AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.124
Data decisione, Autorità:
19.06.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00124
Lugano
19 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______. (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord,
promossa con petizione del 25 giugno 1986 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________),
contro
-__________ __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto
l'appello presentato il 10 ottobre 1994 da __________ __________ contro la
sentenza emanata il 16 settembre 1994 dal Segretario assessore della
giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________ è proprietario di uno stabile edificato sul fondo n. __________RFD
, situato nel nucleo, che ha acquistato il 31 ottobre 1984 da
__________ __________ (doc. rich. IV, doc. A). __________ -
__________ è proprietaria delle contigue particelle n. __________e
__________RFD __________ e della quota di PPP n. 2 (foglio n. 1492) sul fondo
base n. __________RFD, tutte acquistate il 5 maggio 1983 da __________
__________ (doc. rich. IV, doc. 1). La particella n. è gravata da un
diritto di passo pedonale, esercitato su una scala, a favore del fondo n.
__________ (documenti rich. IV). Il 5 aprile 1983, prima ancora di vendere
l’immobile, __________ __________ ha notificato all'Ufficio tecnico comunale di
__________ la costruzione di un ballatoio con ringhiere sulle particelle n.
__________ e __________ (doc. 2, D1). __________ - __________ ha
proceduto nella seconda metà del 1983 alla costruzione del ballatoio, che
collega le particelle n. __________ e __________ (fondo base) attraverso la
particella n. __________. I lavori sono durati qualche mese. Verso l'inizio del
1984 __________ __________ ha manifestato per iscritto la sua opposizione al
manufatto, sia alla proprietaria che all'Ufficio tecnico comunale (doc. 8, 9,
lettere 18 gennaio e 5 marzo 1984 a Ufficio tecnico comunale di __________,
doc. rich. I, 7 e 8).
B. Lamentando una
serie di inconvenienti causati dalla costruzione del ballatoio, il 25 giugno
1986 __________ __________ ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord __________ -__________ __________ chiedendo l’accertamento
della violazione delle distanze legali del ballatoio, dell'esistenza del
diritto di passo pedonale esercitato sulla scala a carico del fondo n.
__________e a favore del fondo n. __________, della violazione dell'art. 684 CC
a causa della privazione illecita di vista, illuminazione e privacy; egli
ha inoltre instato perché fosse ordinata la demolizione del ballatoio perché
fosse rimossa ogni altra struttura eretta o posata in violazione delle distanze
legali o del diritto di passo o comunque abusiva; in via subordinata, l'attore
ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità da
stabilire mediante perizia. __________ __________ sostiene, in particolare, che
sia il precedente proprietario __________ __________ sia egli medesimo si
sarebbero tempestivamente opposti all'edificazione del ballatoio, avvenuta in
violazione delle distanze legali, così che la convenuta avrebbe costruito in
malafede. Egli postula quindi la condanna di quest’ultima a demolire il noto
manufatto, ad allontanare ogni oggetto posto sullo stesso (piante, tappeti,
biancheria, spazzatura ecc.), a rimuovere la legna accatastata sotto la scala
situata sul fondo n. __________ RFD e il cavo elettrico fissato sopra la porta
d'entrata al pian terreno del proprio stabile, a spostare una grondaia e a
eliminare il giardinetto a sinistra della sua porta d'entrata al piano terreno.
C. Nella risposta
del 6 ottobre 1986 __________ __________ __________ ha chiesto la reiezione
della petizione in ordine e nel merito. Essa ha addotto di aver costruito il
ballatoio con l'accordo del vicino __________ __________, così che il suo successore
in diritto non potrebbe dolersi successivamente del manufatto.
D. Nella replica del
5 novembre 1986 e nella duplica del 29 gennaio 1987 le parti hanno ribadito le
precedenti tesi e domande.
E. All'udienza
preliminare del 27 aprile 1987 le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova.
Il Pretore ha sospeso la causa con ordinanza 11 aprile 1988, essendo in corso
tentativi per giungere a un componimento amichevole della vertenza (art. 107
CPC), salvo poi riattivarla il 17 luglio 1989, non essendo intervenuto alcun accordo.
