della __________ è contraddittoria, poiché l’appellante ha prodotto
un certificato di salario relativo al mese di gennaio 1991 (doc. __________,
inc. n. / __________.), che la ditta stessa ha sconfessato
il 31 giugno 1991, affermando che l’interessato non aveva mai iniziato il
lavoro alle sue dipendenze (doc. __________, inc. n. _/ __________.). D’altra parte il 22 luglio 1991 il convenuto
ha rassegnato di sua volontà le dimissioni dai consigli d'amministrazione di
diverse società, senza motivare le ragioni di questa decisione (doc.
__________, inc. n. __________/.), salvo sostenere poi
nell’appello di aver avuto divergenze con gli azionisti.
b) L’appellante
non può essere seguito quando afferma che la modifica dei suoi redditi era
stata in precedenza tenuta in considerazione dallo stesso Pretore, poiché il 24
novembre 1992, data d‘emanazione del decreto supercautelare con cui è stato ridotto
l’obbligo alimentare del marito, l’istruttoria non era ancora terminata e i
dati a disposizione del Pretore erano incompleti. Il decreto qui impugnato, per
contro, si fonda sull'esame delle risultanze d'istruttoria, che sono state
ritenute dal primo giudice contraddittorie se poste a confronto con la
documentazione già prodotta dal marito e con le dichiarazioni da questi rese in
precedenza (cfr. verbale discussione del 29 ottobre 1990, inc. n.
__________/____________________.).
c) Ulteriori
dubbi sull’effettivo reddito dell’appellante sorgono infatti dall’analisi della
documentazione richiamata dall’__________ __________ e da __________ e relativa
al periodo 1° gennaio 1990 – 30 ottobre 1991, attestante spese la cui entità
contrasta con il reddito dichiarato dall’interessato. Gli estratti mensili del
conto n. intestato a __________ __________ presso l’
__________ indicano nel 1990 entrate per fr. 50'405,90 (pari a fr. 4'200,50
mensili) e uscite per fr. 53'084,30 (pari a fr. 4'424.– mensili) e nel 1991, da
gennaio a ottobre, entrate di fr. 112'000.– (ovvero fr. 11'200.– mensili) e
uscite di fr. 111'191,70 (ovvero fr. 11'191,70 mensili). Mediante __________
l’appellante ha speso fr. 8'755,40 da aprile a dicembre 1990 e fr. 49’031,70 da
gennaio a ottobre 1991. L’appellante ha dimostrato la provenienza solo di parte
delle entrate, producendo la lista dei versamenti in suo favore eseguiti per un
totale di fr. 50'000.– dalla __________ nel periodo luglio – settembre 1991
(doc. __________, inc. no. __________) e relativi a spese affrontate in
Ungheria, per un’attività che l’appellante non ha documentato, limitandosi a
dichiarare nel gravame che si era risolta in un nulla di fatto.
d) Non
è quindi censurabile, viste le contraddizioni di cui sopra, la decisione del
primo giudice di non ritenere affidabili e concludenti neppure i documenti
prodotti dal convenuto sul reddito del 1993 e 1994 (doc. __________,
__________, __________, __________, inc. no. __________). L’appellante adduce
di aver percepito nel 1993 fr. 22'269.– dalla Cassa disoccupazione e fr.
21'046,50 dalla ditta __________, e nel gennaio 1994 fr. 1'660,25 dalla Cassa
disoccupazione e fr. 1'888,75 dalla __________. Da questa documentazione
risulta invero una rilevante diminuzione di reddito rispetto a quanto
conseguito negli anni precedenti. L'appellante, a giustificazione di questa
circostanza, ha ribadito che l’età e i precedenti penali gli rendevano
impossibile il conseguimento di un reddito superiore. Ma le sue disavventure
penali risalgono al 1986–1987 e come rilevato dal Pretore, non gli hanno
impedito di conseguire nel 1990 un reddito consistente e di avere un tenore di
vita elevato, tale da consentire al figlio __________ di frequentrare una
scuola privata a __________ e alla figlia __________ un’accademia di danza a
__________. La drastica riduzione del reddito attestata nel 1994 è quindi
difficilmente spiegabile e le motivazioni addotte dall’interessato appaiono
pretestuose, quando si consideri che dopo le sue dimissioni da amministratore
unico della __________, tale ruolo è stato ripreso da __________ __________
(doc. __________, inc. n. / __________.) che con lui ha una
relazione e che lo ospita frequentemente, mettendo pure a sua disposizione il
veicolo BMW a lei intestato. D’altro canto il conteggio della
cassa–disoccupazione del gennaio 1994 (doc. 5) menziona un guadagno assicurato
di fr. 5000.–, in netto contrasto con quanto asserito dall’appellante, che afferma
di avere un reddito non superiore a fr. 3300.–.
