AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.146
Data decisione, Autorità:
07.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00146
Lugano,
7 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione possessoria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 9 aprile 1990 da
Immobiliare
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comune
di __________
(rappresentato
dal Municipio),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello
presentato il 31 ottobre 1994 dalla Immobiliare __________ contro la sentenza
emessa il 20 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. La Immobiliare __________ è proprietaria della particella n.
__________ RFD di __________, su cui sorge un palazzo (1122 m²) munito di corte
con sotterraneo (114 m²) e terreno annesso (167 m²). Integrato nel portico del
palazzo si trova il capolinea a valle della funicolare __________ __________,
così formato in seguito a una convenzione firmata il 25 gennaio 1954 tra la
Immobiliare __________ __________, che si accingeva a erigere il palazzo, e il
Comune di __________, che stava procedendo all’elettrificazione della
funicolare (doc. B2). Nella convenzione l’Immobiliare __________ ha
riconosciuto al Comune – tra l’altro – “la piena disponibilità dell’area e
spazi necessari per l’impianto e l’esercizio della stazione inferiore della
funicolare, nonché l’uso, in comunione coi proprietari dello stabile, del
portico ed altre aree e spazi indispensabili per l’accesso e l’uscita del
pubblico viaggiante dalla predetta stazione, e meglio per tutte quelle aree
segnate in tinta rossa nella planimetria allegata” (clausola n. 4, primo
capoverso). A favore del Comune di __________ e a carico della particella n.
__________sono stati iscritti nel registro fondiario, in virtù della
convenzione, un “onere di superficie per il corpo ferroviario e la stazione
capolinea”, un “onere d’esercizio funicolare in deroga all’art. 684 CC”, un “onere
di restrizione di costruzione”, un “onere di passo ed accesso per il controllo
e la manutenzione della linea ferroviaria e della stazione capolinea” come pure
un “onere di transito pubblico per l’utenza della funicolare
– __________ ” (clausola n. 6; doc. A).
B. Il 21 giugno 1954 la Immobiliare __________ e il Comune di __________
hanno stipulato un “atto addizionale” (doc. B3), dichiarato parte
integrante della convenzione 25 gennaio 1954, in cui la società ha accettato di
costruire a proprie spese – incorporata nel palazzo – la biglietteria della
funicolare. Alla superficie della biglietteria sono stati estesi i diritti
riconosciuti al Comune di __________ sulle aree segnate in rosso nella
planimetria allegata alla convenzione originaria (clausola n. 2).
C. Intenzionato a ristrutturare il capolinea della funicolare, il Comune
di __________ ha ottenuto il 13 dicembre 1989 l’autorizzazione cantonale a
costruire e il 13 febbraio 1990 ha rilasciato alla propria Azienda comunale del
traffico la licenza edilizia per posare, alla testa dei binari (su una
superficie del portico), una nuova biglietteria con due telefoni pubblici, due
tornelli d’accesso e due altri telefoni pubblici installati nel vano della biglietteria
attuale (doc. G e H, doc. 2). La Immobiliare __________ non ha consentito
all’intervento e il 9 aprile 1990 ha promosso un’azione possessoria davanti al
Pretore del Distretto di __________, sezione 1, perché fosse vietato al Comune
di dare avvio ai lavori formanti oggetto del permesso di costruzione. Al
contraddittorio del 19 aprile 1990 il Comune ha proposto di respingere l’istanza
e di accertare il suo legittimo diritto di eseguire le opere, impegnandosi a
non cominciare i lavori fino alla definizione della lite.
D. Chiusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 10 febbraio 1993
l’istante ha mantenuto la sua richiesta di giudizio e il Comune ha ribadito la
propria. La persona del Pretore essendo cambiata nel frattempo, il dibattimento
finale è stato ripetuto il 12 ottobre 1994 (art. 74 cpv. 2 LOG). In tale
occasione le parti hanno riaffermato i loro vicendevoli punti di vista.