Il 19 maggio 1994, in occasione del sopralluogo, le parti hanno dato atto di
avere trovato una soluzione in merito alla grondaia, alla legna, al giardinetto
e al cavo elettrico.
F. Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale.
Nelle conclusioni del 22 agosto 1994 l'attore si è sostanzialmente riconfermato
nelle precedenti tesi e domande. Egli ha chiesto che sulle domande nel
frattempo risolte la convenuta fosse ritenuta acquiescente, in subordine che le
fosse fatto ordine di astenersi in futuro dal ristabilire la situazione anteriore,
e ha poi confermato la richiesta di demolizione del ballatoio, determinando in
via subordinata l'indennità dovutagli in fr. 80'000.–; infine l’attore ha
chiesto che l'atteggiamento processuale della controparte fosse dichiarato
temerario (art. 152 CPC). Nel proprio memoriale conclusivo del 22 agosto 1994
la convenuta ha ribadito le precedenti tesi e domande, offrendo, in via subordinata,
un'indennità di fr. 3'000.–.
G. Statuendo il 16
settembre 1994 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
accertato che il ballatoio contestato viola le norme sulle distanze e ha fatto
obbligo alla convenuta di corrispondere all'attore un'indennità di fr. 5'000.–.
Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese nella misura di
2/3 a carico dell'attore, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 500.–
a titolo di ripetibili, e nella misura di 1/3 a carico della convenuta.
H. L’attore è
insorto con un appello del 10 ottobre 1994 nel quale postula, in riforma della
sentenza impugnata, la demolizione del ballatoio, subordinatamente il riconoscimento
di un'indennità di fr. 80'000.–, oltre interessi. Considerata la temerarietà
dell'atteggiamento processuale della convenuta, l'appellante chiede inoltre che
oneri processuali e ripetibili di prima sede siano posti integralmente a carico
della controparte.
I. Nelle
osservazioni del 10 novembre 1994 l’appellata propone la reiezione del gravame
e la conferma del giudizio contestato.
Considerando
in diritto:
-
Il Segretario
assessore ha accolto la petizione limitatamente all’accertamento della
costruzione del ballatoio in violazione delle distanze legali previste
dall'art. 124 LAC e alla condanna della convenuta al versamento di un’indennità
di fr. 5000.–. Il primo giudice ha in sostanza ritenuto che il reclamo
dell'attore e del suo predecessore in diritto fosse intempestivo e che la convenuta
avesse agito in buona fede. Quanto all'ammontare dell'indennità, egli ha considerato
che non era sufficientemente provato un effettivo deprezzamento della proprietà
dell'attore e che gli inconvenienti lamentati avevano carattere più psicologico
che materiale; vista poi l'importanza del manufatto per la convenuta, non si
giustificava di riconoscere all'attore un importo superiore a quello appena citato.
-
In questa sede
l’appellante ripropone solo la domanda di demolizione del ballatoio e la
rimozione di ogni altra struttura eretta o posata sulla particella n.
__________RFD __________ in violazione delle distanze legali o del diritto di
passo esistente a favore della particella n. __________ RFD __________,
subordinatamente la concessione di un’indennità di almeno fr. 80’000.–.
Non è contestato, in
concreto, che il ballatoio edificato sulla particella n. __________ RFD
__________o, e che serve da collegamento fra l’abitazione situata nella
particella n. __________RFD __________ e i locali (atelier di lavoro) ubicati
nella proprietà per piani sulla particella n. __________RFD __________, al 1°
piano, violi le distanze fra edifici previste dall'art. 124 LAC a danno dello
stabile proprietà dell’attore, come accertato dal primo giudice. Non è
contestato nemmeno che il regolamento edilizio comunale del 1977 non conteneva
norme sulle distanze, come non prevedono disposizioni in tal senso le norme di
applicazione del piano regolare (doc. rich. IV, secondo plico di fogli). La
convenuta, dopo un iniziale diniego, non ha più sostenuto che il manufatto
rispettava le distanze legali, ma ha fatto valere la propria buona fede e la
mancata opposizione da parte dell’allora proprietario del fondo vicino,
__________ __________, per addurre di aver acquisito il diritto di mantenere
l’opera. In occasione del sopralluogo del 19 maggio 1994, per contro, le parti
e il primo giudice hanno constatato la rimozione degli oggetti e delle
strutture di cui l’attore si era lamentato in petizione (catasta di legno,
grondaia, aiuola, cavi elettrici, ecc.; cfr. act. XLIV). Ne deriva che
in questa sede rimane litigiosa solo la questione del ballatoio.
