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Numero d'incarto:
11.1995.169
Data decisione, Autorità:
05.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00169
Lugano
5 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22
maggio 1992 da
__________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
e ora sul decreto del 6 marzo
1995 con cui il Pretore ha respinto alcune richieste di edizione presentate
dall’attrice all’udienza preliminare;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del 6 marzo 1995 presentato da __________ contro
il decreto emesso il 6 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che il 22
maggio 1992 __________ ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, una causa di separazione per tempo indeterminato, cui il marito
__________ ha risposto con una riconvenzione di divorzio;
che
all’udienza preliminare dell’8 marzo 1994 l’attrice principale ha chiesto, tra
le altre prove, l’edizione “da tutte le banche della piazza di __________ ” di
un attestato circa l’esistenza di averi o relazioni intestate al marito o di
cui il marito è proprietario economico, come pure l’edizione dei bilanci annui
dalle ditte __________ di , __________ di __________ ,
__________ “ __________ ” di __________ __________
(____________________), __________ e __________ di __________ ();
che con
decreto del 6 marzo 1995 il Pretore ha respinto le citate domande di edizione
perché introdotte a scopo indagatorio e non probatorio, ai bilanci delle ditte
mancando per di più la connotazione di documento comune alle parti nel
senso dell’art. 206 n. 2 CPC;
che contro
tale decreto __________ ha presentato un appello del 20 marzo 1995 in cui
postula l’acco-glimento delle sue domande e la conseguente riforma della decisione
impugnata;
che l’appello
non è stato intimato __________;
e considerando
in diritto:
che “sulla
domanda di edizione il giudice decide mediante decreto (articolo 96) e fissa un
termine per la produzione, se ammette la domanda” (art. 213bis cpv. 1
CPC);
che a norma
dell’art. 96 cpv. 3 CPC l’impugnazione di un decreto non ha effetto sospensivo,
“salvo che la legge lo preveda o conceda al giudice la facoltà di accordarlo”;
che, ove non
benefici di tale effetto, il gravame è trattato solo “con la prima appellazione
sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che l’interessato confermi allora di
mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC);
che nel
dispositivo del decreto impugnato il Pretore ha esplicitamente negato effetto
sospensivo a ogni possibile ricorso (“ad un eventuale appello avverso questa
pronuncia non è sin d’ora concesso l’effetto sospensivo”);
che in tali
circostanze il gravame potrà essere vagliato solo “con la prima appellazione
sospensiva”, sempre che l’interessata dichiari allora di mantenerlo;
che a parere
dell’appellante, nondimeno, il decreto in rassegna sarebbe non un decreto
processuale, bensì un decreto cautelare appellabile giusta l’art. 382
CPC, la sua domanda di edizione dovendosi interpretare come una domanda di
informazione nel senso dell’art. 170 CC;
che l’appellante
equivoca sui termini, ove appena si consideri che su una domanda di
informazione (art. 170 cpv. 2 CC) il giudice statuisce con sentenza
(art. 370 CPC: procedura di camera di consiglio), non con decreto cautelare
(art. 5 LAC, applicabile all’art. 4 n. 4 LAC);
che,
comunque sia, la richiesta di edizione formulata dall’attrice non può essere
considerata alla stregua di una domanda di informazione già per il fatto che
non risulta essere stata presentata alcuna “istanza” conforme all’art. 362 CPC;
che oltre a
ciò l’appellante non ha postulato il rilascio di informazioni, ma una vera e
propria edizione di documenti nell’ambito delle prove offerte all’udienza
preliminare (art. 180 cpv. 1 CPC; verbale dell’8 marzo 1994, pag. 2 seg.);
che nelle
circostanze descritte non può seriamente ravvisarsi una mera inesattezza nella
denominazione di un atto processuale, come l’interessata pretende con
riferimento alla sua richiesta di edizione (appello, pag. 4 in alto);
che nella
misura in cui è diretto contro un inesistente decreto cautelare, l’appello deve
quindi essere dichiarato irricevibile, onde l’inutilità di una notifica alla
controparte;
che nella
misura in cui è diretto contro il decreto di edizione, il gravame sarà trattato
invece con la prima appellazione sospensiva, sempre che sia allora mantenuto;
che per
quanto riguarda la dichiarazione di inammissibilità, le spese seguono la
soccombenza, la manifesta infondatezza del gravame – ai limiti della
temerarietà – non giustificando una deroga a tale principio;
che non si
giustifica in ogni modo di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello
non è nemmeno stato intimato;
richiamato l’art. 313bis
CPC,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui è ammissibile, l’appello sarà trattato con la
prima appellazione sospensiva, sempre che sia allora mantenuto. Per il resto
l’appello è inammissibile.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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