E. Il Pretore, statuendo il 20 ottobre 1994, ha respinto l’azione e ha
posto gli oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 900.–, a
carico della Immobiliare __________., tenuta a rifondere al Comune di
__________ fr. 500.– per ripetibili. Secondo il Pretore la convenzione del 25
gennaio 1954 prevede un diritto di superficie molto ampio, il cui contenuto
permette l’esecuzione dei lavori litigiosi (considerati alla stregua di
manufatti necessari per l’esercizio della funicolare) anche senza l’accordo
dell’istan-te. I disagi paventati da quest’ultima apparivano del resto imponderabili
e non bastavano a denotare un aggravamento della servitù.
F. La Immobiliare __________ è insorta contro la sentenza del Pretore
con un appello del 31 ottobre 1994 nel quale chiede che, conferito al gravame
effetto sospensivo, l’azione possessoria sia accolta e al Comune di __________
sia vietata l’esecuzione delle opere in causa. La presidente della I Camera
civile ha accordato effetto sospensivo all’appello con decreto del 7 novembre
1994.
G. Nelle sue osservazioni del 25 novembre 1994 il Comune di __________
propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in
diritto:
-
L’appellante rimprovera al primo giudice di avere disatteso gli art.
738 e 779 CC, le infrastrutture previste comportando un aggravio inammissibile
della servitù per il fondo serviente. Essa fa valere – in sintesi – che la convenzione
del 25 gennaio 1954 e l’atto addizionale del 25 giugno seguente regolano a
titolo definitivo la struttura del capolinea, che l’ampio contenuto del diritto
di superficie evocato dal Pretore riguarda solo aspetti tecnici relativi
all’esercizio dell’impianto e che una diversa interpretazione svuoterebbe di
significato il diritto di proprietà, mentre il contenuto di una servitù va
inteso restrittivamente. La posa del-la nuova biglietteria oscurerebbe inoltre
l’entrata dei negozi e degli esercizi pubblici sotto il porticato del palazzo,
ne ridurrebbe l’accesso e recherebbe inutile pregiudizio al fondo serviente, non
essendo affatto necessario installare tale chiosco proprio in capo ai binari
(contrariamente per altro a quanto stabilisce l’atto aggiuntivo alla
convenzione). La sentenza impugnata riconoscerebbe al Comune, in pratica, la
facoltà di modificare unilateralmente e a beneplacito l’occupazione dell’area
gravata del diritto di superficie. Ciò non è ammissibile.
-
Davanti al Pretore l’istante si è valsa dell’art. 928 CC (“azione di
manutenzione”), che conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un
atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della
turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni.
L’azione di manutenzione compete anche al proprietario di un fondo gravato di
servitù, qualora il beneficiario della servitù estenda unilateralmente
l’esercizio della medesima ledendo il possesso del proprietario (Stark in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, nota 76 dell’introduzione agli art. 926–929 CC). Non occorre che la
turbativa sia già intervenuta: basta ch’essa sia imminente (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª
edizione, pag. 101 n. 374), ciò che nella fattispecie non è contestato (appello,
pag. 6 in fondo; osservazioni, pag. 5 in alto). Quando la turbativa incombe, ma
non si è ancora prodotta, l’azione possessoria è in ogni modo tempestiva (art.
929 CC; Stark, op. cit., nota 14
ad art. 929 CC).
-
La protezione del possesso è intesa alla tutela di uno stato di
fatto: l’esito di un’azione di manutenzione vertente fra il proprietario di un
fondo gravato di servitù e il beneficiario della servitù stessa dipende quindi,
in linea di principio, dal modo in cui tale servitù è stata concretamente
esercitata fino al momento della turbativa (Stark,
op. cit., nota 5 ad art. 928 CC; v. anche Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 32 ad art. 376). L’interpretazione dell’atto
costitutivo della servitù è invece un problema di diritto, estraneo alla natura
di un’azione possessoria (Stark,
op. cit., nota 92 dell’introduzione agli art. 926–929 CC). Ciò non toglie che
la questione di sapere se l’estensione dell’esercizio di una servitù comporti,
per il proprietario del fondo, una turbativa del possesso riconducibile a un
“atto di illecita violenza” dipende – a sua volta – dai limiti della servitù
(cioè da una questione di diritto: Homberger
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, nota 14 ad art. 928 CC; v. anche Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª
edizione, nota 139 ad art. 737 CC), rispettivamente dalla questione di sapere
se la turbativa è limitata all’ine-vitabile (Steinauer,
op. cit., pag. 100 n. 368b). In circostanze simili, per vero, il giudice
dell’azione possessoria non può apprezzare l’illiceità dell’atto senza
considerare il rapporto giuridico esistente fra le parti. Occorre però
che la situazione sia chiara: la procedura possessoria ha indole meramente
sommaria (art. 374 CPC) e non deve sostituirsi all’azione di merito.