- Per l’art. 685
cpv. 2 CC alle costruzioni incompatibili con il diritto di vicinato si applicano
le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui (art. 674 CC).
Quest’ultima norma stabilisce che le costruzioni e le altre opere sporgenti da
un fondo sopra un altro rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono,
se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza (cpv. 1). Tale
diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù (cpv. 2).
Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non
abbia fatto opposizione a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il
giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al
costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del
terreno (cpv. 3).
L’art. 674 CC trova
applicazione ai casi di violazione delle norme cantonali sul diritto di
vicinato, segnatamente delle norme sancite dalla LAC (Meier-Hayoz, commentario bernese, n. 20 ad art. 674 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II,
n. 1645), come nella fattispecie.
-
L’appellante
rimprovera in primo luogo al Segretario assessore di aver ammesso a torto la
buona fede della costruttrice (art. 674 cpv. 3 CC). Sostiene infatti che essa
non interpellò il precedente proprietario della particella n. __________RFD
__________ e che quest’ultimo reclamò presso la convenuta prima ancora
dell’inizio dei lavori, quando gli furono sottoposti i disegni della prevista
costruzione. Dall’istruttoria è emerso che la notifica di costruzione
rilasciata dall’Ufficio tecnico comunale di __________ il 5 aprile 1983 (doc.
D1) non è mai stata notificata al vicino proprietario della contigua particella
n. __________RFD __________ (cfr. deposizione __________ 21 novembre 1989, act.
XV). Non è dato sapere con precisione quando sia avvenuta l’edificazione del
ballatoio contestato. __________ __________ ha scritto il 18 gennaio 1984
all’Ufficio tecnico comunale (deposizione __________, doc. richiamati I) e in
data imprecisata, ma comunque prima del 24 marzo 1984, alla costruttrice, per
chiedere la rimozione del manufatto o una congrua indennità (doc. 8, 9).
Sentito come teste, __________ __________ ha precisato di aver protestato con
la convenuta oralmente, situando la sua opposizione nel tardo autunno 1983 o
nel periodo invernale 1983/1984, comunque dopo che i lavori erano iniziati da
qualche settimana (deposizione testimoniale 18 aprile 1989, act. XIII). La sua
ex moglie, __________ __________l, ha dal canto suo indicato che la costruzione
del ballatoio era iniziata nell’estate 1983 e che la struttura, forse non
ancora ultimata, era comunque già utilizzata nel gennaio 1984, allorquando essa
si trasferì a __________. Essa ha riferito che il marito, cui era nota
l’intenzione della vicina di costruire il manufatto, ha iniziato a lamentarsi
nel gennaio 1984, per il rumore causato dai passi sul balcone e dalle voci dei
passanti e per la perdita di luminosità della camera da letto della loro
abitazione, sottostante il manufatto (audizione testimoniale 17 settembre 1991,
act. XXVI). Di scarso rilievo per determinare la data di costruzione
dell’opera sono invece le deposizioni __________ __________ e __________, vaghe
e imprecise su questo punto e sulla reazione avuta dal vicino __________. Dalla
deposizione 2 marzo 1992 della teste __________, che si è diffusa sugli accordi
intercorsi fra la convenuta e __________ __________i, del tutto irrilevanti per
la soluzione della vertenza, emerge comunque che la costruzione del ballatoio e
della relativa scala risale al periodo compreso fra il maggio 1983 e l’autunno
dello stesso anno (pag. 14, act. XXVIII). La teste ha inoltre affermato che il
vicino non era contrario alla costruzione del ballatoio. Le deposizioni testimoniali
concordano quindi nel situare nell’estate 1983 l’inizio dei lavori di
costruzione del ballatoio e della scala, eseguiti da amici della convenuta a
ritmo relativamente lento, tanto che nel gennaio 1984 non erano verosimilmente
ancora ultimati (cfr. deposizioni __________ e __________ __________l).