Rettamente,
dunque, il Pretore ha deciso che nell’impossibilità di determinare il reddito
effettivo del convenuto, occorreva riferirsi al suo reddito ipotetico, ovvero
al reddito che egli potrebbe ragionevolmente percepire dando prova di buona
volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a; DTF 117 II 16). Tenuto conto delle dichiarazioni
già rese dal convenuto, nonché della documentazione bancaria pervenuta
dall’__________ __________ per gli anni 1990-1991, la valutazione effettuata
dal primo giudice, che ha ritenuto conseguibile un reddito medio di fr. 7'000.–
mensili netti, non risulta criticabile e merita di essere condivisa.
- L'appellante
censura pure la valutazione del giudice sul reddito dichiarato dalla moglie,
ammesso in fr. 2'200.– mensili, e sul calcolo del fabbisogno personale di quest'ultima,
in cui è stato incluso un canone di locazione di fr. 1750.–, manifestamente
eccessivo.
In
sede di appello è esclusa la facoltà addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni
(art. 321 lett. b CPC). Il reddito considerato dal primo giudice per la moglie
corrisponde sostanzialmente a quello effettivamente percepito dalla stessa
nelle varie attività svolte (doc. -, inc. n. __________), e
l'appellante non lo ha mai contestato in precedenza, né nell'istanza di revoca
del primo provvedimento supercautelare, né in una delle successive udienze di
discussione. La censura relativa alla valutazione del reddito potenziale della
moglie non può dunque essere proposta in sede di appello e lo stesso dicasi per
l'eccezione riferita al canone di locazione. Già nell'istanza 30 agosto 1991 la
moglie aveva indicato nel suo fabbisogno personale una spesa fissa di fr.
1'710.– per la locazione, senza che l'appellante abbia formulato contestazioni
in merito. Entrambe queste censure, sollevate per la prima volta in appello,
devono quindi essere dichiarate inammissibili.
Il
contributo alimentare stabilito dal primo giudice può dunque essere confermato.
Le modalità di calcolo corrispondono infatti a quanto prescritto da dottrina e
giurisprudenza e sono state esplicitamente accettate dall’appellante, che ha
contestato solo i rispettivi redditi e il fabbisogno della moglie. Ne discende
che l’appello deve essere respinto per quel che concerne l’ammontare del
contributo alimentare dovuto a moglie e figli.
5 L'appellante
censura anche il riconoscimento alla moglie della provvigione ad litem,
adducendo che le sue attuali condizioni finanziarie non gli consentono di
versare alcunché. Ci si potrebbe invero interrogare sulla ricevibilità dell’appello
su tale punto, dal momento che manca una richiesta a giudizio formale sulle ripetibili,
ma non è necessario indagare oltre, poiché la censura deve comunque essere
respinta nel merito. Essendo stato confermato il giudizio pretorile sul reddito
dell’appellante, infatti, la motivazione di quest’ultimo sulle ripetibili cade.
Il
marito ha dedotto in appello anche il dispositivo 1§ del decreto pretorile,
relativo alla trattenuta di stipendio, ma non ha minimamente motivato le sue
contestazioni, ciò che conduce alla dichiarazione di nullità dell’appello su
questo punto ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, vista la carenza dei requisiti
formali previsti dal cpv. 2 lett. f della citata norma legale.
Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC).
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie in data 26 agosto
1994 merita accoglimento, limitatamente al gratuito patrocinio, i costi
processuali restando a carico dell'appellante. La moglie ha infatti dimostrato,
con i documenti prodotti a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria,
non solo la sua condizione di indigenza, ma anche l’impossibilità pratica di
incassare dall’appellante l’importo a titolo di indennità per ripetibili che le
è stato riconosciuto dal Pretore. Essa ha infatti già ricevuto, a conclusione
di una procedura esecutiva per l’incasso dei contributi alimentari, un
attestato di carenza di beni a carico del marito, ciò che giustifica la sua
ammissione al gratuito patrocinio.
Per questi
motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui
è ammissibile l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, limitatamente al
gratuito patrocinio del lic. iur. __________ __________.
- Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 1'000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 1'000.– per
ripetibili d'appello.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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