-
Nella fattispecie l’intervento edilizio progettato dal Comune sul
fondo dell’istante (portico del palazzo), inteso a permettere un conteggio
preciso dei viaggiatori che prendono la funicolare in piazza __________ (doc.
E, primo foglio; osservazioni all’appello, pag. 8), comporta già a prima vista
un maggior uso del fondo serviente, e in particolare un esercizio più esteso
del diritto di superficie ove appena si pensi all’ingombro supplementare della
nuova biglietteria (alta 2.50 m e con una base di circa 4 m²: risposta del 19
aprile 1990, pag. 7). Sapere se ciò configuri, per l’istante, una turbativa illecita
del possesso dipende però dai di-ritti che ridondano al Comune. Tutte le opere
(sia la nuova biglietteria con i due telefoni pubblici, sia i tornelli
d’accesso, sia gli altri due telefoni pubblici previsti nel vano della vecchia
biglietteria) verrebbero infatti a trovarsi entro l’area gravata di servitù
(doc. 1). L’istante può lamentare una turbativa del possesso, pertanto, solo se
le opere progettate trascendono i limiti delle concessioni o comportino
inconvenienti evitabili per il suo fondo (sopra, consid. 3). Ora, in sede
possessoria la questione – di diritto – può essere affrontata solo a un
sommario esame. Nel caso in cui le opere non esorbitino chiaramente dal contenuto
delle servitù e non rechino un chiaro quanto inutile aggravio per il fondo serviente,
non possono essere ravvisati gli estremi di una turbativa illecita.
-
La convenzione del 25 gennaio 1954 prevede a favore del Comune –
oltre a quattro servitù che non interessano in concreto (sopra, consid. A in
fine) – un diritto di superficie “per il corpo ferroviario e la stazione
capolinea” (doc. B1, primo foglio in basso). Esso consente al
beneficiario “la piena disponibilità dell’ area e spazi necessari per
l’impianto e l’esercizio della stazione inferiore della funicolare, nonché
l’uso, in comunione coi proprietari dello stabile, del portico ed altre aree e
spazi indispensabili per l’accesso e l’uscita del pubblico viaggiante dalla predetta
stazione, e meglio per tutte quelle aree segnate in tinta rossa nella
planimetria allegata alla presente convenzione”. Non solo: esso conferisce al
Comune anche “il diritto di costruzione e di posa, a sue spese, su fondo
privato, con o senza infissi – mediante preventiva comunicazione ai proprietari
– di tutto quanto può o potrà in ogni tempo essere ritenuto utile o necessario
– a giudizio della direzione dell’Azienda del traffico o per prescrizione delle
competenti Autorità federali – al fine di assicurare il razionale pubblico
esercizio della funicolare” (doc. B2, clausola n. 4). Tali diritti
sono stati estesi il 21 giugno 1954 anche alla superficie dell’attuale
biglietteria (doc. B3, clausola n. 3).