L’opposizione verbale di __________, per sua stessa ammissione (cfr. verbale di
audizione pag. 3) è avvenuta dopo l’inizio dei lavori, quando egli ha
constatato l’effettivo impatto dell’opera (rumori e perdita di visibilità nei
locali sottostanti il ballatoio). Nel gennaio 1984, quando egli ha reclamato
all’Ufficio tecnico comunale (doc. 8 incarto I richiamato) i lavori erano già
in atto, come si evince dal testo della lettera. Non si può a ogni modo negare
alla convenuta la buona fede, poiché essa aveva esposto al vicino la sua
intenzione di edificare il ballatoio, indispensabile per collegare in modo
razionale le sue proprietà, tanto che gli aveva anche sottoposto i relativi
disegni (deposizione __________ __________, __________ __________). Del resto
il vicino non si è opposto alla costruzione in quanto tale, ma aveva
condizionato il proprio accordo a talune condizioni (deposizione __________
__________l, pag. 2). In siffatte circostanze, ben si può condividere
l’opinione del primo giudice, il quale ha ritenuto in buona fede la
costruttrice, che ha iniziato i lavori confidando nell’accordo, seppur
condizionato, del vicino. L’appello deve pertanto essere respinto su questo
punto.
-
Né migliore
sorte ha la censura relativa alla tempestività dell’opposizione presentata dal
vicino __________ __________. Dall’insieme coerente delle testimonianze
raccolte in istruttoria, è infatti emerso, come si è visto in precedenza, che
il predecessore in diritto dell’attore ha reclamato in modo non equivoco solo
nel gennaio 1984, ossia quando i lavori erano praticamente già terminati e il
ballatoio era già utilizzato. Non può quindi essere negato, in concreto, che la
convenuta fosse in buona fede, né che l’opposizione del vicino fosse tardiva,
essendo stata manifestata praticamente alla fine dei lavori, quando cioè il
ripristino dello stato iniziale avrebbe comportato un danno eccessivo (Steinauer, op. cit., vol. II, n. 1651).
6 a) Nel prolisso atto
di appello, tuttavia, l’attore adduce - a giusta ragione - che la convenuta si
è limitata a proporre la reiezione della petizione, senza formulare
un’esplicita domanda riconvenzionale tendente alla concessione del diritto di
sporgenza. Nella risposta di causa, le cui domande a giudizio sono state
riprese nella replica, infatti, la convenuta ha sempre e solo proposto di
respingere la petizione. Essa non ha formulato alcuna specifica domanda intesa
alla concessione del diritto di sporgenza mediante indennità, limitandosi nelle
conclusioni a offrire, nella motivazione, un’indennità di fr. 3000.- per la
servitù.
b) Secondo
giurisprudenza e dottrina, nell’ambito di un’azione intesa alla demolizione di
un’opera sporgente, la parte convenuta che vi si oppone e che chiede il riconoscimento
di un diritto reale sulla sporgenza ai sensi dell’art. 674 cpv. 3 CC, deve
formulare le domande in modo esplicito, indipendente, mediante azione riconvenzionale
(Gutzwiller/Hinderling/Meier-Hayoz,
SPR, pag. 243). Non è pertanto sufficiente che essa si limiti a proporre la
reiezione della petizione, siffatta domanda non implicando di per sé la
richiesta in attribuzione di una servitù fondiaria (Cocchi/Trezzini, CPC commentato, n. 12 ad art. 86). In assenza
di una specifica azione riconvenzionale, come in concreto, il giudice non può
fare capo all’art. 674 cpv. 3 CC, poiché si pronuncerebbe su un oggetto
essenzialmente diverso da quanto richiesto dalle parti, in violazione dell’art.
86 CPC. La facoltà del giudice di determinarsi liberamente - senza vincolo alle
richieste delle parti - fra le due soluzioni contemplate dall'art. 674 cpv. 3
in fine CC (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 83 ad art. 674 CC) è subordinata alla presentazione della relativa
rivendicazione. Come ricordato dianzi, la convenuta ha in concreto omesso di
presentare azione riconvenzionale per ottenere il mantenimento del manufatto da
lei edificato in violazione delle distanze legali. Il primo giudice non poteva
quindi respingere la domanda di demolizione del ballatoio e l’appello si rivela
fondato, quand’anche per altri motivi di quelli illustrati nell’atto di appello
con inutile dovizia di particolari e argomentazioni.
c) Vi è da rilevare,
inoltre, che non vi è spazio alcuno, nel caso concreto, per un esame
dell’eventuale abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC, dal momento che
nell’ambito dell’applicazione dell’art. 674 cpv. 3 CC già si soppesano i
reciproci interessi delle parti (STF inedita del 29 novembre 1995 nella causa
R. c. G.;Merz, Berner Kommentar,
n. 375 all’art. 2 CC). Nelle circostanze di fatto descritte in precedenza non
si può ravvisare un manifesto abuso di diritto né nel comportamento del
precedente proprietario della part. n. __________RFD __________, né in quello
dell’attore.
d) La domanda di
demolizione del ballatoio deve pertanto essere accolta. Contrariamente a quanto
sembra ritenere la convenuta, infatti, il vicino ha il diritto di chiedere la
rimozione delle opere che violano le distanze legali, indipendentemente
dall’eventuale danno che esse provocano. In concreto la constatazione che il
ballatoio non rispetta le distanze legali previste dall’124 e 125 LAC è
sufficiente a fondare la domanda di demolizione proposta dall’attore.
-
Come si è visto
in precedenza (cfr. consid. 2) le parti si sono date atto al sopralluogo del 19
maggio 1994 che la convenuta aveva provveduto a rimuovere le altre strutture
che ostruivano il diritto di passo, rispettivamente non rispettavano le
distanze legali. L’appello può dunque essere accolto solo limitatamente alla
domanda di demolizione del ballatoio, le altre richieste essendo divenute prive
di oggetto per l’acquiescenza di fatto della convenuta. L’accoglimento della
domanda principale rende priva di oggetto quella subordinata e ci si può
pertanto dispensare dall’esaminare il lungo esposto dell’appellante sulle
modalità di calcolo dell’indennità di sporgenza, che potrà essere decisa, se
del caso, dal giudice che dovrà pronunciarsi sull’eventuale concessione del
diritto di sporgenza ai sensi dell’art. 674 cpv. 3 CC.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti di conseguenza a
carico dell’appellata. L’esito dell’appello impone di modificare anche il
dispositivo pretorile relativo alle spese e alle ripetibili. Stante la completa
soccombenza della convenuta, tutti gli oneri processuali di prima sede
rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore un’indennità per
ripetibili di fr. 1500.–. A questo proposito occorre rilevare che in prima sede
il Segretario assessore ha stabilito in fr. 500.– l’indennità per ripetibili
dovuta alla convenuta sulla base di una soccombenza dell’attore pari a un
terzo. Non avendo l’attore censurato la commisurazione di tale indennità
nell’appello, non vi è motivo di scostarsene e di attribuirgli un importo superiore.
In sede di appello la convenuta rifonderà all’attore un’equa indennità per
ripetibili. Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto delle prestazioni
fornite da un avvocato diligente per redigere un atto di appello senza -
inutili - prolissità.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
2a)
È ordinata la demolizione del ballatoio eretto sulla particella n.
__________RFD __________, che collega i fondi n. __________ e __________1° piano.
II.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 2000.– sono a carico della convenuta,
che rifonderà all’attore fr. 1500.– a titolo di ripetibili.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1050.–
già anticipati
dall’appellante, sono posti a carico di __________ -__________ __________z, che
rifonderà all’appellante un’indennità di fr. 2000.– a titolo di ripetibili di
appello.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________ __________, __________
–
avv. Sebas__________iano __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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