-
L’appellante si dilunga sul significato della convenzione e dell’ atto
addizionale, su quella che doveva essere la volontà delle parti all’epoca della
firma, sui criteri di interpretazione delle ser-vitù (art. 738 e 739 CC), sulle
connotazioni giuridiche del diritto di superficie (art. 779 CC) e sulla portata
del suo diritto di proprietà, perdendo di vista i limiti di una procedura
possessoria. Un’azione di manutenzione non è intesa ad accertare i diritti delle
parti, ma solo a tutelare il possessore (nella fattispecie: la proprietaria del
fondo gravato) da turbative riconducibili ad atti di illecita violenza (nella
fattispecie: del beneficiario di servitù). In concreto il Comune fruisce non
solo della piena disponibilità dell’area necessaria all’esercizio dell’impianto
e della stazione a valle della funicolare, ma ha finanche il diritto di costruire
e di posare a sue spese “tutto quanto può o potrà in ogni tempo essere
ritenuto utile o necessario – a giudizio della direzione dell’ Azienda del
traffico o per prescrizione delle competenti Autorità federali – al fine di
assicurare il razionale pubblico esercizio della funicolare”. A un esame
puramente sommario non si può dire quindi che l’installazione della nuova
biglietteria e dei tornelli di accesso trascenda chiaramente i limiti del
diritto di superficie, configurando una turbativa illecita del possesso dell’
istante.
-
Più delicata è la questione dei telefoni pubblici, che sono senz’
altro utili per i viaggiatori, ma che non appaiono affatto connessi (né tanto
meno necessari) all’esercizio del trasporto a fune, cioè all’oggetto del diritto
di superficie. Se non che, l’appellante si li-mita a censurare l’ingombro della
nuova biglietteria, ma sui due telefoni pubblici che sarebbero applicati
all’esterno della medesima non spende una parola. Per contro essa si è sempre opposta
all’installazione degli altri due telefoni pubblici nell’attuale
biglietteria (doc. F, doc. 5). Certo, a un sommario esame il Comune non appare
tenuto a conservare la biglietteria odierna, ma a un esame altrettanto sommario
non può dirsi nemmeno che l’atto addizionale del 21 giugno 1954 consenta la
trasformazione di tale biglietteria – costruita dall’istante a proprie spese –
in una cabina telefonica, ovvero in una struttura senza alcuna relazione
diretta con l’esercizio dell’impianto o della stazione (lo stesso Comune
ammette tra le righe, del resto, la scelta di opportunità: doc. 7, primo foglio
in fondo). Su questo punto, riservato un giudizio più approfondito in esito a
un’eventuale causa di merito, l’appello dev’essere accolto. Non è il caso
invece di comminare sanzioni penali al Comune, sulla cui volontà di rispettare
le decisioni dell’autorità giudiziaria non sussistono dubbi (tant’è che in
prima sede si è astenuto volontariamente dal cominciare i lavori fino
all’emanazione della sentenza).
-
Sostiene l’appellante che, in ogni modo, la nuova biglietteria arreca
inutile nocumento al porticato del palazzo, togliendo luce ai negozi e agio
all’ingresso del porticato, non essendo per altro necessario installare tale
chiosco proprio in capo ai binari. Vagliata nel quadro di un esame puramente
sommario, l’argomen-tazione non può essere condivisa. Intanto la nuova
biglietteria ha dimensioni relativamente contenute (è alta 2.50 m e occupa
all’incirca 4 m²); quanto al fatto ch’essa sottragga inutilmente luce ai negozi
e accessibilità al porticato, i soli disegni agli atti (doc. H, doc. 1, 2 e 3)
non permettono una conclusione siffatta. Il tema potrà formare oggetto, dandosi
il caso, di un giudizio di merito fondato su elementi di migliore conoscenza.
Quanto alla posizione della nuova biglietteria, il Comune ha accennato perché
la posa dei tornelli ne impone l’arretramento per rapporto alla situazione
attuale (osservazioni all’appello, pag. 8). Tale spiegazione appare, se non
altro, verosimile.
-
Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza,
tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 2 CPC). L’indennità per
ripetibili al convenuto tiene conto del fatto che il Comune non ha dovuto far
capo a un patrocinatore, essendo dotato di un servizio giuridico proprio.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e
la sentenza impugnata è riformata come segue:
-
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che è
vietata al convenuto l’installazione di telefoni pubblici nel vano dell’attuale
biglietteria.
-
La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese sono
poste per un quarto a carico del convenuto e per tre quarti a carico
dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 350.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già anticipati dall’appellante,
sono posti per un quarto a carico del Comune di __________ e per tre quarti a
carico dell’appellante, che rifonderà al Comune di __________ fr. 200.– per
ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– Municipio della Città di
__________.
Comunicazione al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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